Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13289 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18803-2013 proposto da:

P.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO D’ARRIGO, ORESTE CAGNASSO giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.G., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 606/2012 del TRIBUNALE di NOVARA, depositata

il 30/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 29-30 agosto 2012 il Tribunale di Novara, accogliendo le domande di R.G. e B.F. – ai quali il notaio P.P. aveva levato protesto per quattro assegni bancari, facenti parte di un carnet, di cui avevano denunciato il furto, relativo a un conto corrente di cui erano intestatari – mediante l’iscrizione: “A/B denunciato rubato con firma di traenza apocrifa illeggibile non corrispondente a quella depositata sullo specimen relativo al c/c” -, dichiarava l’illegittimità della iscrizione dei nomi degli attori nel Bollettino Ufficiale dei Protesti e nel Registro Informatico dei Protesti per illegittimità del protesto e pronunciava nei confronti del convenuto notaio condanna generica al risarcimento dei danni.

Avendo quest’ultimo proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 23 maggio 2013 ex art. 348 bis c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile.

2. Ha presentato ricorso il P., sulla base di due motivi.

Il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione della L. 16 gennaio 1913, n. 89, art. 51.

Nel caso di specie, la banca ha dichiarato illeggibili le firme in questione, mentre i giudici di merito le hanno ritenute leggibili, facendone derivare l’illegittimità del protesto, ma non tenendo conto della dichiarazione del funzionario bancario, rispetto al quale, secondo il ricorrente, il notaio avrebbe un ruolo simile a quello che ha come verbalizzante rispetto al presidente di un’assemblea straordinaria di società di capitali: id est deve recepire senza effettuare controlli.

Il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omesso esame sul fatto decisivo oggetto di disamina: ritenendo i giudici di merito ammissibile una condanna generica anche solo sul fondamento della sussistenza di un danno potenziale, non avrebbero in effetti valutato la dicitura con cui furono elevati i protesti, per cui ai titolari del conto sarebbe stato levato un protesto incolpevole.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Nel primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge Notarile, art. 51 (L. 16 gennaio 1913, n. 89). Peraltro in tutta l’esposizione del motivo non menziona la norma, e comunque non indica in che cosa consisterebbe la violazione di essa. Ciò già di per sè vale come vizio di genericità del motivo.

In realtà, il motivo si basa sul fatto che la banca, nel caso di specie, ha dichiarato illeggibili le firme degli assegni bancari, laddove i giudici di merito le hanno ritenute leggibili – da ciò desumendo l’illegittimità del protesto -, così non tenendo conto della dichiarazione del funzionario bancario. In relazione alla dichiarazione di quest’ultimo, peraltro – e ciò è il vero nucleo del motivo -, il notaio avrebbe, secondo il ricorrente, un ruolo pedissequamente passivo, che lo esonerebbe da ogni controllo.

Ciò non si riscontra affatto nell’art. 51 Legge Notarile con cui il motivo è stato rubricato. E d’altronde, a proposito dei protesti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte (in riferimento all’art. 47 Legge Notarile) ha già affermato, del tutto condivisibilmente, che il notaio non è una mera longa manus dell’istituto bancario, completamente assoggettata alle valutazioni di quest’ultimo e dunque priva di responsabilità, ben potendosi delineare una corresponsabilità per protesto illegittimo di banca e notaio (v. in particolare Cass. sez. 3, 16 luglio 2010 n. 16617, per cui il notaio, quale pubblico ufficiale incaricato di protesto di assegno bancario dalla banca trattaria che rifiuta il pagamento dell’assegno (nel caso di specie, perchè denunciato come rubato), “è corresponsabile, in concorso e in via solidale, con (istituto bancario nella realizzazione del protesto illegittimo, ove abbia omesso, anche per colpa lieve, la vigilanza sulla corrispondenza tra la firma di traenza dell’assegno e l’identità del correntista, nel caso in cui detta corrispondenza sia all’evidenza assente”, perchè su di lui, “nell’adempimento dei suoi obblighi di “status”, incombe personalmente di redigere la compilazione dell’atto con perizia e diligenza tali da non danneggiare un soggetto all’apparenza estraneo all’emissione dell’assegno, con la conseguenza che la violazione di siffatti obblighi comporta l’obbligo di risarcire i danni che ne siano derivati”; conforme la successiva Cass. sez. 1, 31 maggio 2012 n. 8787).

Nel caso di specie, per di più, la dichiarazione del funzionario bancario non concerneva la corrispondenza della firma di traenza dell’assegno con lo specimen della firma del correntista, bensì la più semplice questione della leggibilità o meno della firma. I giudici di merito hanno constatato, con doppia conforme, che le firme sugli assegni de quibus lasciavano leggibilimente intendere che il nome del sottoscrittore non era quello di uno degli intestatari del conto, bensì di un tale P.G.. Il traente, dunque, non corrispondeva ai correntisti, secondo quanto appurato dai giudici di merito. La verifica della leggibilità della firma non poteva peraltro dirsi preclusa al notaio, in quanto forma di adempimento dei suoi obblighi di far sì che il protesto non pregiudichi soggetti estranei all’emissione dell’assegno, come evidenziato dalla giurisprudenza appena citata a proposito di una fattispecie in cui è più difficoltoso, secondo il notorio, effettuare la verifica.

Il motivo è pertanto infondato.

3.2 Il secondo motivo viene addotto come vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel caso in esame, tuttavia, l’ordinanza di inammissibilità del giudice d’appello è stata emessa il 23 maggio 2013 ex art. 348 bis c.p.c. E’ dunque applicabile, essendo evidente che l’inammissibilità accertata la corte territoriale è fondata sulle stesse ragioni di fatto che sorreggono la decisione di primo grado, l’art. 348 ter c.p.c., comma 4, per cui il vizio motivazionale non è denunciabile nel ricorso per cassazione.

Peraltro – si nota ad abundantiam – quel che il ricorrente tenta di introdurre come vizio motivazionale è in realtà una doglianza direttamente generica, perchè intende far accertare – e dal giudice di legittimità – l’inesistenza di alcun danno, neppure sul piano potenziale, come derivabile dal protesto.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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