Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13286 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9724/2010 proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

LIGUORI Michele, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318,

presso lo studio dell’avvocato CORAPI DIEGO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TORTORANO Franco, giusta procura speciale a margine

della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

D.P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3611/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del

29/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Che con atto di citazione notificato in data 25.07.2008, L. F. conveniva innanzi al Tribunale di Napoli La Fondiaria Sai s.p.a. unitamente a D.P.D., premettendo che in data 24.06.2006, in Torre Annunziata (Na), mentre era alla guida di un ciclomotore di sua proprietà, veniva investito da un altro motoveicolo di proprietà del convenuto D.P.D. ed assicurato presso La Fondiaria Sai s.p.a., chiedeva, previa dichiarazione di responsabilità dei convenuti il conseguente risarcimento danni;

che si costituiva La Fondiaria, eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale, in quanto: “il convenuto D.P.D. è residente in (OMISSIS) e per l’effetto è competente ai sensi dell’art. 18 c.p.c., comma 1, il Tribunale Civile di Nola; la convenuta La Fondiaria Sai ha sede legale in Firenze alla Piazza della Libertà n. 6 e per l’effetto è competente, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., comma 1, il Tribunale Civile di Firenze; sul punto si eccepisce l’irrilevanza ai fini della determinazione della competenza territoriale dell’avvenuta notifica alla assunta sede operativa della convenuta società in (OMISSIS); infatti, e lo eccepisce senza inversione dell’onere della prova, l’ufficio di Napoli semplicemente una diramazione del centro liquidazione sinistri che ha la sua sede operativa in Firenze; si eccepisce inoltre, e sempre senza inversione dell’onere della prova, che presso gli uffici di Napoli non risulta essere presente un rappresentante legale della convenuta Fondiaria Sai autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; ne segue che, attesa l’irrilevanza, ai fini della determinazione della competenza territoriale, della notifica a La Fondiaria Sai in (OMISSIS), risulta violato il disposto dell’art. 19 c.p.c., ed andrà dichiarata l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale Civile; il luogo in cui è sorta l’assunta obbligazione risarcitoria coincidente con il luogo in cui si sarebbe verificato l’evento sinistro risulta essere (OMISSIS), con la conseguente che è competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il Tribunale Civile di Torre Annunziata; si eccepisce ancora che allo stato non risulta essere intervenuto tra le parti alcun accordo in deroga alla competenza per territorio derogabile come previsto dall’art. 28 c.p.c., e, pertanto, l’individuazione del foro competente è esclusivamente regolata dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;

in via gradata si eccepisce ancora e senza inversione dell’onere della prova che il domicilio del creditore dell’assunta prestazione risarcitoria coincide con la sua residenza ovvero in (OMISSIS) e pertanto in applicazione dell’art. 1182 c.p.c., comma 4, il foro competente è il Tribunale Civile di Torre Annunziata; sul punto si deduce che è irrilevante ai fini dell’individuazione della competenza per territorio l’elezione di domicilio in Napoli operata dall’attore, laddove la causa petendi dell’odierno giudizio è l’assunta obbligazione da fatto illecito che qualificando il chiesto risarcimento come debito di valore deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva al momento del verificarsi dell’evento, ovvero in (OMISSIS); ne segue per l’individuazione del foro competente ai sensi dell’art. 1182 c.p.c., comma 4, si rinvia alle norme di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;

tutto ciò dedotto la domanda proposta innanzi il Tribunale Civile di Napoli è in violazione degli artt. 18, 19, e 20 c.p.c., nonchè in violazione dell’art. 1182 c.c., pertanto andrà dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale Civile di Napoli per essere competente il Tribunale Civile di Nola, ovvero il Tribunale Civile di Firenze ovvero ancora il Tribunale Civile di Torre Annunziata”;

