Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13288 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 28/06/2016), n.13288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8198-2013 proposto da:

VALTIBERINA SPA, (OMISSIS) in persona del Consigliere Delegato

e legale rappresentante Dott. B.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE MASSINI 69, presso lo studio

dell’avvocato MARCO DE ANGELIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE GAMBULI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.L., P.P. in proprio e quali uniche eredi

di F.I., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FRANCESCO

DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, che

le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO DE FRAJA

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

D.G., FALLIMENTO L.P. SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato MICHELE GAMBULI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La domanda con la quale P.L., P.P. e F.I. chiedevano la condanna di Valtiberina s.p.a. e di d.G. al risarcimento dei danni cagionati all’immobile di proprietà delle attrici in conseguenza di lavori di scavo, sbancamento e demolizione eseguiti dai convenuti, previa autorizzazione della società convenuta alla chiamata in causa di L.P. s.p.a. dalla quale intendeva essere manlevata in caso di condanna (la società chiamata si costituiva e nel corso del giudizio di primo grado veniva dichiarata fallita; il giudizio veniva proseguito dal curatore fallimentare che si costitutiva insistendo nelle precedenti difese) era rigettata dal Tribunale di Arezzo con sentenza 20.2.2003 n. 152, riformata in secondo grado dalla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza 14.3.2005 n. 548, attribuiva ai danneggiati un contributo causale nella produzione del danno, pari al 70%, e riconosceva la solidale responsabilità di Valtiberina s.p.a. e del Fallimento della L.P. s.p.a., condannando entrambi al risarcimento del danno liquidato in Euro 10.860,00 oltre interessi al tasso legale fino al saldo, e ripartendo tra essi il concorso di colpa nella misura, rispettivamente del 10% e del 20%.

La impugnazione per cassazione, proposta da Valtiberina s.p.a., veniva accolta dalla Corte, con sentenza 17.6.2009 n. 16930, limitatamente al motivo di ricorso concernente la omissione di pronuncia sulla domanda subordinata di manleva formulata dalla Valtiberina s.p.a. nei confronti della ditta L.. All’esito del giudizio di rinvio, riassunto da Valtiberina s.p.a., nel quale il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. rimaneva contumace, la Corte d’appello di Firenze con sentenza 6.2.2012 n. 165, dichiarava inammissibile il motivo di appello diretta ad un nuovo accertamento della responsabilità del danno, trattandosi di questione coperta da giudicato, e dichiarava improseguibile la domanda di manleva, ai sensi della L. Fall., artt. 24 e 52, in quanto volta a conseguire una ragione di credito nei confronti del Fallimento da accertarsi esclusivamente nell’ambito della procedura concorsuale.

Ha proposto tempestivo ricorso, Valtiberina s.p.a., per la cassazione della predetta sentenza di appello deducendo con due motivi violazione di norme processuali.

Hanno resistito con controricorso P.L. e P., anche n.q. di eredi di F.I..

Non hanno svolto difese gli intimati D.G. ed il Fallimento di L.P. s.p.a.

Valtiberina s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene impugnata la sentenza di appello per violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, avendo pronunciato il Giudice del rinvio in difformità da quanto statuito dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 16930/2009.

La società ricorrente assume che la questione della legittimazione passiva del curatore del Fallimento L.P. s.p.a., e della conseguente improcedibilità della domanda subordinata di “manleva” formulata nei confronti della società fallita, non poteva essere esaminata dal Giudice del rinvio, in quanto la Corte di legittimità non aveva ravvisato alcun impedimento alla prosecuzione del giudizio avanti il Giudice ordinario.

Il motivo sarebbe fondato ove la domanda proposta nel giudizio di rinvio coincidesse con il dictum della Corte di cassazione, ma così non è.

Risulta dalla sentenza di appello impugnata e dagli atti difensivi che L.P. s.p.a. era stata chiamata in causa da Valtiberina s.p.a.

a) in via principale, per essere indicata quale esclusiva o concorrente responsabile nella produzione del danno, con conseguente automatica estensione della domanda di condanna delle parti attrici;

b) in via subordinata condizionata, per sentirla condannare a manlevare la società chiamante dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall’eventuale accoglimento della domanda attorea di risarcimento del danno.

Risulta altresì che nel corso del giudizio primo, è stato dichiarato il fallimento della società terza chiamata, che tuttavia ha provveduto a proseguire il giudizio con la costituzione del Fallimento in persona del curatore il quale, anzichè di eccepire la sopravvenuta improcedibilità delle domande di condanne svolte nei suoi confronti, ha insistito nelle precedenti difese svolte dalla società “in bonis” (cfr. ricorso pag. 3).

Il Giudice di prime cure non esaminava la domanda subordinata di manleva, in quanto da ritenersi assorbita nella pronuncia di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno.

Nel giudizio di secondo grado introdotto con l’atto di appello, proposto dalle P., si costituiva la Curatela del Fallimento L.P. s.p.a. chiedendo l’integrale rigetto della impugnazione (ibidem, pag. 5).

