Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13285 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13285 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

~dito d’impresa
operazioni
inesistenti

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA TYmxP ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ricorrente –

451,

Data pubblicazione: 29/05/2013

contro

~PUS= srl, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Conti
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in via
Filippo Nicolai n. 16;

– contromicorrente e ricorrente incidentaie avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio n. 7/28/06, depositata il 20 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 novembre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Mssimo Bachetti per la
ricorrente e l’avv. Piero Conti per la controricorrente e
ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del

frel

ricorso principale, assorbito il primo motivo di quello
incidentale e rigettati gli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
sulla base di un solo motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per il 1996, emesso
recuperati a tassazione costi indeducibili perché riferiti ad
operazioni inesistenti nonché perdite su crediti non dettagliati
e non documentati.
Il giudice d’appello, “richiamata integralmente” la
sentenza di primo grado, ha rilevato come l’Ufficio non aveva
“portato alcun elemento di novità rispetto al precedente
giudizio. Le fatture emesse dalla ricorrente, non contabilizzate
dall’ufficio perché ritenute adottate a fronte di operazioni
inesistenti, senza un’esauriente motivazione sulle ragioni poste
a base del percorso logico deduttivo per la loro esclusione, sono
da ritenersi valide. Il certificato storico sulla srl MAGE non
chiarisce lo stato della società stessa”.
La società contribuente resiste con controricorso,
articolando tre motivi di ricorso incidentale.
MOTIVI DEILADECISIONE

I ricorsi, siccome proposti nei confronti della medesima
decisione, vanno riuniti per essere definiti con unica pronuncia.
Va anzitutto disattesa l’eccezione, sollevata dalla
controricorrente, di inammissibilità per tardività del ricorso
per cassazione, in quanto questo, proposto nei confronti della
sentenza depositata il 20 febbraio 2006, è stato notificato il 7
aprile 2007, e quindi tempestivamente, un anno e quarantasei
giorni dopo.
Quanto al giudicato esterno cui la controricorrente fa
riferimento, costituito da una sentenza di merito pronunciata fra
le stesse parti, e che si assume essere definitiva, esso non è
opponibile nella presente sede, in quanto concernente un
accertamento IVA, ed avente perciò diverso oggetto.

nei confronti della srl Termoplastic, con il quale venivano

Nell’atto di appello, trascritto dalla ricorrente
principale, si legge che la verifica traeva origine da altra
verifica eseguita nei confronti della ditta individuale Giuliano
Calonzi, risultato evasore totale, che, in particolare, “era
proprietaria di due automezzi, operava esclusivamente nel settore
autotrasporti, non ha mai avuto personale dipendente”; che una
fattura e due bolle d’accompagnamento riportavano date
incongruenti per la produzione dei beni destinati alla società
crediti, il giudice di primo grado, basandosi esclusivamente su
una lettera della srl 1 -Mage che informava della presentazione di
ricorso per l’ammissione all’amministrazione controllata, aveva
affermato, senza che fosse prodotta la relativa sentenza né la
copia della G.U. recante la notizia, che fosse in amministrazione
controllata. Da un’interrogazione alla Camera di commercio di
Roma si evinceva invece che tra gli atti iscritti nel registro
delle imprese non risultava alcuna sentenza di anmissione alla
procedura.
Con l’unico motivo, denunciando vizio di motivazione per
insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, l’amministrazione ricorrente si duole che il
giudice d’appello non abbia esposto le ragioni reali che
giustificano il processo decisorio, essendosi limitato, nella
prima parte della motivazione, a richiamare integralmente la
sentenza di primo grado, senza specificare a quale punto della
medesima si riferiva, e nella seconda parte, a fronte della
precisa e puntuale ricostruzione dell’ufficio del fatto e delle
ragioni giuridiche prodromiche al recupero, ad affermare
apoditticamente che nell’appello non era stato portato alcun
elemento di novità, non avendo l’ufficio documentato con
chiarezza che le fatture depennate erano state emesse a fronte di
operazioni inesistenti.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società
contribuente si duole che il giudice di secondo grado, pur
rilevando che l’appello era stato presentato oltre il termine,
non abbia attribuito alla circostanza le conseguenze previste
dalla legge. L’appello sarebbe stato infatti proposto il 7 luglio

contribuente. Quanto al recupero della quota parte di perdite su

2005 avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 21 ottobre
2003.
Con il secondo motivo lamenta siano state introdotte in
appello nuove prove, in riferimento alle perdite su crediti della
società I-Mage, in violazione dell’art. 58 del d.pr. 31 dicembre
1992, n. 546.
Con il terzo motivo si duole sia stata disposta la
compensazione delle spese fra le parti.
La sentenza impugnata, infatti, che

in parte qua può

leggersi supra, contiene una valutazione del materiale probatorio
immune da vizi logici, incentrata com’è sulla ritenuta inidoneità
degli elementi offerti dall’ufficio, in considerazione dei quali
le fatture erano state “ritenute adottate a fronte di operazioni
inesistenti”. Si è ritenuto infatti mancare “un’esauriente
motivazione sulle ragioni poste a base del percorso logico
deduttivo per la loro esclusione”, sicché esse erano da ritenersi
“valide”.
A fronte di tale accertamento, con la denuncia del vizio di
motivazione vengono svolte censure del tutto generiche, che non
investono la ratio décidendi della pronuncia né individuano un
punto decisivo della controversia malamente apprezzato dal
giudice di merito.
Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato,
in quanto non tiene conto, in ordine all’appello che si assume
essere tardivo, della sospensione dei termini disposta, dal 1 °
gennaio 2003 al l ° giugno 2004, dall’art. 16 della legge n. 289
del 2002.
Con riguardo al secondo motivo, anche a voler prescindere
dalla mancanza di autosufficienza di cui esso soffre, ove lo si
intenda riferito alla produzione del documento costituente
l’esito dell’interrogazione telematica alla Camera di comercio,
“il certificato storico della srl Nage”, è sufficiente ricordare
che nel processo tributario in appello è fatta salva, a norma
dell’art. 58, coma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la
facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.
E’ pure infondato il terzo motivo, atteso che, in tema di
compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ.,

Il ricorso principale è infondato.

.eSENTE D..!‘
AI SENSI
N. 131 TAL. ALI__

– N. 5

MATEnIA TRIBUTAXIA
(nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello
introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263), poiché il
sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti
violato il principio secondo il quale le spese non possono essere
poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte,
le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza
che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che
la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poiché il
riferimento a “giusti motivi” di compensazione – come nella
specie – denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie
concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni
relative ai punti della controversia” (Cass. n. 20457 del 2011).
In conclusione, i ricorsi devono essere entrambi rigettati.
Le spese del giudizio vanno compensate fra le parti in
ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2012.

reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni,

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