Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13295 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13587-2018 proposto da:

VICTORIA M&C SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO ORLANDO;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA, 12,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICA CARAFFA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIACARMELA SINISCALCHI;

– controricorrente –

contro

G.C., G.M., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4396/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Victoria M&C S.r.l. ricorre, con atto affidato a sei motivi, avverso sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 04396 del 25/10/2017.

Resiste con controricorso C.P..

Il Collegio, rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il giorno 25/10/2017 e depositata in cancelleria il successivo 26/10/2017 e che essa è stata notificata, in una con l’ordinanza di correzione d’errore materiale, in data 15/02/2018, cadente di giovedì;

rilevato che il ricorso per Cassazione è stato notificato dalla Victoria M&C S.r.l. in data 19/04/2018;

rilevato che sulle suddette date e scansioni temporali non vi è contrasto tra le parti, o, quantomeno, la ricorrente non ha contestato, con propria memoria, la suddetta ricostruzione cronologica della vicenda processuale;

rilevato che la controricorrente ha eccepito nel controricorso la tardività del ricorso;

ritenuto che, nella specie, il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso per cassazione risulta essere stato superato di due giorni, in quanto, decorrendo esso dal venerdì 16 febbraio 2018 – non dovendosi computare il cd dies a quo – è scaduto il martedì 17/04/2018;

ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2;

ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e i tenuto conto del valore della causa e dell’attività defensionale, sono liquidate come da dispositivo;

ritenuto che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 6.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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