Il Giudice di appello, in riforma della impugnata sentenza, sul presupposto della automatica estensione al Fallimento L. P. s.p.a., in virtù della chiamata di terzo, della domanda attorea di condanna al risarcimento del danno lo condannava, in solido con Valtiberina s.p.a., al risarcimento del danno in favore delle proprietarie dell’immobile lesionato, omettendo del tutto di esaminare la domanda subordinata da quest’ultima riproposta anche in grado di appello, ragione per cui la sentenza d’appello, impugnata per cassazione, veniva cassata con rinvio per l’esame di tale domanda.

Nella sentenza in data 21.7.2009 n. 16930 la Corte di legittimità, dopo aver dato atto (cfr. “svolgimento del processo”) che la s.p.a.

L.P. era “.. fallita in corso di lite e per la quale si costituì la Curatela.. ” e che il Giudice di appello aveva ritenuto “che l’evento lesivo dedotto dalle appellanti era da attribuirsi al contributo causale delle attrici pari al 70% dell’intero e a quello delle appellate Valtiberina s.p.a. nella misura del 10% e della (OMISSIS) s.p.a. nella misura del 20% dell’intero e condannava queste ultime in solido al pagamento del 30% complessivo dell’importo stimato” ha poi esaminato il ricorso accogliendo il secondo motivo e cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di esaminare la domanda di manleva, che Valtiberina s.p.a. “aveva, anche se in subordine proposta nei confronti della ditta L. e che essa aveva formulato in riferimento alle clausole del contratto di appalto (art. 11 e 16 riportati nel ricorso a p. 13)….” (cfr. in motivazione).

Orbene non pare dubbio che la rilevabilità ex officio della improcedibilità della domanda subordinata di manleva da parte del Giudice di rinvio si ponga in evidente conflitto con la statuizione vincolante della Corte di legittimità, atteso che la questione della legittimazione passiva del Fallimento in persona del curatore -parte in causa destinataria dell’unica domanda di manleva: manca infatti, nella specie, una analoga domanda proposta direttamente nei confronti del debitore fallito, volta a precostituire un titolo da far valere nei confronti della società una volta tornata “in bonis”, ed inopponibile al Fallimento – costituisce il presupposto logico necessario a fondare la statuizione della pronuncia di cassazione, ed essendo il giudizio di rinvio un giudizio “chiuso” delimitato alle sole questioni individuate dalla pronuncia di rinvio ed a quelle –

non dipendenti da detta pronuncia nè interferenti con essa –

eventualmente non ancora coperte dal giudicato interno, appare consequenziale il limite che di fronte alla delimitazione del “thema decidendum” disposta dal rinvio incontrava la Corte territoriale al rilievo officioso della questione pregiudiziale inerente la condizione di ammissibilità dell’azione contrattuale di manleva, che doveva intendersi implicitamente decisa (favorevolmente) dalla Corte di legittimità che non aveva ravvisto nel fallimento della società e nella costituzione in giudizio della Curatela la esistenza di una vicenda “litis ingressum impediens”.

Il motivo dovrebbe quindi ritenersi – astrattamente – fondato alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui quando una sentenza della Corte di Cassazione ha fissato con effetto vincolante per il giudice di rinvio i criteri “in iudicando” e “in procedendo” che devono informare la decisione della causa, tutte le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che potevano o dovevi o essere dedotte o rilevate d’ufficio in sede di legittimità, debbono intendersi implicitamente decise in via definitiva dalla Corte regolatrice, quali presupposti necessari ed inderogabili della sua decisione, con la conseguenza che il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 645 del 13/03/1970; id. Sez. 3, Sentenza n. 2661 del 23/04/1980; id. Sez. 2, Sentenza n. 11017 del 18/10/1991; id. Sez. 1, Sentenza n. 12855 del 15/06/2005 – che puntualizza come il difetto di legittimazione del creditore ad esperire l’azione di condanna ex art. 2394 c.c. nei confronti degli amministratori della società fallita, esperibile dal curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, può essere rilevato in sede di rinvio, soltanto se la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla pronuncia di cassazione con rinvio della Corte di legittimità -; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7656 del 04/04/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 26200 del 12/12/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 16171 del 30/07/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 08/02/2016).

Tuttavia rileva il Collegio che l’oggetto del giudizio del rinvio è definito nei suoi limiti dall’ambito del rinvio proprio od improprio, disposto dalla Corte, dovendo quindi considerarsi a cognizione limitata, in quanto il “thema decidendum” è predeterminato nella precedente fase del processo nell’ambito dei capi della sentenza cassati o da essi dipendenti, con la conseguenza che il giudice di rinvio non può conoscere di una domanda o di una eccezione che, pur non essendo nuova, non sia stata oggetto del ricorso per cassazione, nè può esaminare conclusioni diverse, salvo che queste, nei limiti dell’attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza di cassazione, mantenendo il giudice di rinvio gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunziato la sentenza cassata (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 3109 del 17/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 19950 del 06/10/2004; id. Sez. L, Sentenza n. 7761 del 03/04/2006).

