Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13291 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28411-2013 proposto da:

L.S., (OMISSIS), T.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA C.

FRACASSINI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA NERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI GENOVESE giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.C.E., (OMISSIS), R.G.;

– intimati –

Nonchè da:

D.C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO RANIERI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIULIANO PAVAN giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.E. (OMISSIS), L.S.

(OMISSIS), R.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 638/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FABRIZIO IMBARDELLI per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO RANIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 2 motivo

di ricorso principale, assorbiti i restanti motivi, rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2008 T. E. e L.S. convenivano davanti al Tribunale di Udine R.G. ed D.C.E. perchè fossero condannati a risarcirli per inadempimento di attività professionale.

Gli attori, quali soci accomandanti di una s.a.s. di cui era deceduto il socio accomandatario T.L., insieme alle eredi di quest’ultimo avevano incaricato i convenuti di stimare il valore della società al momento del decesso dell’accomandatario, impegnandosi contrattualmente insieme con le eredi a seguire tale stima per liquidare la quota sociale del defunto (che ammontava al 50%) alle eredi stesse. Si trattava di un incarico congiunto ad entrambi i professionisti, ma la perizia fu redatta e sottoscritta solo dal R., per cui le eredi dell’accomandatario citarono gli altri soci davanti al Tribunale di Udine per fare annullare la perizia per difetto di collegialità e per ottenere una stima giudiziale della quota. Con sentenza del 25 settembre 2006 l’adito Tribunale, ritenuta l’invalidità della perizia perchè non collegiale, determinava il valore della quota del defunto in misura assai superiore a quella stimata dal R.: Euro 1.183.985 a fronte di Euro 725.000. Pertanto T.E. e L. S., adducendo che, qualora i professionisti avessero adempiuto all’incarico, essi attori non avrebbero dovuto pagare un importo così elevato, chiedevano la condanna dei due professionisti al risarcimento dei danni, consistenti nella differenza tra le due stime, nelle spese per il giudizio di cognizione ed esecuzione e nel danno non patrimoniale.

Si costituivano separatamente i due convenuti, ciascuno resistendo;

il De Caneva chiedeva pure, riconvenzionalmente, il pagamento del compenso contrattuale.

Con sentenza del 29 dicembre 2010 il Tribunale di Udine respingeva la domanda riconvenzionale del De Caneva e condannava solidalmente i convenuti a risarcire a controparte i danni, limitati però alle spese del giudizio di cognizione (per Euro 77.967,94, oltre interessi e spese), ritenendo che scopo principale dell’incarico fosse evitare i tempi e i costi giudiziali per determinare il valore della quota:

spese che, invece, gli attori avrebbero dovuto sostenere in conseguenza dell’inadempimento dell’incarico da parte dei professionisti convenuti.

Avendo T.E. e L.S. proposto appello principale e il D.C. proposto appello incidentale, ed essendosi costituito il R. chiedendo il rigetto di entrambi i gravami, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 24 aprile-

30 luglio 2013 li respingeva.

2. Hanno presentato ricorso T.E. e L.S., sulla base di quattro motivi: il primo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5l’omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè il patto per perizia contrattuale; il secondo lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 1349 c.c. in quanto applicato alla perizia contrattuale; il terzo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omessa valutazione di fatto decisivo riguardante l’affidamento incolpevole degli attuali ricorrenti sulla stima; il quarto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c..

Si difende con controricorso il D.C., che propone altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi: il primo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta omessa pronuncia su specifiche eccezioni e domande proposte in appello, in violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c.; il secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. quanto al nesso causale tra l’inadempimento professionale e le spese giudiziali sostenute dagli attuali ricorrenti; il terzo, infine, denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 omessa pronuncia su specifica domanda con violazione dell’art. 112 c.p.c..

I ricorrenti principali hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale è fondato.

3.1 Il primo e il secondo motivo possono essere valutati congiuntamente. Nel primo, infatti, si prospetta, come vizio motivazionale, l’omessa considerazione di un fatto decisivo, cioè il patto tra le attuali gli attuali ricorrenti e le eredi di T. L. avente ad oggetto una perizia contrattuale, in quanto tale vincolante; e il secondo concerne la denuncia di violazione dell’art. 1349 c.c. per averlo applicato alla perizia contrattuale partendo dal presupposto, in sostanza, che questa non fosse una perizia vincolante.

Per meglio comprendere i due motivi, occorre sintetizzare come il giudice d’appello ha esternato il suo onvincimento in ordine all’incarico che era stato conferito ai due professionisti dagli attuali ricorrenti e dalle suddette eredi.

