Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13291 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13291 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 20217-2007 proposto da:
COMAR DI A. SCRIVANI & C. SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio
dell’avvocato DEL FEDERICO LORENZO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 29/05/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 25/2006 della COMM.TRIB.REG.
di L’AQUILA, depositata il 30/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ROSA LAURA, delega
Avvocato DEL FEDERICO che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato MELILLO che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 11/12/2012 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a pvc redatto il 22-7-1999 dalla Guardia di Finanza di Pescara nei confronti della COMAR di A.
Scrivani & C. snc , l’Agenzia delle Entrate —Ufficio di Atri- procedeva a notificare alla detta società avviso di
accertamento relativo all’anno di imposta 1997, con il quale venivano accertati maggiori ricavi, con
conseguente maggiore IVA (per euro 79.573,01), oltre relative sanzioni.

Con sentenza 25/5/06, depositata il 30-5-2006, la CTR Abruzzo accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate e confermava la legittimità dell’avviso di rettifica in questione; in particolare la CTR, premesso
che i primi Giudici non avevano fatto chiarezza sul tipo di accertamento posto in essere dall’Ufficio,
qualificava il detto accertamento come analitico, in conformità con l’art. 39, comma 1° lett. d) dpr 600/73, e
riteneva che l’Ufficio aveva operato le riprese fiscali sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,
alle quali si erano aggiunte le rilevate irregolarità formali delle scritture contabili; nello specifico: le
operazioni poste in essere sul conto cassa erano awenute senza una contropartita economica (o,
comunque, con una contropartita in nero, e quindi in evasione d’imposta); alle annotazioni compiute su
brogliacci, agendine etc doveva attribuirsi, in mancanza di prova contraria, valore di indizi gravi, precisi e
concordanti (nel caso in questione, il documento denominato “Inventario Comar deposito Ancona” e
l’esame del conto cassa fornivano argomentazioni per supportare sufficientemente la prova della
sussistenza di operazioni non trascritte nella contabilità ufficiale, che avevano consentito la ripresa a
tassazione degli elementi occultati).
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società affidato a due motivi; resisteva con
controricorso l’Agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che, come evidenziato da Cass. sez. unite 14815/2008, “in materia tributaria
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di
persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente
automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili
ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche
awerso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società
che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti
devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad
alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o
dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta

La CTP di Teramo accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto awiso.

autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione
del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo
art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie, ove, come risulta dallo stesso ricorso,

questioni personali, ha ad oggetto maggiore IVA relativamente all’anno di imposta 1997.
E’ vero che, come pur evidenziato da questa Corte, “l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di
una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità
del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un
meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed
automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con
connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci” (Cass. 12236/2010) ;
tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto ad accertamenti ILOR, IRAP ed IVA a carico di
una società di persone, fondati su elementi comuni , come nel caso in questione (v. giudizi S.C. n.
20219/07, 20215/07 e 24888/2010, quest’ultimo relativo ad ILOR 1997, nel quale questa Corte, con
ordinanza 24888/2010, ha già dichiarato la nullità dell’intero giudizio per difetto di contradditorio), il profilo
dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in
funzione di aspetti ad esso specifici (come nella specie), non si sottrae al vincolo necessario del
“simultaneus processus”, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in senso conforme, sia pur con
riferimento ad avviso di accertamento per IVA ed ILOR, Cass. 12236/2010).
In conclusione, pertanto, atteso che il presente giudizio si è svolto senza la partecipazione dei soci della snc
ricorrente, litisconsorti necessari, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per un nuovo esame
alla CTP di Teramo.
In considerazione del rilievo d’ufficio della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare
compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio, con rinvio per un nuovo esa
CTP di Teramo; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 11-12-2012 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

l’accertamento impugnato dalla snc COMAR di A. Scrivani & C., nel quale non sono state fatte valere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA