Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1329 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 28/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13709-2011 proposto da:

COMUNE DI CORATO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA 80,

presso l’avvocato GENNARO ERMANNO ARBIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE DIDONNA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.U.S.L. BARI, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504,

presso l’avvocato ANTONIO PIGNATELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERNESTO CIANCIOLA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ANDRIA, COMUNE DI MINERVINO MURGE, COMUNE DI SPINAZZOLA,

COMUNE DI TERLIZZI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1099/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PEDONE MARGHERITA, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2003, l’ASL BA/(OMISSIS) proponeva, dinanzi al Tribunale di Trani, opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto all’ente il pagamento della somma di Euro 348.519,60, oltre interessi e spese, a favore del Consorzio Imprese Riunite Autotrasporti Persone (CIRAP) a titolo di pagamento delle prestazioni di trasporto dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione, per gli anni 2001 e 2002, in forza del contratto di appalto di servizi stipulato tra le parti il (OMISSIS) per la durata di un anno, ma di fatto prorogato fino al (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 178/2005, dichiarava cessata la materia del contendere tra il CIRAP e l’ASL, e condannava i Comuni di Corato, Andria, Minervino Murge, Spinazzola e Terlizzi, evocati in garanzia dall’ASL al pagamento della somma ingiunta.

2. Avverso la decisione proponevano appello tutti i Comuni suindicati, fatta eccezione per il Comune di Terlizzi, che venivano rigettati dalla Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1099/2010, depositata il 22 novembre 2010. Con tale pronuncia il giudice del gravame riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di garanzia proposta dall’AUSL Bari (OMISSIS), succeduta all’ASL Bari/(OMISSIS), nei confronti dei Comuni interessati, e confermava, nel merito, la fondatezza di detta domanda, già ritenuta dal giudice di prime cure, sulla base del disposto della L. n. 104 del 1992, art. 26.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi il Comune di Corato ed il Comune di Minervino Murge nei confronti della AUSL Bari (OMISSIS), affidato a sette motivi, il primo, ed a sei motivi, il secondo. La resistente ha replicato con controricorso.

4. Con memoria in data 4 ottobre 2016, il Comune di Minervino Murge e la AUSL Bari (OMISSIS) hanno dato concordemente atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere intercorsa, in data 22 dicembre 2011, transazione tra le parti allegata alla suddetta memoria. Il giudizio prosegue, pertanto, con riferimento alla causa n. 13709/2011, relativa al ricorso proposto dal Comune di Corato avverso la medesima sentenza n. 1099/2010.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani nei confronti dell’ASL BA/(OMISSIS), con il quale era stato ingiunto all’ente il pagamento della somma di Euro 348.519,60, oltre interessi, a favore del CIRAP (Consorzio Imprese Riunite Autotrasporti Persone) a titolo di rimborso delle spese per il trasporto giornaliero dei disabili presso i centri di riabilitazione, per gli anni 2001 e 2002, eseguito dal CIRAP in forza del contratto di appalto in data (OMISSIS), della durata di un anno, ma prorogato di fatto fino al (OMISSIS). L’ASL, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, chiamava in causa i Comuni di residenza dei fruitori del servizio di trasporto (Andria, Corato, Minervino Murge, Spinazzola e Terlizzi, individuandoli come obbligati per legge al pagamento delle spese in questione. Il rapporto principale privatistico tra l’ASL ed il CIRAP si esauriva in corso di causa, con il pagamento, da parte del primo di quanto dovuto al secondo. Il giudice di prime cure dichiarava, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra il creditore opposto (CIRAP) ed il debitore opponente (ASL). In ordine al rapporto accessorio, il Tribunale – ritenendo applicabile alla fattispecie il disposto della L. n. 104 del 1992, art. 26 – dichiarava i predetti Comuni obbligati nei confronti dell’ASL al pagamento delle spese di trasporto, condannandoli alla refusione in favore dell’azienda pubblica della somma oggetto dell’ingiunzione.

2. Il giudice di appello riteneva sussistente la giurisdizione del giudice ordinario – già affermata dal Tribunale – in relazione alla domanda di garanzia proposta dall’AUSL Bari (OMISSIS), succeduta all’ASL Bari/(OMISSIS), nei confronti dei Comuni interessati, e confermava, nel merito, la fondatezza di detta domanda, già ritenuta dal giudice di prime cure.

3. Tanto premesso, osserva in via pregiudiziale la Corte che – con il terzo motivo di ricorso – il Comune di Corato censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda di rivalsa spiegata dalla AUSL Bari (OMISSIS) nei confronti, oltre ad altri Comuni, dell’ente territoriale ricorrente. Sulla questione, concernente il rimborso delle spese per il trasporto giornaliero dei disabili presso i centri di riabilitazione, non si ravvisano precedenti specifici delle Sezioni Unite che consentano la decisione da parte della sezione semplice, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., atteso che la decisione S.U. n. 15239/2007 – richiamata dalla sentenza di appello – attiene al diverso caso della pretesa della società concessionaria del servizio pubblico sanitario, di ottenere dal Comune il rimborso delle spese sostenute per il trasporto di persone disabili dal domicilio al centro di riabilitazione gestito dalla medesima società, ed ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (nel testo, modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 2004). Siffatta decisione, essendo relativa all’ambito contenutistico della concessione e coinvolgendo una verifica dell’esercizio di poteri discrezionali della P.A. in materia di trasporto dei disabili per ragioni terapeutiche, non si attaglia, pertanto, al caso di specie, nel quale difetta un rapporto di tipo concessorio tra il CIRAP e l’AUSL Bari (OMISSIS). Nè la questione di giurisdizione in parola appare “ictu oculi” pretestuosa o, comunque, erronea, sì da indurre la Corte a non operare la rimessione della causa alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374 c.p.c. (Cass. 12561/2004; 1947/2007; 3548/2010).

4. La sezione ritiene, pertanto, opportuna la rimessione degli atti al Primo Presidente, perchè voglia valutare l’opportunità di assegnare la causa alle sezioni unite per l’esame della questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1.

PQM

la Corte rimette gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle sezioni unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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