Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1329 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1329 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 6761-2013 proposto da:
BARBETTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 144/2012 della COMM.TRIB.REG.
IJP0Am
dliGggur…LA, depositata il 01/08/2012;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO

VITTORIO SCARLINI.

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza del 12
giugno 2012, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate,
riformava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia che
aveva accolto il ricorso di Giovanni Barbetti volto ad ottenere l’annullamento
degli avvisi di accertamento emessi a suo carico per i maggiori redditi imputatigli
per gli anni 2004 e 2005 in relazione agli investimenti fatti dal 2007 al 2009, in

La Corte regionale aveva riformato la decisione di prime cure perché, in
applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/73, il contribuente non aveva dimostrato
di avere conseguito, nell’anno di acquisto dell’immobile e nel quinquennio
precedente, le necessarie disponibilità finanziarie.
Né il contribuente aveva fornito la prova dell’accordo dissimulatorio (di una
donazione), attuato peraltro al fine di frodare il fisco, poiché la documentazione
bancaria fornita non era esaustiva del punto (non dimostrava che il prezzo fosse
stato interamente versato da altri) e non consentiva di superare quanto attestato
nell’atto di compravendita circa l’integrale pagamento del prezzo.
2 – Avverso tale decisione Giovanni Barbetti ha proposto ricorso. L’Agenzia
delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.
2 – 1 – Il ricorso di Giovanni Barbetti articola due motivi.
2 – 1 – 1 – Nel primo motivo lamenta il difetto di motivazione derivante dal
non avere, la commissione regionale, collegato la premessa di diritto, il
contribuente avrebbe dovuto provare l’integrale gratuità dell’acquisto, con la
prova documentale fornita dalla difesa, la documentazione bancaria relativa a
tutti gli interessati dalla quale non si evinceva alcun trasferimento di somme.
2 – 1 – 2 – Nel secondo motivo censura la violazione di legge avendo la
Commissione errato nel ritenere legittimo un accertamento sintetico sulla base di
un atto di compravendita in relazione al quale non vi era prova che vi fosse stato
trasferimento di denaro.
L’accertamento sarebbe stato possibile solo qualora fosse stato provato il
passaggio di somme di denaro. Che non poteva essere dedotto dalla mera
possibilità che questo fosse avvenuto tramite conti bancari diversi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1 – Il secondo motivo è infondato posto che questa Corte ha già avuto modo
di affermare (Sez. 5 n. 8665 del 17/06/2002, Rv. 555079, e le successive
1

particolare l’acquisto di un immobile.

conformi fino a Sez. 5, n. 13339 del 26/05/2017, Rv. 644352) che, in materia di
accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del
reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell’art. 38 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600, la sottoscrizione di un atto pubblico, come una
compravendita, contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di
denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base
determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base
all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è legittimato ad

senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l’esercizio di tale
potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di
cui all’art. 53 della Costituzione. In tale caso, infatti, è sempre consentita, anche
se a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del
tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per
avere, l’atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita
anziché quella onerosa apparente.
2 – L’esaustiva prova contraria però era mancata, come non era stato
offerto alcun altro elemento da cui dedurre la simulazione della compravendita,
posto che, come aveva affermato la Commissione regionale, la mera produzione
di estratti di conti correnti bancari non era atta ad escludere che il pagamento
fosse avvenuto tramite altri canali e che la dichiarazione contenuta nell’atto di
compravendita, circa l’integrale versamento del prezzo da parte del contribuente,
fosse pertanto ideologicamente falsa.
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3 – Il ricorso va pertanto ri_gett
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Sussistono i presupposti per il pagamento del contributo unificato come
previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
– pqosì deciso in Roma il 25 ottobre 2017.

applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto,

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