Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13295 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13295 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 9534-2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti contro

NOVOLEGNO SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 29/05/2013

CRESCENZIO

20,

presso

lo

studio

dell’avvocato

PERSICHELLI CESARE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CAPOMACCHIA SALVATORE giusta
delega in calce;
– controrícorrente

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il
04/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato PERSICHELLI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 266/2004 della

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La NOVOLEGNO SpA proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Avellino avverso avviso di rettifica n. 800089/00
relativo ad IVA 1996, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Avellino aveva accertato, a carico di essa società,
la violazione dell’obbligo di fatturazione (attiva e passiva) e di dichiarazione annuale.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.

l’appello dell’Agenzia; in motivazione rilevava che l’Ufficio con l’atto impugnato non aveva tenuto conto
degli sfridi e dei cali naturali dei vari tipi di legname e che l’entità dei beni che l’Ufficio riteneva acquistati
senza fattura (pari a circa 36 milioni) poteva appunto considerarsi come dovuta a sfridi e calo naturale (in
particolare perchè da rapportare agli acquisti (pari a 14 miliardi) ed alle giacenze di magazzino (22 miliardi)
Avverso detta sentenza proponevakricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; resisteva con controricorso la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti deducevano —ex art. 360 n. 3 cpc, violazione dell’art. 53 dpr 633/72,
evidenziando che la citata disposizione, nel fissare la presunzione di cessione dei beni non rinvenuti nella
sede della società e la presunzione di acquisto in caso di rinvenimento di merce non fatturata, poneva poi a
carico del contribuente l’onere di provare, rispettivamente, che le merci mancanti non fossero state
vendute o ad altri consegnate per le tassative cause di cui al cit. art. 53, comma 1, e che le merci non
fatturate fossero state consegnate per le stesse cause; erroneamente, pertanto, la CTR aveva valutato la
consistenza indiziaria della presunzione, giungendo ad un giudizio negativo sulla base della “mancata
considerazione degli sfridi”.
Il motivo è fondato.
L’art. 53 dpr 633/72 pone, invero, due presunzioni: 1)presunzione di cessione rispetto ai beni acquistati …
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività; 2) presunzione di acquisto
rispetto ai beni che si trovano nei luoghi di cui sopra; per entrambe prevede la possibilità di prova contraria
(rispettivamente indicata al cit. art. 36, comma 1 lett. a e b, ed all’art. 36, ultimo comma).
Ciò posto, erronea ed in violazione della detta disposizione è da ritenere la sentenza della CTR, che, a fronte
del rinvenimento nel magazzino di merce in più non contabilizzata (v. ricorso per Cassazione, nella parte in
fatto) e della relativa presunzione legale di acquisto della detta merce, ha rigettato l’appello senza
considerare la prova contraria prevista per detta presunzione (e cioè l’avere ricevuto la detta merce in base

Con sentenza 266/9/04, depositata il 4-2-2005, la CTR di Napoli, sez. distaccata di Salerno, rigettava

,SENTE DA REGISTRAZIONE
Ai SENSI DEL D.P.R. 26/4/191)6
N. 131 TA13. ALL.
– N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

ai rapporti ed ai titoli su indicati) e valorizzando invece la circostanza (irrilevante in ordine a siffatta
presunzione) degli sfridi e dei cali naturali del legname.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per
un nuovo esame alla CTR di Napoli, diversa sezione, che provvederà anche alla regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla CTR Campania,
diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma in data 18-12-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

P. Q. M.

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