Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13291 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11635-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO NUNZIATA;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. GUATTANI 2/A,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO NAPOLITANO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

J.J.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1643/2018 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA

MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 4412/2016 il Giudice di Pace di Nola condannò J.J.M. al pagamento, in favore di L.M., della somma di Euro 4.707,20, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale verificatosi il 16-1-2012 in Saviano (NA) Corso Italia, allorquando, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, era stata investita dal ciclomotore tg (OMISSIS) di proprietà di J.J.M., assicurato per rca con la Sara Assicurazioni SpA.

Con sentenza 1643/2018, depositata il 25-9-2018, il Tribunale di Nola, in accoglimento dell’appello proposto dalla Sara Assicurazioni SpA ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta da L.M.; in particolare il Tribunale ha ritenuto non fosse stato provato dall’attrice, che ne aveva il relativo onere, il coinvolgimento nell’incidente in questione del ciclomotore tg (OMISSIS) di proprietà della J.; nello specifico ha evidenziato che la J. aveva dichiarato che il motociclo in questione non aveva mai circolato in Saviano, e che l’unico teste escusso aveva fornito elementi assai vaghi in ordine alla indicazione del motociclo (motorino di colore bianco, senza però indicazione nè di modello nè di numero di targa), che non consentivano di ritenere che il motociclo che investì la L. fosse proprio quello della J..

Avverso detta sentenza L.M. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Sara Assicurazioni SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successive memorie, con il quale eccepisce l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso.

J.J.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, essendo stato lo stesso depositato in data 15-4-2019, e quindi, nel rispetto dei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, entro 20 giorni dalla notifica a J.J.M., completata il 9-4-2019.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360 c.p.c., n. 5- nullità della sentenza per manifesta illogicità o apparenza della motivazione in relazione agli artt. 115,116 e 132 c.p.c..

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4-nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.p.c..

I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie il Tribunale, come appare evidente anche dalla su riportata sintesi, ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di una valutazione (di per sè insindacabile in sede di legittimità) degli elementi istruttori in suo possesso (con particolare riferimento alla genericità dell’unico teste escusso) ed in modo non perplesso ed obiettivamente comprensibile.

Non sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè sussiste la violazione dell’art. 115 c.p.c., che, come precisato dalla cit. Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osserva la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche quando (come nella specie) il medesimo, ha solo proceduto ad una valutazione delle risultanze istruttorie in atti.

Non sussiste, infine, neanche la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che il giudice d’appello, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio in atti, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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