Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13286 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13286 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente contro
TERMOPLASTIC srl, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Conti
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via
Filippo Nicolai n. 16;
– controricorrente e ricorrente IncidentaZe avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 39/4/06, depositata il 31 luglio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 novembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Massimo Bachetti per la
ricorrente e l’avv. Piero Conti per la controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del

Data pubblicazione: 29/05/2013

IVA – liti fiscali
pendenti legge n.
289 del 2002
termini
processuali
sopensione

ricorso principale, assorbito il primo motivo di quello
incidentale e rigettati gli altri motivi.
SVCIAGMMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che ne ha dichiarato
inammissibile l’appello avverso la sentenza di primo grado di
annullamento dell’avviso di rettifica parziale IVA per l’anno
contestava che tre fatture emesse dalla ditta Giuliano Calonzi
sottintendessero operazioni inesistenti.
La Commissione tributaria regionale ha infatti ritenuto
l’appello inammissibile, non valendo nella specie la sospensione
dei termini prevista dall’art. 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ed ha rilevato come “anzi al coma sesto dello stesso era
prevista a determinate condizioni la facoltà del contribuente di
aderire o meno al condono, e di conseguenza usufruire della
sospensione, che la ricorrente società non ha richiesto”.
La società contribuente resiste con controricorso,
articolando un motivo di ricorso incidentale.
MOTIVI DETIALDECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
decisione, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando
violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art.
16, corra 6, della legge n. 289 del 2002, censura la decisione
per aver ritenuto applicabile la sospensione dei termini ivi
prevista solo ai casi di effettiva adesione al condono da parte
del contribuente, laddove la detta norma contempla la sospensione
dei termini per tutte le liti potenzialmente condonabili, sicché,
non essendo stata presentata istanza di trattazione, la sentenza
depositata 1’11 dicembre 2003, considerata la sospensione dei
termini dal 1 ° gennaio 2003 fino al 1° giugno 2004, era stata
tempestivamente depositata il 5 luglio 2005, venendo a spirare il
termine il 18 luglio 2005.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale la società
contribuente lamenta che in appello sia stata disposta la
compensazione delle spese.

2

1997, emesso a carico della srl Termoplastic, con il quale si

Il ricorso principale è fondato.
L’errore del giudice di merito è consistito nel confondere
la sospensione delle liti fiscali definibili ai sensi dell’art.
16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disciplinata al primo
periodo del coma 6, con la sospensione sino al 1 ° giugno 2004
“chi termini

per la proposizione di ricorsi appelli

controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi
in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in
periodo dello stesso comma 6.
Ai sensi dell’art.16, coma sesto, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2002 n.289, infatti, ai fini del computo del
termine, fra le altre ipotesi, per l’appello delle sentenze delle
commissioni tributarie relative a controversie suscettibili di
essere definite ai sensi dell’articolo richiamato, il periodo di
sospensione dei termini, stabilito dal 1 ° gennaio 2003 al 10
giugno 2004 dalla norma predetta – sospensione che opera ex lege
e va quindi rilevata d’ufficio dal giudice – deve considerarsi
“come una sorta di “parentesi” nel decorso del termine, che, corre
tale, quale che sia la data di pubblicazione della sentenza da
impugnare, deve essere ignorata nel computo generale, che va, per
il resto, effettuato secondo le regole ordinarie; inoltre, il
periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1 ° agosto-15
settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione
stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non
ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria
previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in
aggiunta alla stessa” (Cass. n. 14898 e n. 14903 del 2007).
Il ricorso principale va pertanto accolto, assorbito il
ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2012.

giudizio”, figura regolata dalla disposizione di cui al secondo

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