Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13288 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31645-2018 proposto da:
F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato RIGHINI FABRIZIO;
– ricorrente –
contro
UNIPOL ASSICURAZIONI
– intimata –
avverso la sentenza n. 771/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA
MARIO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
F.T. propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza 771 del 16-3-2018 con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza 1336/2013 del Tribunale di Ravenna, che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso F.T. nei confronti della Fondiaria SAI, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada; domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorsogli il 3-11-2008, allorquando, mentre stava attraversando le strisce pedonali, era stato investito da un’autovettura Fiat, non fermatasi a prestare soccorso e rimasta non identificata.
In particolare la Corte d’Appello ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla carenza di prova sulla sussistenza del nesso causale tra l’evento lesivo e la menomazione psicofisica documentata dal ricovero ospedaliero; carenza probatoria non superabile con l’esperimento di CTU, nella specie solo esplorativa; nello specifico la Corte territoriale ha evidenziato: che, in base a quanto dichiarato dal teste G.M.N., il giorno (OMISSIS) l’attore era caduto a terra perchè sfiorato da una macchina e, rialzatosi, aveva dichiarato di stare bene; che, presenziatosi il (OMISSIS) (quindi quattro giorni dopo) al Pronto Soccorso, gli era stato diagnosticato un deficit neurologico all’emivolto sx nonchè una ipoestesia all’arto superiore sx ed un deficit del campo visivo sx (segni clinici riconducibili più verosimilmente ad un fenomeno ischemico che ad un traumatismo conseguente al non violento impatto avvenuto il giorno 3-11-2008).
La Unipol Assicurazioni (già Fondiaria SAI SpA) non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, si duole che la Corte territoriale non abbia preso in considerazione l’origine traumatica della malattia che lo aveva colpito.
– Il motivo è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il detto fatto (e cioè l’origine traumatica della malattia) è stato esaminato dal giudice di merito, che tuttavia, con accertamento in fatto, di per sè non censurabile in sede di legittimità, ha espressamente escluso la riferita origine traumatica.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando “erronea o falsa applicazione” degli artt. 61 e 116 c.p.c., si duole della mancata ammissione della CTU, unico mezzo con cui poteva essere raggiunta la prova del nesso causale.
Anche detto motivo è inammissibile, atteso che la valutazione sull’ammissibilità o meno di una CTU rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non avendo la Unipol Assicurazioni svolto attività difensiva in questa sede.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020