Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13290 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36870/19 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato a Biella, v. della

Repubblica n. 43, presso l’avvocato Marco Cavicchioli, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Biella 20.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.L., cittadino (OMISSIS), nel 2017 venne condannato dal Tribunale di Torino alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione, per reati connessi al traffico di stupefacenti, con termine finale di espiazione della pena cadente il (OMISSIS).

Il prefetto di Biella con provvedimento 98/2019 ordinò l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale.

Contestualmente il questore di Biella con provvedimento 33/2019 ordinò l’accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero.

Il giudice di pace di Biella, con ordinanza 20 settembre 2019 convalidò il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.

2. Il suddetto provvedimento del Giudice di pace è stato impugnato per cassazione da C.L. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3,7 e 29 bis.

Deduce il ricorrente, in punto di fatto, che due giorni prima di essere scarcerato, il (OMISSIS), per il tramite dell’ufficio matricola del carcere di (OMISSIS) aveva formulato una domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

Tale domanda non era stata neanche esaminata dalla commissione territoriale, in quanto reputata “inammissibile” dalla questura, con un provvedimento datato (OMISSIS), sul presupposto che quella domanda di protezione costituiva la mera reiterazione di una domanda già formulata, ed avanzata al solo scopo di evitare l’espulsione.

Deduce in contrario il ricorrente che la formulazione d’una domanda di protezione internazionale impediva la sua espulsione; lo stabilire, poi, se quella domanda fosse ammissibile od inammissibile era giudizio che spettava alla Commissione territoriale, e non alla questura.

1.1. Con una seconda e subordinata censura il ricorrente deduce che comunque il provvedimento di “inammissibilità” della sua domanda di protezione internazionale era stato sottoscritto non dal questore, ma da un dirigente dell’ufficio immigrazione, ed era perciò invalido.

1.2. Il motivo è infondato.

Il presente giudizio è soggetto ratione temporis alle previsioni del D.L. n. 113 del 2018, e dunque sfugge alle novità introdotte dal D.L. n. 130 del 2020.

Nella vigenza del testo originario del D.L. n. 113 del 2018, la legge prevedeva le seguenti ipotesi:

a) sulla domanda di protezione internazionale avanzata per la prima volta, competente a decidere in sede amministrativa è la commissione territoriale;

b) sulla domanda di protezione internazionale reiterata dopo il rigetto di una precedente domanda, competente a provvedere è il presidente della Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29;

c) nell’ipotesi, infine, di domanda di protezione internazionale reiterata non solo dopo il rigetto d’una precedente domanda, ma avanzata altresì nella fase di esecuzione di un provvedimento di espulsione, in questi casi il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, stabiliva che “la domanda è considerata inammissibile (…). In tale caso non si procede all’esame della domanda ai sensi dell’art. 29”.

Ora, poichè l’art. 29, è la norma che prevede l’esame della domanda da parte del presidente della commissione territoriale nelle ipotesi di domanda reiterata, è evidente che nel sistema della legge la domanda reiterata di protezione, avanzata non solo dopo l’adozione d’un provvedimento di espulsione, ma addirittura dopo l’adozione d’un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, è sottratta all’esame della commissione territoriale.

Questa conclusione è corroborata dal fatto che il D.L. n. 130 del 2020, ha modificato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 bis, prevedendo espressamente che la domanda di protezione reiterata durante la fase esecutiva del provvedimento di espulsione “sia trasmessa al presidente della Commissione territoriale competente, che procede all’esame preliminare entro tre giorni”.

Se fosse corretta l’interpretazione propugnata dal ricorrente, questa norma non avrebbe avuto alcun senso, nè sarebbe stato necessario introdurla, perchè non avrebbe fatto altro che ribadire una regola già vigente. Ma poichè le norme giuridiche devono essere interpretate in modo che abbiano un senso, piuttosto che in modo in cui non ne abbiano alcuno, deve concludersi che proprio le modifiche introdotte dal D.L. n. 130 del 2020, confermino che, prima di tale modifica, la domanda di protezione reiterata nella fase esecutiva del provvedimento espulsivo doveva considerarsi inammissibile de plano.

2.3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se effettivamente dovuto nel caso concreto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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