Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13293 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12062-2019 proposto da:

V.G., C.M., C.N., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso lo studio

dell’avvocato FERRUCCIO AULETTA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNI MINAURO;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5423/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.N., V.G. e C.M. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, l’Assicurazione Generali SpA, quale Impresa Designata per la Regione Campania della gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, per il decesso del loro congiunto C.P. (figlio dei coniugi C.- V. e fratello di C.M.), avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi il 25-4-2003 in Cusano Mutri, allorchè il detto congiunto, mentre era alla guida della propria moto Aprilia sulla (OMISSIS), era stato urtato sulla sx da un veicolo rimasto ignoto, con conseguente caduta ed impatto presso lo spigolo di un fabbricato posto sulla dx rispetto alla propria direzione di marcia.

Con sentenza 71/2012 l’adito Tribunale rigettò la domanda, con compensazione delle spese di lite.

Con sentenza 5423/2018 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite; in particolare la Corte territoriale ha rilevato -ex art. 342 c.p.c.- una carenza di specificità delle formulate censure; al riguardo la Corte, dopo avere chiarito che la specificità dei motivi di gravame impone che alle argomentazioni della sentenza impugnate vengano contrapposte quelle dell’appellante dirette ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ha ritento che nella fattispecie in esame gli appellanti si erano limitati a riproporre a base dell’impugnazione le stesse argomentazioni precedentemente sviluppate nel corso del procedimento di primo grado già disattese dal Giudicante, senza contrapporre al ragionamento svolto dalla sentenza impugnata valide e pertinenti argomentazioni volte a confutarlo; la Corte ha poi precisato che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il primo Giudice aveva correttamente ed accuratamente valutato le risultanze processuali, rimarcando l’insufficienza ed inidoneità probatoria delle stesse (anche a livello meramente indiziario) a confermare la dinamica del sinistro come dedotta dagli attori, con specifico riferimento alla circostanza (da dimostrare con particolare rigore in sinistri per i quali, come nella specie, la liquidazione è a carico del Fondo) che l’incidente sia avvenuto con il contributo causale di un veicolo pirata.

Avverso detta sentenza C.N., V.G. e C.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

Generali Italia SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, denunziando -ex art. 360 c.p.c., n. 4-nullità della sentenza o del procedimento per falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e “violazione del c.d. diritto vivente della S.C. in subiecta materia”, si dolgono che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità dei relativi motivi, senza tuttavia considerare che l’impugnazione deve sì contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, ma che non occorre l’utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione; nella specie con l’atto di appello, declinato per lo più in punto di fatto, veniva demandata alla Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie e veniva contrapposta, passo per passo, alla visione del Giudice di primo grado quella degli appellanti, al fine di fare corretta applicazione dell’art. 2729 c.c., la cui violazione era stata specificamente denunciata.

Il motivo è fondato.

Va preliminarmente precisato che correttamente il ricorrente ha incentrato il motivo di ricorso sulla pronuncia della Corte d’Appello di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., senza contrastare le ragioni di infondatezza successivamente sommariamente illustrate dalla stessa Corte territoriale.

Al riguardo va, invero, ribadito che, come già precisato da Cass. S.U. 3840/2007, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità…, con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (conf., tra le tante, Cass. 101/2017).

In relazione, quindi, alla pronuncia d’inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi, va evidenziato che, come precisato da cass. 27199/2017, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.

Nella specie, come appare evidente dagli atti di causa, gli appellanti con il gravame, sia pur senza formule sacramentali, hanno inteso contrastare il giudizio del primo Giudice in ordine alla non gravità precisione e concordanza delle presunzioni semplici con il relativo motivo di gravame, con il quale viene denunciata la violazione dell’art. 2729 c.c., raffrontando specificamente le ragioni addotte dal primo Giudice per sostenere la carenza probatoria con la propria valutazione degli esiti istruttori.

La Corte territoriale, pertanto, nel caso in esame, in contrasto con il su esposto principio, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., pervenendo poi, dopo essersi spogliata della potestas iudicandi, a valutare in merito in modo sommario infondato l’appello, raggiungendo in tal modo i

risultato, non consentito, di esimersi dal prendere in considerazione analiticamente i vari aspetti della proposta doglianza.

In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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