Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13286 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13286

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4875-2019 R.G. proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA STANISCIA, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 49, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI GAETA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO ZINGONI;

– resistente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che chiede

dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento.

Fatto

RILEVATO

che, nel quadro di un procedimento di esecuzione promosso dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di B.G., quest’ultimo ha proposto opposizione all’esecuzione, invocando l’accertamento negativo del pignoramento ex adverso eseguito e dei titoli in forza dei quali l’azione esecutiva era stata avviata;

che, radicatosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e del relativo procuratore antistatario, T.G., quest’ultima ha eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito, instando per il rigetto delle avverse domande e la condanna del B. al rimborso delle spese di lite, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c.;

che ti Tribunale di Roma, con provvedimento in data 26/6/2018 (comunicato solo in data 8/1/2019), ha respinto l’eccezione di incompetenza per valore, disponendo per la prosecuzione della causa in sede istruttoria;

che, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, T.G. ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

che B.G. si è costituito depositando scritture difensive;

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso proposto, T.G. censura il provvedimento impugnato per aver il giudice a quo erroneamente affermato la propria competenza per valore sull’opposizione in esame muovendo dal presupposto della natura indeterminata del valore della causa, così come venutosi configurando a seguito della domanda proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c., in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità che esclude alcun rilievo della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., ai fini della determinazione del valore della causa;

che il ricorso è inammissibile;

che, al riguardo, osserva preliminarmente il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a se, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014, Rv. 631956 – 01; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017, Rv. 642736 -01);

che, nel caso di specie, essendo mancata l’avvenuta rimessione della causa in decisione e il previo invito delle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito (quali adempimenti preliminari alla decisione definitiva sulla competenza), e difettando altresì, nel provvedimento impugnato, alcuna decisione sulla competenza dotata di assoluta e oggettiva inequìvocità ed incontrovertibilità, sì da assumere la qualità di atto idoneo a risolvere in modo definitivo la suddetta questione di competenza, l’odierno regolamento deve ritenersi radicalmente inammissibile;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dichiarata l’inammissibilità del regolamento di competenza, dev’essere pronunciata la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per ii versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo (Ndr: testo originale non comprensibile) pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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