Definendo “impeccabile” quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la corte territoriale afferma che il nucleo centrale del suo ragionamento risiede nel fatto che “l’inadempimento è configurabile nella consegna di un’opera intellettuale non idonea allo scopo per il quale era stato conferito il mandato” e che, nel caso de quo, “i prestatori d’opera hanno fornito un prodotto inutile ai committenti”.

Per questi ultimi però, secondo il giudice di merito, il “risultato sperato” non era una perizia vincolante, non potendo esserla nessuna opera del genere “per l’intrinseca opinabilità, con il corollario dell’impugnabilità, a torto o a ragione, ex art. 1349 da ciascun committente che si ritenga insoddisfatto”. Sarebbe quindi gravato sui committenti appellanti – gli attuali ricorrenti – “dimostrare quale vantaggio giuridico maggiore avrebbe dato una perizia valida per indurre la controparte ad accettare la proposta dei professionisti”.

E se questi avessero “consegnato un prodotto valido”, sempre secondo la corte territoriale “gli odierni appellanti avrebbero dovuto difendersi dalla sola domanda ex art. 1349 c.c.”, i cui esiti non sarebbero stati prevedibili. In conclusione, “il prodotto anche valido non avrebbe potuto avere alcun potere vincolante perchè l’accordo fra gli ex soci non prevedeva alcuna rinuncia all’azione ex art. 1349 c.c.” per cui “sulla differenza di valori di quota sociale qualsiasi effetto causale dipendeva non dalla bontà della prestazione, ma dal diritto potestativo delle altre committenti eredi di T.L.”.

Il nucleo delle doglianze in esame risiede allora nella denuncia della inapplicabilità dell’art. 1349 c.c. al caso di specie come prospettato dalla corte territoriale, avendo tutte le parti riconosciuto che il prodotto avrebbe dovuto avere un’efficacia vincolante per loro in quanto committenti, e avendo in realtà lo stesso giudice di primo grado riconosciuto che in caso di esatto adempimento dell’incarico non vi sarebbe stato alcun giudizio oppure, se questo fosse stato instaurato, “l’eventuale domanda avrebbe potuto essere paralizzata ricorrendo alle determinazioni di cui alla perizia”, come insegna la giurisprudenza di legittimità e la prevalente dottrina. Ritengono pertanto i ricorrenti l’inammissibilità di un’impugnazione per iniquità o erroneità nel caso di perizia contrattuale “in quanto soltanto la determinazione dell’arbitratore può essere fatta con equo apprezzamento (e come tale soggetta al rimedio per manifesta iniquità od erroneità di giudizio), mentre va esclusa per il perito contrattuale poichè la sua determinazione è sottratta ad ogni criterio discrezionale”. E questo, ad avviso dei ricorrenti, è assorbente e dirimente rispetto ad ogni altro profilo.

3.2 La perizia contrattuale, invero, sussiste quando le parti devolvono a uno o più terzi, scelti per una particolare competenza tecnica, la formulazione di un apprezzamento tecnico che le parti stesse si impegnano preventivamente ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva (così Cass. sez. 1, 10 maggio 2007 n. 10705; Cass sez 3, 12 maggio 2005 n. 10023; Cass sez. 3, 24 maggio 2004 n. 9996; Cass sez 1, 27 settembre 2002 n. 14015; Cass. sez. 1, 3 maggio 2000 n. 5505; Cass. sez. 2, 5 gennaio 2000 n. 38; Cass. sez. 3, 18 febbraio 1998 n. 1721): volontà diretta non solo a determinare l’oggetto negoziale di per sè, ma altresì finalizzata ad un obiettivo preventivo-transattivo che si nutre proprio della vincolatività (cfr., oltre alla giurisprudenza appena citata, Cass. sez. 2, 30 marzo 1995 n. 3791, che sottolinea come la perizia contrattuale condivide con l’arbitrato libero lo scopo di eliminare, su basi trattative o conciliative, una controversia, differenziandosene per la natura di questa – tecnica per la perizia, giuridica per l’arbitrato – “ma non per gli effetti, dato che in entrambi il contrasto è superato mediante la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che le parti si impegnano preventivamente a rispettare”; sulla stessa linea Cass. sez. 1, 12 luglio 1996 n. 6344; Cass. sez. 1, 5 dicembre 2001 n. 15410). La distinzione con l’arbitraggio ex art. 1349 c.c., peraltro, è stata assai chiaramente delineata da Cass. sez.3, 30 giugno 2005 n. 13954. Osserva questa – del tutto condivisibile – pronuncia che, inserendo la clausola di arbitraggio in un negozio incompleto in uno dei suoi elementi, “le parti demandano ad un terzo arbitratore la determinazione della prestazione, impegnandosi ad accettarla”; e l’arbitratore, sempre che le parti non si siano affidate al suo mero arbitrio, “deve procedere con equo apprezzamento alla determinazione della prestazione, adottando cioè un criterio di valutazione ispirato all’equità contrattuale, che in questo caso svolge una funzione di ricerca in via preventiva dell’equilibrio mercantile tra prestazioni contrapposte e di perequazione degli interessi economici in gioco”, risolvendosi così l’equo apprezzamento “in valutazioni che, pur ammettendo un certo margine di soggettività, sono ancorate a criteri obbiettivi, desumibili dal settore economico nel quale il contratto incompleto si iscrive, in quanto tali suscettibili di dare luogo ad un controllo in sede giudiziale circa la loro applicazione nel caso in cui la determinazione dell’arbitro sia viziata da iniquità o erroneità manifesta, il che si verifica quando sia ravvisabile una rilevante sperequazione tra prestazioni contrattuali contrapposte, determinate attraverso l’attività dell’arbitratore”.

