Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13290 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4591-2019 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 45, presso lo

studio dell’avvocato FORTE CHIARA, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURITANO PATRIZIA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6746/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.L. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Barra l’Assicurazione Generali SpA, quale Impresa designata per il Fondo di garanzia Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in esito all’incidente occorsogli il 18-9-2010, allorquando, mentre attraversava sulle strisce pedonali il (OMISSIS), quartiere (OMISSIS), era stato investito da uno scooter di colore scuro, poi allontanatosi senza prestare soccorso.

Con sentenza 3095/2013 l’adito Giudice di Pace condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 20.000,00, oltre spese di lite.

Con sentenza 6746/2018 del 9-7-2018 il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto da Generali Italia Spa, ha ridotto la condanna ad Euro 6.322,00, oltre interessi e spese di lite.

Avverso detta sentenza A.L. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo.

Generali Italia SpA non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole che il Tribunale abbia deciso solo sull’appello principale della Generali, senza pronunziarsi sul gravame incidentale proposto da esso ricorrente, avente ad oggetto la mancata pronunzia, ad opera del Giudice di pace, in ordine alla formulata richiesta di risarcimento anche del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante).

Il motivo è fondato, risultando dagli atti di causa che, nonostante la proposizione (da parte di A.L.) del detto gravame incidentale, il Tribunale ha completamente omesso l’esame di tale doglianza, incorrendo in tal modo nel vizio denunciato.

Va, quindi, accolto il ricorso e cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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