Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13288 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 31/05/2010), n.13288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1355/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/10/2005 r.g.n. 280/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/05/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;

udito l’Avvocato ANTONELLA MARRAMA per delega ENRICO LUBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda proposta da R.A. nei confronti della s.p.a.

Poste Italiane, dichiarava la nullita’ della clausola del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti con decorrenza 1- 3-2000 (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 e successivi accordi integrativi) e condannava la societa’ al pagamento delle retribuzioni maturate dalla lavoratrice a partire dal 7-5-2002.

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

La R. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 19-10-2005, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane ha proposto ricorso con tre motivi.

La R. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizi di motivazione in ordine all’interpretazione dell’accordo 25-9-97 e successivi (dei quali afferma la natura meramente ricognitiva).

Osserva il Collegio che la Corte di merito, ha attribuito rilievo decisivo in particolare alla considerazione che: “l’esame del testuale tenore degli accordi attuativi citati evidenzia in modo univoco che le parti sociali – avvalendosi dell’autonomia ad esse riconosciuta in questa materia dalla legge – hanno inteso circoscrivere nel tempo la facolta’ aziendale di procedere ad assunzioni a tempo determinato…ed il concentrato succedersi degli incontri sindacali denota appunto la volonta’ di porre un siffatto limite temporale e di sorvegliare che non venisse travalicato. Tanto e’ vero che l’ultimo degli accordi si chiude con una clausola esplicita e perentoria: “per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30-4-1998”. Pertanto “successivamente e’ venuta meno la contrattazione autorizzatoria”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e’ sufficiente a sostenere la legittimita’ della impugnata decisione, in relazione alla nullita’ del termine apposto al contratto de quo (stipulato “per esigenze eccezionali” in data successiva al 30/4/1998).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, nella specie, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

Tale interpretazione degli accordi attuativi (ed in specie dell’ultimo citato) e’ fondata sul significato letterale delle espressioni usate che e’ cosi’ evidente e univoco (“in conseguenza di cio’ e per far fronte alle predette esigenze si potra’ procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30-4-98”) che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453), mentre, diversamente opinando – ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga – si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi’ definiti dalle parti sindacali, fossero in sostanza “senza senso” (cosi’ testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866).

Peraltro al riguardo irrilevante e’ l’accordo del 18 gennaio 2001, invocato dalla societa’, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga; ed infatti, ammesso che le parti stipulanti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), considerata la indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, deve comunque escludersi che le parti stesse avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Va pertanto confermata la nullita’ del termine apposto al contratto de quo, cosi’ respingendosi il secondo motivo, restando assorbito il primo.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello ha motivato “in maniera piuttosto generica il mancato accoglimento dell’eccezione” relativa all’eventuale aliunde perceptum, rigettando peraltro la richiesta volta ad ottenere la esibizione della documentazione utile (libretti di lavoro e buste paga).

Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.

Sul punto la Corte territoriale ha rilevato in sostanza che “nessun elemento positivo” al riguardo e’ stato fornito dalla societa’ per cui “l’assoluta genericita’ dell’eccezione esclude ogni ricorso ai poteri ex art. 421 c.p.c.”, non essendo peraltro il lavoratore “onerato della prova del fatto negativo di non aver prestato attivita’ remunerativa”.

Tale pronuncia e’ conforme ai principi piu’ volte affermati da questa Corte sulla necessita’ della rituale acquisizione della allegazione e della prova dell’aliunde perceptum, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato (cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Peraltro neppure e’ censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione della documentazione utile avanzata dalla societa’.

Come questa Corte ha piu’ volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non e’ sindacabile in cassazione, perche’, trattandosi di strumento istruttorie residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-.2004 n. 12997, Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non puo’ essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore della R..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della R., delle spese, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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