Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13293 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37468/19 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato a Roma, v. Torino n. 7,

(c/o avv. Barberio), presso l’avvocato Maurizio Veglio, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 26.4.2019 n. 589;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.T., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo che, nel corso d’una lite familiare scaturita dal contrasto fra lui ed uno zio circa la persona che avrebbe dovuto sposare, uno dei suoi cugini rimase ucciso. Temendo di essere incolpato dagli altri cugini per questo omicidio, lasciò il Mali prima alla volta della Algeria, e poi della Libia, dove venne costretto a lavorare gratuitamente e poi anche incarcerato.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.T. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Genova, che la rigettò con ordinanza 11.4.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Genova con sentenza 26.4.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato non potesse essere concesso perchè i fatti riferiti non integravano gli estremi di alcuna persecuzione;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè le riferite minacce non provenivano da organismi statali, nè il ricorrente aveva mai allegato l’impossibilità di trovare tutela da parte dello Stato;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato alcuna circostanza a fondamento di tale domanda; nè sussisteva alcuna situazione del paese di provenienza che potesse comportare rischi per l’integrità fisica del richiedente in caso di rimpatrio

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.T. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6.

Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di concessione della protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe trascurato di indagare d’ufficio, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate, sulla effettiva sussistenza, nella regione di provenienza del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.

1.1. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha escluso la sussistenza nella regione di provenienza dell’odierno ricorrente di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato dichiarando di avere tratto tale conclusione “secondo le informazioni COI”.

La sentenza, tuttavia, non indica nè quali siano state le fonti consultate, nè l’epoca in cui vennero diffuse.

1.2. Ciò posto, rileva questa Corte che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, stabilisce che ciascuna domanda di protezione sia esaminata “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti (…) elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

Due, quindi, sono i requisiti richiesti dalla legge: il primo è che le informazioni siano aggiornate; il secondo che provengano dalla Commissione Nazionale, o comunque siano state ricavate da quattro fonti ben precise: l’ONU, l’EASO, il Ministero degli affari esteri, gli enti di tutela dei diritti umani (ma solo se operanti a livello internazionale).

Nel caso di specie tale regola non è stata rispettata dalla Corte d’appello. La sentenza infatti non consente di stabilire, a causa del suo ermetismo, nè se il giudice di merito abbia utilizzato fonti aggiornate, nè se abbia utilizzato fonti attendibili.

La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare la domanda di protezione internazionale per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), utilizzando al fine di tale accertamento fonti di informazione che abbiano i requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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