Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13292 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27972-2006 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO

41, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO FRANCESCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato DANIELE RAFFAELE, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;, giusta mandato a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/06/2006 r.g.n. 1427/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Sala Consilina, depositato in data 20.2.2003, M.F., assunto con contratto a tempo determinato dalla società Poste Italiane s.p.a.

presso diversi Uffici Postali con la qualifica di ” (OMISSIS)” dal 1 luglio 1995 al 28 settembre 1995, dal 1 luglio 1998 al 30 settembre 1998 e dal 10 giugno 1999 al 31 agosto 1999 a norma dell’art. 8 del CCNL del 26.11.1994 ed in particolare per “esigenze eccezionali conseguenti a fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali … unitamente a necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, rilevava la illegittimità della apposizione del termine. Chiedeva pertanto che, previa dichiarazione di illegittimità dei suddetti termini apposti ai predetti rapporti di lavoro, fosse dichiarata l’avvenuta trasformazione degli stessi in contratto a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno.

Con sentenza in data 8.2.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello il M. lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 7.6.2006, rigettava il gravame.

In particolare la Corte territoriale, premesso che la L. n. 56 del 1987 all’art. 23 aveva introdotto una ulteriore ipotesi di contratto a termine, non prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, quale la sostituzione di un lavoratore assente per ferie, rilevava che tale ipotesi non soggiaceva alla indicazione del nome del lavoratore sostituito prescritta dalla legge citata, art. 1, lett. b), richiedendosi soltanto che l’assunzione ex art. 8 del CCNL fosse stata necessitata da esigenze di espletamento del servizio che non potessero venire soddisfatte in conseguenza delle assenze per ferie nel periodo giugno – settembre.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. F. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CCNL Poste 24.11.98, L. n. 320 del 1962, artt. 1, 3 e segg., L. n. 56 del 1987.

Col secondo motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, insussistenza delle condizioni di legge per l’apposizione del termine con riferimento alla motivazione espressa “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”.

Col terzo motivo di gravame lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, insussistenza delle condizioni di legge per l’apposizione del termine con riferimento alla motivazione espressa “esigenze eccezionali …”.

In particolare il ricorrente, premesso che era onere del datore di lavoro provare l’obiettiva esistenza delle condizioni che legittimavano l’apposizione del termine al contratto di lavoro, rileva che nulla aveva dedotto la società datoriale in ordine alle ritenute esigenze correlate alla fruizione di ferie in servizio presso l’ufficio postale in questione ed in ordine alla esistenza delle ritenute esigenze eccezionali, trattandosi in realtà di assunzioni a termine per sopperire, da circa otto anni, alle carenze organiche del personale, dovendosi pertanto escludere la “eccezionalità” della situazione contingente.

I suddetti motivi di ricorso, che il Collegio ritiene di dover trattare unitariamente in considerazione della stretta connessione esistente fra gli stessi, non sono fondati.

Il ricorrente sostiene che la sostituzione di un lavoratore assente per ferie debba rispettare la prescrizione dell’obbligo di indicare il nome del lavoratore sostituito, in analogia a quanto; prescritto dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. b) per il caso di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

L’assunto è destituito di fondamento. E’ pacifico che nel caso di specie il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 C.C.N.L 26.11.1994: “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”. Il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4588/2006, hanno affermato che la L. n. 56 del 1987, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, e dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 79 del 1983 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge. A questi principi si è adeguata la successiva giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. sez. lav., 2.3.2007 n. 4933).

Orbene, con riferimento a fattispecie simili a quella in esame questa Corte Suprema ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la necessità di uno specifico collegamento fra il singolo contratto e le esigenze aziendali e che aveva ritenuto, in particolare, la sussistenza di un obbligo di indicare nel contratto a termine il nome del lavoratore sostituito; tale pronuncia, ad avviso della S.C., era infatti viziata da violazione di norme di diritto e da un vizio di interpretazione della normativa collettiva.

In particolare, per quanto concerne il vizio di interpretazione della normativa collettiva è stato osservato che la statuizione del giudice del merito, nell’escludere che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo potesse contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie, ha dimostrato una carenza di indagine sull’intenzione espressa dagli stipulanti; ed infatti il quadro legislativo di riferimento impone l’esame del significato delle espressioni usate dalle parti stipulanti, ed in particolare un’indagine sulle ragioni dell’uso di una formula diversa da quella della legge, priva di riferimenti alla sostituzione di dipendenti assenti, sostituiti dalla precisazione del periodo per il quale l’autorizzazione è concessa (pur potendo le ferie essere fruite in periodi diversi), onde verificare se la necessità di espletamento del servizio faccia riferimento a circostanze oggettive, o esprima solo le ragioni che hanno indotto a prevedere questa ipotesi di assunzione a termine, nell’intento di considerarla sempre sussistente nel periodo stabilito, in correlazione dell’uso dell’espressione in concomitanza.

La sentenza impugnata, che non è incorsa nei suddetti vizi avendo fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, deve essere pertanto confermata con riferimento alla statuizione concernente i contratti de quibus.

Gli stessi si appalesano quindi del tutto legittimi, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che nei contratti fosse fatto riferimento altresì alle “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali”, ove si osservi che la legittimità del motivo posto paritariamente a fondamento del contratto suddetto (“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”) rende chiaramente irrilevante l’esame degli ulteriori motivi, indicati negli stessi.

Trattandosi di controversia concernente una problematica sulla quale questa Corte ha espresso un orientamento assolutamente consolidato, si ritiene conforme a giustizia applicare il criterio della soccombenza e per l’effetto il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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