Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13294 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13294 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 16801-2009 proposto da:
ARIES SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato
CARLETTI FIORAVANTE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALLEGRO ENRICO giusta delega
in calce;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE

ENTRATE

II

UFFICIO

AMMINISTRAZIONE FINANZE DELLO STATO;

DI

DESIO,

Data pubblicazione: 29/05/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 36/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il controricorrente l’Avvocato MELILLO che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 36/19/08 depositata il 19-5-2008 la CTR di Milano ha rigettato l’appello proposto dalla
ARIES srl avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso proposto dalla stessa
società avverso l’avviso di accertamento n. R1K03T100031 con il quale l’Agenzia delle Entrate, a
seguito di rilievi contenuti nel pvc della Guardia di Finanza del 31-5-2001, aveva recuperato a
tassazione un importo pari ad euro 40.123,14 per maggiori IRAP, IRPEG, sanzioni ed interessi.

riscontrati versamenti e prelevamenti che la società non era stata in grado di dimostrare di averne
tenuto conto nella determinazione del reddito o che erano irrilevanti a tal fine, sicchè per entrambi
non era stata superata la presunzione ex art. 32 dpr 600/1973; in ordine alla presunzione di
distribuzione “in nero” ai soci del maggior utile, riconosceva la legittimità di tale presunzione attesa la
ristretta base partecipativa della società e rilevava che nessuna prova contraria era stata fornita dalla
contribuente.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; l’Agenzia
non svolgeva attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e secondo motivo di ricorso la società, deducendo ex art. 360, commi 1 e 3 cpc, violazione
e falsa applicazione di legge e interpretazione delle prove in relazione agli artt. 2697 cc, 2729 cc, 32 e
39 DPR 600/1973, rilevava che l’accertamento in questione era da ritenersi illegittimo in quanto non
conforme alle predette disposizioni; in particolare evidenziava che le violazioni accertate non erano
tali da rendere inattendibili le scritture contabili e che mancavano gli elementi indiziari gravi, precisi e
concordanti richiesti dalla norma; nello specifico, riteneva che l’art. 32, commi 1 e 2 (secondo cui i
singoli dati ed elementi risultanti dai c/c dovevano essere posti a base degli accertamenti) doveva
essere inteso nel senso detti dati ed elementi potevano essere valorizzati dall’amministrazione a fini
accertativi e costituire la base per la ricerca in fase istruttoria di altri elementi tali da supportare l’atto
di accertamento; di conseguenza, doveva escludersi qualsiasi automatismo tra il rilevamento di
movimenti non giustificati e la presunzioni di ricavi non contabilizzati, sicchè, in mancanza di
presunzione legale, l’Amministrazione era tenuta a provare ogni suo assunto.
Deduceva, inoltre che il numero dei soci o il legame di parentela tra di essi non poteva di per sè
costituire fatto idoneo per fondare la presunzione di distribuzione ai soci del reddito non
contabilizzato, in quanto in tal caso si doveva ricorrere ad una duplice (e quindi non consentita

Nello specifico la CTR, per quanto ancora rilevante, evidenziava in ordine all’esame dei c/c e dei

movimenti bancari sui c/c dei soci e dei loro familiari sono relativi ad operazioni societarie non
fatturate, distribuzione di tali presunti utili extracontabili ai soci; in altre parole: accertamento di tipo
presuntivo a carico della società, maggior reddito imputato poi ai soci sulla base della ristretta base
azionaria e sulla conseguente presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili).
Affermava, infine, che le presunzioni erano state vinte dalle contestazioni e relative produzioni
effettuate in corso di giudizio.

Per costante e condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, in virtù della presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (che, data la
fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod.
civ. per le presunzioni semplici), sia i prelevamenti sia i versamenti operati su conti correnti bancari
vanno imputati a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa, se quest’ultimo
non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che gli stessi
sono estranei alla produzione del reddito (in particolare: che i versamenti siano registrati in
contabilità ed i prelevamenti siano serviti per pagare determinati e specificamente indicati beneficiari,
anziché costituire acquisizione di utili); in senso conforme, v., tra le tante, Cass. 25502/2011;
16650/2011; 13035/2012 e 13036/2012; v. anche, Corte costituzionale, n. 225 del 2005.
La CTR ha fatto corretto uso di tale principio, avendo, invero, confermato, da una parte, la sussistenza
di alcune ben specificate violazioni contabili non contestate dalla società appellante (relative ad
imputazione di documenti con date diverse da quelle effettive) e l’accertata “riduzione della perdita
proveniente dall’esercizio 1999” nonchè le operazioni bancarie in entrata ed in uscita registrate sui c/c
dei soci (esaminati peraltro in contradditorio con gli stessi), e, dall’altra, la mancata prova, da parte
della società, di avere tenuto conto dei detti versamenti e prelevamenti nella determinazione del
reddito o dell’irrilevanza degli stessi.
A prescindere dalla rilevanza della questione (essendo, invero, l’accertamento fondato su altri
presupposti), correttamente, inoltre, la CTR, ha affermato la legittimità della presunzione di
attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertatati, atteso il condiviso principio in
precedenza più volte enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, quale quella di specie (costituita da
tre soci; fatto pacifico: v., in tal senso, lo stesso ricorso per Cassazione), è legittima la presunzione di
attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del
contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto d
distribuzione,per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti; iffa
presunzione non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è co

I detti motivi, da esaminarsi congiuntamente un quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

?UNTE DA RI-7(7 srt.AZIONE
AI SENs
N. 131 T

dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla
ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal
caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (in senso conforme, v. tra le tante, Cass.
18640/2008; 9519/2009).
La censura (sollevata, peraltro, con motivo di ricorso ex art. 360 n. 3 cpc) concernente la valutazione
operata dalla CTR sul mancato superamento della presunzione di cui sopra attraverso le contestazioni

fatto, inammissibile in questa sede, atteso il pacifico principio secondo cui nel giudizio di Cassazione
non è consentito alla parte censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali
contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al
fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal
giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella
sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di
merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e
delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’Agenzia.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così eciso in Roma 1’11-12-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
gliere est
igna

7- Il Presidente
dott. Marco Pivetti

e produzioni avvenute in corso di giudizio impone a questa Corte una nuova e diversa valutazione del

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