Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13293 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 17/03/2017, dep.26/05/2017),  n. 13293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19627-2011 proposto da:

L.L.C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

CONTESTABILE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

sul ricorso 19628-2011 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI

54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CONTESTABILE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso le sentenze n. 90/2010 e n. 91/2010 della COMM.TRIM.REG.

della LOMBARDIA, depositate il 17/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

Con ricorso RGN 19627/2011, L.L.C., nella qualità di socio della Generalrm s.n.c., ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 90/26/10, dep. 17 giugno 2010 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio su ricorso proposto contro l’avviso di accertamento della maggiore Irpef (per l’anno 2003), quale reddito di partecipazione della indicata società.

Con ricorso RGN 19628/2011, B.M. ricorre per la cassazione della C.T.R. della Lombardia n. 91/26/10 dep. il 17 giugno 2010, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello dell’Ufficio su ricorso proposto contro l’avviso di accertamento della maggiore Irpef (per l’anno 2003). quale reddito di partecipazione alla indicata società.

La C.T.R., con le indicate sentenze di identico contenuto, sulla base della incongruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertati in applicazione degli studi di settore, tenuto conto della incidenza dei ricavi rispetto al costo del venduto, ha ritento fondato l’accertamento e non documentata dal contribuente alcuna causa di giustificazione utile a superare le presunzione di cui agli studi di settore. Ha altresì ritenuto che non vi fossero prove idonee a sconfessare l’attendibilità dello studio di settore applicato dall’Ufficio.

In entrambi i ricorsi l’Agenzia delle entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza.

Considerato che:

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi RGN 19627/2011 e RGN 19628/2011, per la evidente stretta connessione, trattandosi di ricorsi dei soci della medesima società di persone per la stessa annualità d’imposta. Sul punto le S.U. di questa Corte (n. 14815 del 2008) hanno statuito che: In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

1. Col primo motivo dei ricorsi i contribuenti deducono violazione di legge (art. 2909 c.c. e art. 111 Cost.), per essere intervenuta sulla questione, con sentenza passata in giudicato, la C.T.R. Lombardia, con sentenza n. 43/24/10 dep. il 26 marzo 2010, che nel giudizio instaurato dalla società per la medesima annualità d’imposta, ha annullato l’avviso di accertamento. In mancanza di doglianze riferibili alla loro posizione di soci, ma riguardanti tutte la società, chiedono l’applicazione del giudicato esterno.

2. Col secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge (art. 2909, art. 5 TUIR e 111 Cost.), trattandosi di accertamenti nei confronti della società e nei confronti dei soci, per cui il giudicato produce i suoi effetti anche nel caso de quo.

3. I motivi di ricorso sono fondati e vanno accolti.

Risulta, in atti, che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva annullato l’avviso di accertamento portante IVA e IRAP per l’anno 2003, emesso nei confronti della “Generalarm s.n.c.” e dal quale sono scaturiti, ai fini dell’Irpef, gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci qui impugnati, è passata in giudicato.

Ne consegue l’estensibilità ai soci del giudicato formatosi nei confronti della società per il medesimo anno.

Non appare, invero, revocabile in dubbio che il giudicato favorevole, formatosi in favore della società, ripercuota i suoi effetti anche nei confronti dei soci, alla luce del consolidato principio per cui nella controversia relativa all’accertamento del reddito da partecipazione societaria, quando la difesa del socio non si fondi su eccezioni personali diverse da quelle accampate dalla società, il giudicato formatosi nel giudizio relativo ai redditi di questa copre necessariamente non solo il vizio di nullità (per mancata integrazione del contraddittorio) verificatosi in quel giudizio, ma anche l’identico vizio specularmente riscontrabile nel giudizio relativo al socio, e manifesta la sua efficacia in quest’ultimo, nei limiti del “dictum” sull’unico accertamento (cfr. Cass. n. 3565 del 16/02/2010; n. 22942 del 2015).

L’accoglimento dei superiori motivi determina l’assorbimento dei restanti: del terzo motivo, col quale si deduce violazione di legge (D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 in relazione agli artt. 2727 c.c. e ss.), non avendo la C.T.R. indicato le prove sull’attendibilità dello studio di settore applicato e avendolo ritenuto legittimo, pur in presenza di un minimo scostamento (8% circa); del quarto motivo, col quale si deduce violazione di legge (D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies in relazione agli artt. 2697 e 2727 c.c.), per avere la sentenza affermato che sussistevano i presupposti per l’applicazione degli studi di settore in assenza di un grave scostamento fra dichiarato e accertato; del quinto motivo, col quale si denunzia omessa motivazione (sul mancato esame delle gravi incongruenze).

In conclusione, in accoglimento del primo e secondo motivo dei ricorsi, assorbiti i restanti, le sentenze impugnate vanno cassate e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2) con l’accoglimento dei ricorsi introduttivi proposti dai contribuenti.

Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

PQM

 

Riunito al ricorso RGN 19627/2011 il ricorso RGN 19628/2011, li accoglie, cassa le sentenze impugnate e decidendo nel merito accoglie i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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