che l’adito Tribunale di Napoli, con decisione in data 29.3.2010, riteneva fondata l’eccezione di competenza ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.. Affermava il Tribunale che “il sinistro si è asseritamente verificato in (OMISSIS), luogo in cui è sorta l’obbligazione ex art. 20 c.p.c., ragion per cui in base a tale norma la competenza territoriale si radica presso il Tribunale di Torre Annunziata; D.P.D., convenuto nel presente giudizio, risiede in (OMISSIS), ragion per cui la competenza territoriale in base all’art. 18 c.p.c. si radica presso il Tribunale di Nola; La Fondiaria Sai s.p.a. (convenuta) ha sede legale in Firenze di guisa che la competenza territoriale in base all’art. 19 si radica presso il Tribunale di Firenze; la parte attrice non ha dimostrato in modo alcuno che la Fondiaria Sai s.p.a. abbia una sede operativa in (OMISSIS) con un rappresentante ivi autorizzato a stare in giudizio; invero la convenuta società assicuratrice ha sede legale unica in (OMISSIS), tanto è vero che la notifica dell’atto di citazione e la spedizione della raccomandata A/R ex art. 148 Nuovo codice delle assicurazioni è avvenuta in Firenze; non può discutersi di applicazione di Codice del Consumo, nel caso di specie, posto che la lite è incardinata non già tra assicurato (contraente) e assicuratore dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro. Ad ogni buon conto, anche a voler fare applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 63, che prevede come foro esclusivo quello di residenza o domicilio del consumatore, si osserva che L. F. risiede in (OMISSIS) e dunque la competenza territoriale andrebbe in ogni caso radicata innanzi al Tribunale di Torre Annunziata. Nessun rilievo riveste il fatto che l’attore abbia scelto di farsi rappresentare in giudizio da un procuratore del Foro di Napoli, eleggendo domicilio, ai fini della lite, presso lo studio dell’avv. Liguori. Ragionare in tali termini porterebbe a ritenere che la parte possa scegliere il giudice a cui rivolgersi, autonomamente, sulla base di una elezione di domicilio successiva al fatto dannoso, con conseguente violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all’art. 25 Cost.. Nel caso di specie si osserva inoltre che l’attore ha prodotto un atto di elezione di domicilio in Castellammare di Stabia è sempre il Tribunale di Torre Annunziata. Del tutto infondata è la tesi di parte attorca, secondo cui il mutamento di studio del difensore possa determinare uno spostamento della competenza territoriale; infine essendo indubbio che la causa in primo grado è di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, l’obbigazione non può definirsi liquida ex art. 1182 c.c., comma 3, e dunque non può applicarsi il forum destinatele solutionis previsto dalla norma citata (domicilio che il creditore ha al momento della scadenza). In ogni caso si ribadisce che il domicilio dell’attore è in Torre Annunziata; dunque, nel caso di specie, il luogo in cui si è verificato il fatto produttivo di danno (forum delicti) coincide con la residenza e domicilio effettivo dell’asserito danneggiato;

che propone regolamento di competenza il L. fondato su due motivi, cui resiste con “scrittura difensiva” La Fondiaria Sai con due motivi;

che con il primo motivo si deduce l’erroneo accoglimento dell’eccezione di competenza per territorio in quanto “palesemente incompleta” in relazione a quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;

che con il secondo motivo si deduce “in via gradata e subordinata” difetto di motivazione; sui punti della competenza del Tribunale di Napoli perchè in tale luogo La Fondiaria ha uno stabilimento ed una sede operativa;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., affermando che “detto regolamento non merita accoglimento in relazione a entrambe dette censure, risultando pienamente condivisibile quanto statuito dal Tribunale (sopra testualmente riportato) in ordine all’individuazione di Fori concorrenti con l’esclusione del Foro di Napoli; che, inoltre, le dedotte censure appaiono prive di rilievo, da un lato per genericità, in ordine alla dedotta “incompletezza” dei criteri identificativi della competenza per come indicati dal Tribunale, e dall’altro per inammissibilità, perchè fondato sull’esame di circostanze di fatto (tra cui l’individuazione della sede della rappresentanza legale de La Fondiaria)”;

che è stata altresì depositata memoria della Fondiaria;

che il Collegio non ritiene condivisibili le sopra riportate considerazioni del Consigliere relatore, in quanto deve affermarsi nella fattispecie in esame la competenza del Tribunale di Napoli poichè sulla base di quanto statuito da questa Corte che, allorquando nelle controversie in materie di obbligazioni, sia convenuta una persona fisica, la contestazione da parte di quest’ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente, deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti, di cui all’art. 20 c.p.c., anche ad entrambi i fori generali di cui al precedente art. 18, e cioè sia con riguardo alla residenza che al domicilio, poichè quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza (Cass. nn. 2477/2007 e 1545/2011);

che ne deriva, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che l’eccezione di incompetenza, in quanto incompleta, almeno sotto l’indicato profilo, deve aversi per non proposta;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.800,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA