Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13285 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5438/2010 proposto da:

ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in

persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato CALCIOLI

Filippo, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO in persona del suo Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso

l’AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall’avv. FORTE

Claudio, giusta procura a margine della memoria difensiva;

– resistente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) in persona del Direttore Generale e

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CASAL

BERLOCCHI 73, presso la SEDE LEGALE DELL’ENTE, rappresentata e difesa

dall’avv. FABIO FERRARA, giusta procura speciale alle liti in calce

alla memoria difensiva;

– resistente –

contro

ASSOCIAZIONE ANNI VERDI ONLUS in persona del Presidente del Consiglio

di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avv. CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONINO GALLETTI, giusta procura speciale a margine

della memoria difensiva;

– resistente –

avverso la sentenza n. 73/2010 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA del

25.1.2010, depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

che con ricorso del 31.3.2006 l’Associazione Anni Verdi Onlus chiedeva l’emissione di un provvedimento monitorio per la somma di Euro 70.803.200,61, nei confronti della Regione Lazio e dell’Az. Usl Rm (OMISSIS), per prestazioni di assistenza socio-sanitaria erogate nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

che deduceva che il regime di rimborso per le prestazioni si basava su tariffe fissate dalla Regione Lazio, ferme all’anno 2000, che erano state annullate dal Tar del Lazio, con pronuncia confermata in sede di gravame, mentre aveva diritto alla corresponsione del costo standard di produzione di cui al D.M. Sanità Pubblica 15 aprile 1994, art. 3;

che le prestazioni, non contestate e già liquidate dalla Regione Lazio e dell’Az. Usl Rm (OMISSIS), sulla base della tariffa annullata, dovevano invece essere remunerate sulla base del predetto D.M., in misura pari alla somma richiesta, determinata per mezzo di una perizia tecnica; che ottenuto il decreto ingiuntivo per la somma richiesta, munito di clausola di provvisoria esecuzione, con distinti atti di citazione ritualmente notificati, proponevano opposizione ex art. 645 c.p.c., la Regione Lazio dell’Az. Usl Rm (OMISSIS);

che la Regione Lazio eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e il difetto di competenza del Tribunale di Civitavecchia, perchè la sede della tesoreria deputata all’esecuzione degli eventuali pagamenti si trova in Roma;

che si costituiva l’Associazione Anni Verdi Onlus e che in corso di causa la stessa veniva posta in stato di liquidazione;

che, disposta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’adito Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza in esame depositata in data 28.1.2010, dichiarava la propria incompetenza “in relazione a tutti i possibili Fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.” avendo la Regione Lazio e l’Azienda Usl Roma (OMISSIS) la sede legale in Roma, dovendosi altresì identificare presso la sede dei convenuti, dove si trovano gli uffici di tesoreria, anche il luogo dell’adempimento delle obbligazioni e dovendosi infine individuare il luogo in cui è sorta l’obbligazione presso la sede della Regione (non rilevando la circostanza che le singole prestazioni siano state eseguite presso la sede dell’Associazione in Santa Marinella in quanto è al rapporto di accreditamento che deve farsi riferimento);

che propone regolamento di competenza l’Associazioni Anni Verdi Onlus in liquidazione con due motivi;

che con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 20 c.p.c., in quanto è in forza del Foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., che il decreto ingiuntivo opposto è stato chiesto ed ottenuto presso il Tribunale di Civitavecchia, vertendosi in tema di causa relativi a diritto di obbligazione ed essendo sorta l’obbligazione in questione in Santa Marinella quale luogo della sede legale ed operativa dell’Associazione Anni Verdi;

con il secondo motivo si deduce eccessività dell’importo delle spese giudiziali liquidate; che hanno depositato memorie sia l’Associazione Anni Verdi (sia ex art. 47 c.p.c., comma 5, che a seguito della relazione ex art. 380 bis c.p.c.) che l’Azienda Usl Roma (OMISSIS); che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., con cui si rileva che il regolamento in questione non è meritevole di accoglimento in quanto deve confermarsi quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. nn. 25402/2009 e 18377/2010), secondo cui, in tema di contabilità delle Unità sanitarie locali (poi trasformate in A.s.l.), considerato che le medesime affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui al R.D.L. n. 375 del 1936, art. 5 e succ. mod., il pagamento dei relativi debiti deve essere effettuato tramite mandati tratti su tesorerie, con conseguente natura querable delle relative obbligazioni e necessità di costituzione del credito con conseguente applicazione del principio dies interpellat pro nomine, sancito dall’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3; che pertanto non rileva, ai fini dell’individuazione del Tribunale competente, il luogo dove sono state eseguite le prestazioni, per cui competente è il Tribunale di Roma, come del resto dichiarato nella sentenza in esame;

che, sempre in detta relazione, infine, si afferma che inammissibile è il secondo motivo, rientrane la liquidazione delle spese nel potete discrezionale del Giudice del merito ed essendo anche priva di specificità la relativa censura;

che il Collegio condivide quanto sostenuto in relazione, anche se preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria dell’avv. Punzi in data 1.2.2011 in replica alla relazione, in quanto sprovvista di procura speciale, a conferma di quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 8708/2009), secondo cui nel giudizio di cassazione, la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poichè l’art. 83 c.p.c., comma 3, nell’elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli sopra individuati; per cui se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; che, in definitiva, il regolamento in questione non è meritevole di accoglimento; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e condanna la ricorrente Associazione al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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