Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13294 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13294
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 35847/2019 proposto da:
Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. S. TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE
SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE
MAIELLARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS); QUESTURA POTENZA;
– intimati –
avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il
21/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Z.A., cittadino proveniente dal (OMISSIS), ricorre, affidandosi a 3 motivi, per la cassazione del decreto di espulsione del Giudice di pace di Melfi che aveva respinto l’impugnazione proposta avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Questore nei confronti del ricorrente.
2. Il Ministero non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce omesso e/o erroneo esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e, comunque, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la richiesta della terza proroga del trattenimento è stata sottoscritta dal dirigente dell’ufficio immigrazione su delega del questore Dottor A. quando ormai quest’ultimo non era più l’organo verticistica della questura di potenza dal 31 maggio 2019. Il nuovo questore, Dottoressa F. si era limitata esclusivamente ad attribuire al vice C.D. il potere di partecipare all’udienza di convalida, proroga e riesame. Da ciò consegue che la richiesta del dirigente dell’Ufficio andava considerata irricevibile.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 24 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3.
Denuncia che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Denuncia la motivazione apparente del provvedimento di proroga che è stato redatto su modulo prestampato e ponendo le crocette sulle caselle.
I due motivi che possono essere trattati congiuntamente, in quanto denunciano entrambi la legittimità del provvedimento impugnato, sono fondati.
Il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5), Cass. n. 6064/2019).
Il Collegio intende dare seguito al predetto orientamento. Nel caso di specie la motivazione è meramente apparente in quanto è stata redatta su un modulo prestampato e compilato con le crocette.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
4. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Melfi.
PQM
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Giudice di Pace di Melfi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021