Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13289 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3202-2019 proposto da:

G.D., C.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati SCAROLA NICOLA, SAVALLI

ROMINA;

– ricorrenti –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato CRISOSTOMO SCIACCA

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

BELLA FRANCESCO, BELLA ENRICO MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1135/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNI

MARIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G., premesso di essere creditore di G.D. in forza di scrittura privata di transazione 5-3-2010, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Aosta G.D. e S.C. per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti l’atto di costituzione di fondo patrimoniale del 710-2010.

Con sentenza 132/2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda.

Con sentenza 1135/2018 del 12-6-2018 la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento del gravame proposto dall’ A. ed in riforma dell’impugnata sentenza, ha invece accolto la domanda.

Avverso detta sentenza G.D. e S.C. propongono ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

A.G. resiste con controricorso, con il quale, tra l’altro, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale ex art. 365 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Nel giudizio di cassazione, la procura speciale (espressamente prevista dall’art. 365 c.p.c.) deve essere conferita al difensore, investendo espressamente lo stesso del potere di proporre impugnazione per cassazione contro un provvedimento determinato; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal suddetto art. 83, comma 2, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; in difetto dell’osservanza di una delle necessarie forme, consegue l’inammissibilità del ricorso (v. Cass. n. 2636/2009; v. Cass. 20006/2016; v. Cass. 2298/2020).

Nella specie la procura, rilasciata non “in calce” ma su foglio separato privo di data, non formalmente congiunto al ricorso medesimo (foglio solo spillato di seguito al ricorso per cassazione), non è specifica, non investendo il difensore espressamente del potere di proporre ricorso in cassazione contro una sentenza determinata, ed è anche generica, perchè fa riferimento “ad ogni stato e grado del presente giudizio”.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.100,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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