Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1329 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1329 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 16468-2011 proposto da:
SOFICOOP SRL IN LIQUIDAZIONE 01407610631, in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore CITTA’ DEL MARE
SRL 03380220636, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato PARLATO
GUIDO, che li rappresenta e difende giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
FABBRICINI ANTONELLA FBBNNL66A46H892J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLA STAZIONE PRENESTINA
N. 7, INT. 10, presso lo studio dell’avvocato MAURO PATRIZIA,

Data pubblicazione: 22/01/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato ALIPERTI VINCENZO giusta
procura a margine del controricorso;

– controricattente avverso la sentenza n. 1632/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato Aliperti Vincenzo difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI
RUSSO che nulla osserva.

Ric. 2011 n. 16468 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

NAPOLI del 4/03/2010, depositata il 03/05/2010;

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:

«Con sentenza n. 11798/2002 il Tribunale di
Napoli – adito da Antonella Fabbricini nei confronti della s.r.l. Soficoop con azione ex art
2932 c.c. – trasferì dalla convenuta all’attrice
l’appartamento oggetto del contratto preliminare
tra loro intervenuto; subordinò l’acquisto a
determinate condizioni; precisò che l’unità
immobiliare era compresa in edificio costruito su
area divenuta di proprietà del Comune di Somma
Vesuviana per occupazioni acquisitiva.
Su gravame di Antonella Fabbricini, con sentenza n. 1632/2010 la Corte d’appello di Napoli
ha dichiarato la nullità del giudizio di primo
grado e della sentenza impugnata e ha rimesso la
causa al Tribunale, rilevando che non era stata
disposta l’integrazione del contraddittorio nei
confronti degli originari proprietari del suolo e
dell’ente espropriante.
La s.r.l. Soficoop e la s.r.l. Città del Ma16468/2011

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380-bis c.p.c;

re, quest’ultima in qualità di successore a
titolo particolare della prima, hanno proposto
ricorso per cassazione, in base a due motivi.

ricorso.

Con il primo motivo di impugnazione, nella
parte pertinente all’effettivo decisum, le ricorrenti si dolgono di «violazione delle norme di
cui agli artt. 101, 112 e 354 c.p.c.» e di «violazione della norma di cui all’art. 2932, II
comma c.c.», contestando che nella specie si
vertesse in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
La censura appare manifestamente fondata, alla luce delle numerose sentenze di questa Corte
richiamate dalle ricorrenti, con le quali sono
stati accolti i ricorsi proposti avverso sentenze
di appello del tutto analoghe a quella ora in
considerazione, perché ugualmente pronunciate con
rimessione al primo giudice di cause promosse da
altri promittenti acquirenti nel confronti della
s.r.l. Soficoop. Da tali precedenti non si ravvisano ragioni per discostarsi, né del resto il
resistente ne ha prospettato alcuna, essendosi
16468/2011

2

Antonella Fàbbricini si è costituita con contro-

limitato a svolgere considerazioni di carattere
astratto sul litisconsorzio necessario, prescindenti dalla fattispecie concreta oggetto della

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso,
con cui la s.r.l. Soficoop e la s.r.l. Città del
Mare lamentano che la sentenza impugnata è affetta da «violazione della norma di cui all’art.
2932 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.», nonché da
«omessa pronuncia su punto essenziale della
controversia ex art 360 N ° 3 e N ° 5 c.p.c.», per
avere la Corte d’appello mancato di provvedere
sulla domanda di risarcimento di danni proposta
in via riconvenzionale nei confronti di Ciro
Sirleto

[recte: di Antonella Fabbricini]

l’abusiva occupazione da parte di costui

di costei]

per

[recte:

dell’immobile in questione: domanda

estranea, secondo le ricorrenti, alla questione
per la quale il contraddittorio è stato ritenuto
non integro.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5 , prima ipotesi, c.p.c.»;

– le ricorrenti hanno presentato una memoria;
– in camera di consiglio sono comparsi e sono
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3

controversia in esame.

stati sentiti il difensore della resistente e il
pubblico ministero;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;

– accolto pertanto il primo motivo di ricorso
e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza
impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice,
che si designa in una diversa sezione della Corte
d’appello di Napoli, cui viene rimessa anche la
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimit à;

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente

(Umberto G doni)

Il Funzionario Gi
1A

DEPOSITATO IN CANCELLEF,’,

…. . 20, ……

Roma, …….. .
Il Funonario GudZ

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