Diverso invece è il caso della perizia contrattuale, che “ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale:

anche la perizia contrattuale, invero, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma “si distingue dall’arbitraggio perchè arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere”, da ciò conseguendo che “nel caso di perizia contrattuale va esclusa l’esperibilità della tutela tipica prevista dall’art. 1349 c.c. per manifesta erroneità o iniquità della determinazione del terzo, trattandosi di rimedio circoscritto all’arbitraggio, in quanto presuppone l’esercizio di una valutazione discrezionale e di un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, inconciliabili con l’attività strettamente tecnica dell’arbitro-perito”.

Risulta pertanto fondata la doglianza dei ricorrenti: erroneamente la corte territoriale ha escluso, a ben guardare, l’utilità stessa dell’accordo che essi avevano stipulato con le eredi del socio defunto, giungendo ad affermare (motivazione, pagine 23-24) che il conseguente “prodotto anche valido non avrebbe avuto alcun potere vincolante perchè l’accordo fra gli ex soci non prevedeva alcuna rinuncia all’azione ex art. 1349 c.c.”. Ciò assorbe gli ulteriori motivi, conducendo all’accoglimento del ricorso principale, avendo in sostanza errato il giudice d’appello nella individuazione delle conseguenze pregiudizievoli che i ricorrenti hanno subito per l’impossibilità di avvalersi della stima che insieme alle eredi di T.L. avevano incaricato R.G. ed D. C.E. di espletare come perizia contrattuale vincolante nei confronti di tutti i conferenti.

4. Il ricorso incidentale è invece infondato.

Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia omessa pronuncia del giudice d’appello in ordine a specifiche eccezioni e domande che gli sarebbero state proposte, in violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c..

Tuttavia, per indicare tali non considerate “precise censure” il motivo riporta un amplissimo stralcio (che si estende da pagina 27 a pagina 32 del controricorso) della comparsa di costituzione in appello, così cadendo in inammissibilità per mancanza di specificità, e, in ultima analisi, riproponendo il gravame di secondo grado al giudice di legittimità.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.per avere la corte territoriale ritenuto sussistente un nesso causale tra l’inadempimento dei professionisti e le spese giudiziali sostenute dai ricorrenti principali come conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c. di tale inadempimento. La maggior parte delle eccezioni disattese dai ricorrenti principali, invece, non sarebbe stata attinente alla nullità della perizia.

Premesso che di quest’ultimo rilievo non si comprende l’incidenza, per quanto concerne invece la censura che lamenta che il giudice d’appello ha ritenuto eziologicamente connesso l’inadempimento del R. e del ricorrente con le spese giudiziali sostenute dai ricorrenti principali, non può non rilevarsi l’evidenza della natura fattuale, poichè in sostanza si persegue una revisione da parte del giudice di legittimità in ordine a una valutazione che è chiaramente di merito.

Il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamenta omessa pronuncia su specifica domanda, con violazione dell’art. 112 c.p.c. Nell’appello incidentale subordinato era stata infatti chiesta la riduzione del danno riconosciuto ex art. 1227 c.c. perchè gli attuali ricorrenti principali non avevano impugnato la sentenza del 29 dicembre 2010 pronunciata dal Tribunale di Udine. A tacer d’altro, la questione risulta assorbita dall’accoglimento del ricorso principale, che comporta la rideterminazione ad opera del giudice di rinvio del danno subito dai ricorrenti principali.

In conclusione, per l’accoglimento del ricorso principale la sentenza deve essere cassata con un rinvio alla corte territoriale in diversa composizione; deve invece essere rigettato il ricorso incidentale. Al giudice di rinvio si rimette la decisione sulle spese processuali.

PQM

In accoglimento del ricorso principale cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione;

rigetta il ricorso incidentale e rimette al giudice di rinvio la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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