Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13293 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27106/2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (C.F. (OMISSIS)), quale cessionaria del ramo

di azienda di Equitalia Pragma spa (già Pragma Riscossione spa,

già SOGET – Riscossione spa), relativo all’esercizio

dell’attività di riscossione dei tributi nella provincia di Taranto,

in persona della sua procuratrice speciale M.M. e del

Dott. B.P. nella qualità di Direttore Generale e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, via QUINTINO

SELLA 20, presso lo studio dell’avvocato LORELLA DE FIORES,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 249 della CORTE D’APPELLO DI LECCE – SEZIONE

DISTACCATA DI TARANTO, emessa il 12/04/2013, depositata il

27/05/2013;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del dì

11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con verbale del 19.4.11 Equitalia Pragma, poi Equitalia Sud, spa pignorò presso se stessa (v. pag. 3 ricorso) i crediti dell’avv. L.G., per i crediti nei suoi confronti recati da sette cartelle di pagamento, tutte ritualmente notificate e per complessivi Euro 4.722,55 (oltre accessori di legge), ma il debitore si oppose con ricorso del 16.5.11 al tribunale di Taranto – sez. dist. di Manduria, dolendosi della mancanza di un dettaglio preciso degli addebiti, della prova delle notifiche delle cartelle e degli avvisi di pagamento, come pure di qualsiasi titolo esecutivo in dipendenza dell’omessa notifica di cartelle e intimazioni di pagamento, nonchè lamentando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e la prescrizione dei tributi.

2. – L’adito tribunale accolse l’opposizione con sentenza 18.1.1.2, la quale fu gravata da Equitalia Sud di appello: che però fu respinto nel merito – accolto solo quanto alla pure pronunciata condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. – dalla corte di appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, che ritenne carente il titolo dopo la notifica del solo estratto di ruolo sulla base di principi che reputò ricavabili da Cass. 16929/12.

3. – Per la cassazione di tale ultima sentenza, resa il 27.5.13 con il n. 249, ricorre oggi Equitalia Sud spa, affidandosi a sei motivi; l’intimato non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. – La ricorrente si duole:

– col primo motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2718 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25 e 49, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5 e del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”: censurando l’esclusione, ad opera della corte di merito, del titolo esecutivo in dipendenza del fatto che erano stati versati in atti i soli estratti di ruolo, visto che, come si può evincere da ciascuno di essi (pedissequamente trascritti in ricorso), vi erano riportati gli estremi identificativi delle ragioni di credito recate dalle cartelle ed erano pertanto del tutto idonei a fondare l’esecuzione;

– col secondo motivo, di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1”, dolendosi del mancato rilievo, da parte della gravata sentenza, del difetto di giurisdizione quanto alle ragioni di credito di natura tributaria ivi analiticamente indicate;

– col terzo, di “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, dolendosi dell’omesso esame dell’eccezione di improponibilità delle opposizioni dispiegate ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (tranne quelle relative alla pignorabilità dei beni) e di inammissibilità di quelle ai sensi dell’art. 617 c.p.c., relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo;

– col quarto, di “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentando l’omesso rilievo dell’improponibilità oggetto dell’eccezione di cui al motivo precedente almeno per buona parte dei crediti azionati;

– col quinto, di “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, art. 2700 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e L. n. 689 del 1981, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, dolendosi della mancata presa in considerazione delle relate di notifica delle cartelle prodotte dallo stesso contribuente e della conseguente inammissibilità dell’opposizione per definitività delle cartelle;

– col sesto, di “nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 616 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, ritenendo avere ecceduto il tribunale dai poteri della fase sommaria, definendo in essa il giudizio anzichè dar corso al giudizio di primo grado.

5. – Va esaminato, in quanto logicamente preliminare, il secondo motivo, che involge una questione di giurisdizione: ma esso è inammissibile.

Infatti, non consta essere mai stata nè al giudice di primo, nè a quello di secondo grado, prospettata alcuna questione di giurisdizione: sicchè essa è ormai preclusa per intervenuto giudicato interno. Al riguardo, l’ordinaria rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del processo del difetto di giurisdizione va coniugata col principio di economia processuale e di ragionevole durata: sicchè l’ordinamento non accorda tutela alle ipotesi in cui la relativa eccezione di parte viene sollevata direttamente in sede di legittimità, senza che siffatta contestazione sia stata precedentemente dedotta, ostandovi il principio di acquiescenza, di leale collaborazione e di formazione del giudicato (per giurisprudenza consolidata a far tempo da Cass. Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883, via via fino a Cass. Sez. Un., 5 gennaio 2016, n. 29, ovvero Cass. Sez. Un., 4 marzo 2016, n. 4248, ove ulteriori richiami di giurisprudenza).

6. – Ciò posto, il primo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai attestata sulla conclusione dell’idoneità dell’estratto del ruolo a fondare la prova del credito azionato dall’agente di riscossione (per tutte, v. Cass. 27 novembre 2015, n. 24235, ove ulteriori riferimenti), integrando il ruolo il titolo esecutivo e la cartella altro non essendo che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte (per tutte:

Cass. 18 novembre 2014, n. 24541; Cass. 29 maggio 2015, nn. 11141 e 11142; Cass. 23 giugno 2015, n. 12888), contenente tutte le informazioni necessarie che di norma sono dovute al debitore con la notifica di titolo e precetto: mentre malamente Corte territoriale richiama Cass. n. 16929/12, che il principio poi applicato dai giudici del merito, avendo poi definito per inammissibilità il ricorso, non aveva invece giammai affermato, come evidenzia sul punto specifico già Cass. 29 maggio 2015, n. 11142.

7. – Infatti, la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositali e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositarlo” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14 (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale) (Cass. n. 25962 del 2011).

8. – L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli; l’estratto di ruolo non è altro che una riproduzione parziale del ruolo (in tal senso v.

già Cass. n. 724 del 2010).

9. – La sentenza impugnata va pertanto cassata in dipendenza della manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, non essendosi il giudice di appello attenuto al seguente principio di diritto:

“l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria: sicchè esso costituisce idonea prova dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata”.

10. – L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della gravata sentenza, evidentemente assorbiti gli altri quattro motivi (dal terzo al sesto); ed impone il rinvio, a tal fine identificandosi la sede centrale della corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità in relazione a quello che sarà l’esito finale della controversia.

11. – Infine, per il tenore della pronunzia, che è di accoglimento, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo e dichiara assorbiti gli altri;

– cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-

bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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