Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13292 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37376/19 proposto da:
I.S., elettivamente domiciliato a Ravenna, via Antonio
Meucci, n. 7, presso l’avvocato Andrea Maestri, che lo difende in
virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso l’ordinanza del giudice di pace di Parma 5.11.2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il prefetto di Parma con provvedimento 10 agosto 2019 n. 145/19 ordinò l’espulsione di I.S., cittadino (OMISSIS).
Il provvedimento venne impugnato dall’interessato dinanzi al giudice di pace di Parma, il quale rigettò l’opposizione con ordinanza 5 novembre 2019.
Il provvedimento del giudice di pace è stato impugnato per cassazione da I.S., con ricorso fondato su due motivi.
L’amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2 e 19.
Sostiene che il giudice di pace, convalidando il provvedimento di espulsione, avrebbe violato il divieto di respingimento dello straniero verso paesi in cui possa essere oggetto di persecuzione, oppure dove non possa essere protetto da atti persecutori.
1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per due indipendenti ragioni:
-) in primo luogo perchè l’esistenza della persecuzione deve essere dedotta ed accertata dalla commissione territoriale ovvero in sede giurisdizionale, non davanti al giudice di pace in sede di convalida del provvedimento di espulsione, giacchè la convalida è limitata al sindacato di mera regolarità formale del provvedimento;
-) in secondo luogo perchè in nessun punto del proprio ricorso il ricorrente spiega a quale persecuzione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, da parte di chi, come e quando sia stata dedotta in giudizio, come sia stata provata.
2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo.
Sostiene che il giudice avrebbe “mancato di motivare in merito ai presupposti previsti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19”.
2.1. Il motivo è inammissibile, anche in questo caso, per totale mancanza di illustrazione.
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se effettivamente dovuto nel caso concreto.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) dà atto cha non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021