Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13287 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36390/19 proposto da:

R.M.H., elettivamente domiciliato a Cosenza, v. Giuseppe

Campagna n. 18, presso l’avvocato Silvana Guglielmo, che lo difende

in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro 1.10.2019 n.

1859;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M.H., cittadino bengalese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese in quanto, dopo avere perduto la propria abitazione a causa di un’alluvione, aveva contratto forti debiti per ricostruirla; tuttavia il capo del villaggio, appartenente al potente partito di maggioranza, insieme ad altre persone si era appropriato del suo terreno, lasciandolo senza casa; e quando provò a protestare per tale sopruso venne aggredito e ferito.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento R.M.H. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che la rigettò con ordinanza 21.1.2019.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 1 ottobre 2019 n. 1859.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto dai fatti riferiti dal richiedente non emergeva “una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura che lo protegga del rischio di essere messo nuovamente in un contesto sociale e politico-ambientale idoneo a determinare la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da R.M.H. con ricorso fondato su sei motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Sostiene – questo il nucleo della censura – che la Corte d’appello sarebbe incorsa in un error in procedendo, per non avere disposto l’audizione del richiedente, nonostante non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio dinanzi la commissione territoriale.

1.1. Il motivo è inammissibile per la novità della questione.

A pagina 2, secondo capoverso, terzo rigo, del ricorso il ricorrente sostiene che doveva essere disposta la sua audizione “dinanzi al giudice almeno di primo grado”.

Tuttavia nè dal ricorso, nè dalla sentenza impugnata, risulta che tale questione sia stata proposta come motivo di impugnazione in grado di appello. Ciò rende inammissibile il motivo di ricorso, alla luce del principio secondo cui il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Sez. 1 -, Sentenza n. 25312 del 11/11/2020, Rv. 659577 – 01).

1.2. In ogni caso – lo si rileva ad abundantiam – il motivo sarebbe altresì inammissibile alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1 -, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982-01).

E nel caso di specie, in violazione dei suddetti oneri, il ricorso non contiene alcuna delle indicazioni appena elencate.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la “mancata applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2”.

Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello “avrebbe dovuto, con l’utilizzo dei poteri officiosi ad essa attribuiti, meglio indagare sulle questioni che riguardano il paese di provenienza, sull’effettiva possibilità che il ricorrente potesse avere di essere tutelato nel suo paese, considerato che è ricercato dalla polizia ed è perseguito (sic) dagli appartenenti ad altra etnia, nonchè dagli usurai e dalla banca”.

2.1. Il motivo, alla luce del suo contenuto effettivo, va qualificato ex officio come denuncia della violazione del dovere di cooperazione istruttoria.

Esso è infondato, dal momento che la Corte d’appello, avendo ritenuto inattendibile il richiedente, non era tenuta alla suddetta indagine officiosa, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

3. Col terzo motivo il ricorrente censura il giudizio con cui la corte d’appello ritenuto inattendibile il suo racconto.

Il motivo contiene due censure:

-) la Corte d’appello “non ha specificato le ragioni” per cui ha ritenuto inattendibile il richiedente;

-) la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto, definito “acclarato”, che nella regione di provenienza del richiedente nel 2014 ci fu una devastante alluvione, e che in quella regione, a causa dell’assenza di vegetazione, durante la stagione dei monsoni l’acqua si diffonde liberamente e distrugge tutto ciò che trova.

3.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di mancanza di motivazione il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, ha spiegato in modo sufficiente le ragioni della propria decisione: ha ritenuto “non sufficientemente circostanziato” il racconto del richiedente per quanto riguarda i luoghi dove avvennero i fatti; le persone che li commisero; i tempi in cui avvennero; le dinamiche degli eventi narrati. La motivazione esiste dunque ed è chiara: il racconto era inattendibile perchè privo di particolari di dettaglio.

3.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile, in quanto in sostanza chiede a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia giudicato bene o male, nello stabilire che nella regione bengalese di Khulna non vi siano state alluvioni devastanti: e dunque una questione di puro fatto.

In ogni caso la Corte d’appello, avendo escluso l’attendibilità del richiedente, non era tenuta a compiere alcuna indagine officiosa sugli effetti delle alluvioni in Bangladesh.

4. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione, da parte del giudice di merito, del dovere di cooperazione istruttoria.

4.1. Il motivo è inammissibile per totale mancanza di illustrazione.

Il ricorrente infatti, dopo aver affermato il suddetto principio, e trascritto una massima di questa Corte, conclude affermando che “dai rapporti estratti da (OMISSIS) si evince come le minoranze etniche siano fortemente discriminate in Bangladesh”.

Nel caso di specie, però, tanto il Tribunale quanto la Corte d’appello hanno messo in dubbio sinanche l’effettiva appartenenza del richiedente all’etnia da lui indicata: e, come già accennato, la ritenuta inattendibilità del richiedente esonerava la corte da questo tipo di indagine officiosa.

5. Col quinto motivo il ricorrente investe il rigetto della domanda di protezione sussidiaria.

Sostiene che la Corte d’appello avrebbe “totalmente ignorato il rischio di danno grave” rappresentato dalle possibili aggressioni da parte di appartenenti al partito avverso a quello di appartenenza del ricorrente; il ricorso prosegue con la pedissequa trascrizione di brani estratti da fonti giornalistiche, dimostrative della scarsa tutela dei diritti umani in Bangladesh.

5.1. Anche questo motivo è inammissibile per totale mancanza di una sufficiente illustrazione.

La violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, è annunciata, ma non illustrata. In particolare non è dato comprendere per quale ragione, e sotto quali profili, la Corte d’appello avrebbe violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, suddetto art. 14.

6. Col sesto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Deduce, in particolare:

a) che la Corte d’appello non avrebbe compiuto alcun bilanciamento tra le condizioni di vita cui il ricorrente si troverebbe esposto in caso di rientro nel paese di origine, rispetto a quanto perderebbe lasciando l’Italia;

b) che la Corte d’appello non ha esaminato la “copiosa documentazione” prodotta dal richiedente, e dimostrativa dell’attività lavorativa svolta in Italia.

6.1. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente. Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto.

6.2. Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.

E’ infatti evidente che una persona cui nel proprio Paese sia impedito l’esercizio dei diritti fondamentali non possa essere rimpatriata, a nulla rilevando che nel chiedere protezione abbia dimostrato la prudentia serpis, piuttosto che la simplicitas columbae.

6.3. Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertato d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente: a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente.

6.3. Nel caso di specie, la Corte d’appello non si è attenuta a questi principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata, infatti, pur avendo compiuto una disamina della situazione sociale, politica ed economica del Bangladesh (deve ritenersi un mero lapsus calami il riferimento, a p. 8 della sentenza impugnata, all’epidemia di colera nella Repubblica Dominicana), ha trascurato di accertare se l’diritti inviolabili della persona siano o non siano, nel paese di provenienza del richiedente, gravemente compromessi in modo intollerabile. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in differente composizione, la quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari indagando ex officio sull’esistenza o meno, in Bangladesh, di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali, avvalendosi a tal fine di fonti attendibili ed aggiornate.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) accoglie il sesto motivo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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