Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13289 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36596/19 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato a Petilia Policastro, v.

Arringa n. 60, presso l’avvocato Giovanbattista Scordamaglia, che lo

difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 15.4.2019 n.

810;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.I., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per timore di essere arrestato a causa della propria omosessualità.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento B.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che con ordinanza 26.7.2017 rigettò le domande di asilo e di concessione della protezione sussidiaria, mentre accolse quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Tale ordinanza venne appellata in via principale del Ministero dell’Interno, ed in via incidentale da B.I..

Con sentenza 15.4.2019 n. 810 la Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello principale, e rigettato quello incidentale.

La Corte d’appello, in particolare:

-) ha rigettato la domanda di asilo sul presupposto che i fatti narrati dal richiedente “non si inseriscono in alcuna delle situazioni conflittuali che si presentano nel Ghana”;

-) ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria perchè il richiedente non ne aveva allegato i fatti costitutivi, e comunque non era credibile;

-) ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè “nessun rapporto segnala la presenza di conflitti armati” in Ghana;

-) ha rigettato la domanda di protezione umanitaria perchè:

– il richiedente aveva due lavori in Ghana ed una famiglia;

– il richiedente non aveva allegato situazioni di vulnerabilità;

– in Ghana non vi erano emergenze sanitarie o alimentari;

– l’epatite B da cui il richiedente era affetto poteva essere curata anche in Ghana.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da B.I. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo investe il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente prospetta più censure frammiste, così riassumibili:

a) la Corte d’appello non ha tenuto conto, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di diversi elementi di fatto, ed in particolare:

-) l’età del richiedente;

-) la malattia da cui era affetto;

-) la dimostrata conoscenza della lingua italiana;

b) ha errato la Corte d’appello nel ritenere che l’epatite B possa essere adeguatamente curata anche in Ghana;

c) ha errato la Corte d’appello nel ritenere non credibile il racconto sulle tendenze omosessuali del ricorrente.

1.1. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame di fatti decisivi il motivo è infondato.

La Corte d’appello infatti ha preso in esame sia la circostanza della conoscenza della lingua italiana, sia quella della malattia, escludendone la rilevanza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Quanto all’età, avendo il richiedente oggi (OMISSIS) anni, la circostanza che la Corte d’appello non abbia preso in esame questo elemento non costituisce un error in iudicando, trattandosi di circostanza non decisiva.

Deve aggiungersi che comunque il motivo sarebbe inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda di protezione umanitaria per due ragioni:

1) la contraddittorietà tra le ragioni poste a fondamento della domanda giudiziale, e la storia “completamente diversa” riferita in una memoria autografa sottoscritta di proprio pugno dal richiedente e datata 6 ottobre 2014;

2) in ogni caso, l’insussistenza in Ghana di una situazione di indigenza, inaccessibilità ai servizi primari o lesioni della dignità personale.

Tali rationes decidendi non vengono in alcun modo investite dal primo motivo di ricorso.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rifugio e di quella di protezione sussidiaria.

Anche questo motivo si compone di plurime censure giustapposte, che possiamo così sintetizzare:

a) “la Corte d’appello ha omesso di vagliare che il richiedente è fuggito dal Ghana per tutelare la propria incolumità e sottrarsi all’arresto a causa della sua omosessualità”;

tale censura è infondata: la questione dell’omosessualità è stata vagliata dalla Corte d’appello e ritenuta inattendibile;

b) “la Corte d’appello ha errato nel ritenere contraddittorie e generiche dichiarazioni che invece erano precise e coerenti”;

tale censura è inammissibile, in quanto investe un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità:

c) “la Corte d’appello ha errato nel ritenere, quale indice di inattendibilità, la circostanza che il richiedente ha fornito, a giustificazione della propria domanda di protezione, due storie completamente diverse a distanza di tempo”;

tale censura è inammissibile, in quanto puramente assertiva.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto esistente, tra le varie dichiarazioni successivamente rese dal ricorrente, una contraddizione indicativa di inattendibilità; ed il ricorrente impugna tale statuizione sostenendo che quella contraddizione in realtà non era indice di inattendibilità.

Il ricorrente, dunque, contrappone puramente e semplicemente la propria valutazione a quella del giudice di merito, sollecitato da questa Corte un inammissibile sindacato su una valutazione di fatto.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se effettivamente dovuto nel caso concreto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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