Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1329 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25655-2014 proposto da:

PRYSMIAN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SICILIA N. 66,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO PICCONE FERRAROTTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1487/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1487/36/2014, depositata il 21 marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia respinse l’appello proposto dalla Prysmian S.p.A., in proprio e quale soggetto consolidante ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 117 e ss., nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano, che aveva a sua volta rigettato i ricorsi proposti dalla società – una volta definito con esito negativo l’accertamento con adesione attivato dalla contribuente – avverso gli avvisi di accertamento notificati il 20 dicembre 2011, relativi l’uno ad IRES e l’altro ad IVA ed IRAP per l’anno d’imposta 2006, nonchè avverso la comunicazione di diniego dell’istanza di cui al modello IPEC, con cui la società aveva richiesto il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili di cui all’attività di accertamento nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale; detta istanza era originata dal fatto che tra il fisco e la società era stato previamente definito il 23 luglio 2010 con adesione accertamento relativo all’anno 2007 con perdita di Euro 2.982.169,00 per costi ritenuti di competenza dell’esercizio 2006, anno d’imposta a cui si riferiscono gli avvisi di accertamento notificati nel 2011.

Con questi ultimi, in particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato la ripresa a tassazione, ai fini IRES, della maggiore imposta dovuta per Euro 392.947,00, oltre sanzioni ed interessi; della maggiore IRAP ritenuta dovuta per Euro 43.621,00 e, quanto all’IVA, l’indebita detrazione di Euro 137.192,91 sull’imponibile di Euro 685.964,57.

Ciò, più in dettaglio, ai fini IRES ed IRAP, per: a) costi non di competenza per Euro 86.400,00, (fattura emessa dall’avv. Casorati di Milano quale acconto per prestazioni professionali di consulenza stragiudiziale), nonchè: b) costi non inerenti per Euro 901.267,57, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata Prysmian Cavi e Sistema Energia S.r.l. per servizi di consulenza fatturati a quest’ultima da soggetti terzi, ed ancora: c) costi non inerenti per Euro 203.080,00, di cui Euro 191.360,00 per noleggio dell'(OMISSIS) ed Euro 11.720,00 per servizi di volo, trasporto, vitto ed alloggio usufruiti da persone sul cui ruolo nella società non erano stati resi chiarimenti ritenuti dall’Amministrazione idonei a documentarne l’inerenza.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando la contribuente che, a fronte dell’ampia esposizione del relativo motivo di appello in relazione alla deducibilità di ciascuna tipologia di costi avverso la sentenza di primo grado ad essa sfavorevole, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare che “l’ufficio ha accertato correttamente la ripresa dei costi rilevando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato e pertanto in punto di merito gli opposti avvisi di accertamento sono legittimi”, con ciò incorrendo nel vizio denunciato.

2. Con il secondo motivo, in subordine, per l’ipotesi in cui si ritenga che la CTR abbia pronunciato in adesione all”operato ed alle determinazioni dell’Ufficio, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dovendo ritenersi che, nell’unico passaggio argomentativo sopra esposto, la sentenza impugnata incorra nel vizio di difetto assoluto di motivazione ovvero di motivazione meramente apparente, non consentendo la pronuncia della CTR di cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione assunta.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ancora omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riferimento all’eccepita nullità dell’avviso di accertamento IRES per inesistenza della pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio in materia di imposte dirette, per avere l’Amministrazione disatteso gli effetti vincolanti discendenti dall’atto di adesione all’accertamento relativo all’anno 2007, che aveva evidenziato una variazione in diminuzione dell’importo di Euro 2.982.169,00 che l’Ufficio stesso aveva riconosciuta come a valere per l’esercizio precedente.

4. Con il quarto motivo la società lamenta, infine, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 bis e dell’art. 118 TUIR in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al rigetto dell’istanza di cui al modello IPEC, con la quale la società aveva chiesto il totale abbattimento del maggiore imponibile accertato per l’anno 2006 mediante il computo in diminuzione dell’accertata perdita disponibile per Euro 2.982.168,00 di cui all’atto di adesione per il 2007.

5. In via preliminare la Corte deve provvedere al rilievo d’ufficio della carenza d’integrità del contraddittorio.

5.1. L’art. 40 bis del TUIR – quale aggiunto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 35, comma 1, come convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, con decorrenza dal primo gennaio 2011, per quanto qui rileva (comma 2), dopo aver stabilito che “Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata conseguentemente la maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate”, prevede espressamente che “La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari”.

5.2. Detta norma trova applicazione nel giudizio in esame, avente ad oggetto in origine l’impugnazione dinanzi alla CTP di Milano di avvisi di accertamento notificati il 20 dicembre 2011 per l’anno 2006, ove è in discussione, tra l’altro, oltre all’applicabilità, ai fini del computo in diminuzione del maggiore imponibile accertato, delle perdite di periodo del consolidato non utilizzate, quali risultanti dall’accertamento con adesione per l’anno successivo d’imposta, la legittimità della ripresa a tassazione di costi non inerenti per Euro 901.267,57, riferiti a costi riaddebitati alla società dalla propria controllata Prysmian Cavi e Sistema Energia S.r.l. per servizi di consulenza fatturati a quest’ultima da soggetti terzi.

5.3. Il giudizio invece è stato instaurato esclusivamente nel contraddittorio tra consolidante e fisco, in tal modo risultando violata la succitata disposizione dell’art. 40 bis, comma 2, del TUIR.

6. A ciò conseguono la declaratoria di nullità dell’intero giudizio e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese dell’intero giudizio, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando nel giudizio così come proposto tra le parti, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Milano, cui demanda anche di provvedere sulle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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