Tanto premesso Valtiberina s.p.a., riassumendo la causa in sede di rinvio non ha affatto chiesto che fosse accertato l’obbligo assunto dalla società fallita, con la stipula del contratto di appalto, di tenere indenne la committente da eventuali conseguenze patrimoniali pregiudizievoli derivanti da danni cagionati a terzi dall’esecuzione dei lavori appaltati (nel che si identificava la domanda subordinata di manleva in ordine alla quale la Corte di legittimità aveva circoscritto l’esame in sede di rinvio), ma ha invece riformulato la domanda principale – di cui all’atto di chiamata di terzo – con la quale chiedeva che fosse accertata la esclusiva responsabilità extracontrattuale della società fallita nei confronti delle danneggiate P. e cioè che venisse eliminato il vincolo di solidarietà della obbligazione risarcitoria affermato dalla sentenza di appello n. 548/2005, come si evince dalle conclusioni rassegnate, alla udienza 22.11.2011, da Valtiberina s.p.a. all’esito del giudizio di rinvio, riportate per esteso nelle premesse della sentenza di appello n. 165/20102 impugnata per cassazione, e che di seguito vengono trascritte: “….per la parte attrice in riassunzione: “in accoglimento della presente domanda ed in ossequio a quanto disposto dalla citata sentenza della Corte di cassazione, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare la ditta L.P. s.p.a. responsabile nella misura che sarà ritenuta dei danni subiti dalle attrici e correlativamente il Fallimento L.P. s.p.a. tenuto al risarcimento dei medesimi, con esclusione di ogni corresponsabilità della Valtiberina s.p.a…..”….” (come, peraltro, risulta inequivocamente confermato anche dalla esposizione del secondo motivo di ricorso per cassazione laddove si afferma che “in sostanza la domanda di garanzia proposta dalla Valtiberina s.p.a. verso il Fallimento L.P. s.p.a. puntava e punta a liberare totalmente Valtiberina s.p.a. da qualsiasi obbligo risarcitorio verso le sig.re P. per i danni da esse lamentati ed a porre tale obbligo esclusivamente in capo al garante, ossia al Fallimento L.P. s.p.a.” – ricorso pag.

18-).

Orbene tale era l’oggetto del giudizio sul quale era stata chiamata a decidere la Corte d’appello nel giudizio di rinvio riassunto da Valtiberina s.p.a., con la conseguenza che detto Giudice, dopo aver correttamente rilevato che sul punto si era formato il giudicato interno – in quanto la questione dell’accertamento della responsabilità per danni nei confronti delle P. derivanti da condotte illecite di natura extracontrattuale era estranea al “dictum” della sentenza della Corte di legittimità n. 16930/2009 -, non avrebbe dovuto estendere il proprio esame anche alla domanda contrattuale di manleva, che non essendo stata proposta da Valtiberina s.p.a. nell’atto di riassunzione del giudizio e nelle conclusioni formulate nel giudizio di rinvio, esulava dal “tantum devolutum, quantum appellatum”, ed in ordine alla quale la pronuncia deve, pertanto, ritenersi meramente “ad abundantiam” (in quanto supportata da una condizione ipotetica della irrealtà del tipo: “se anche la domanda di accertamento della responsabilità esclusiva non fosse stata dichiarata inammissibile, e dovesse qualificarsi come domanda di manleva, sarebbe comunque improcedibile”) e come tale inidonea ad assumere efficacia di autonoma “ratio decidendi” suscettibile di costituire oggetto di impugnazione per cassazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007; id. Sez. U, Sentenza n. 15122 del 17/06/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015).

Ne consegue che la pronuncia di inammissibilità, per intervenuto giudicato interno, della domanda proposta da Valtiberina s.p.a. nei confronti di P.P. e P.L. (volta ad ottenere l’accertamento di esclusiva responsabilità del Fallimento L.P. s.p.a. per l’illecito extracontrattuale) definendo pregiudizialmente il “thema decidendum”, ha esaurito la “potestas judicandr del Giudice del rinvio, privando di giuridica rilevanza la ultronea pronuncia dichiarativa della improcedibilità della -ipotetica – domanda di adempimento contrattuale (concernente l’obbligazione di manleva avente titolo nel contratto d’appalto stipulato tra Valtiberina s.p.a. e la società successivamente dichiarata fallita), andando quindi esente la sentenza di appello impugnata dal vizio di legittimità denunciato con il primo motivo di ricorso.

Inammissibile, per la regioni sopra esposte, va dichiarato il secondo motivo di ricorso con il quale si impugna la pronuncia di improcedibilità della “domanda di manleva” resa dalla Corte territoriale meramente “ad abundantiam”.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente e le parti resistenti P. P. e L..

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte case. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso, dichiarando interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente Valtiberina s.p.a. e le parti resistenti P.L. e P.P.;

– dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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