Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13285 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20928 del ruolo generale dell’anno 2018,

proposto da:

1) S.M. (C.F.: (OMISSIS));

2) M.F. (C.F.: (OMISSIS));

3) A.E. (C.F.: (OMISSIS));

4) G.G. (C.F.: (OMISSIS));

5) MO.Ma. (C.F.: (OMISSIS));

6) T.V. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Pierluigi Balducci (C.F.: BLD

PLG 59P10 A662S);

– ricorrenti –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n.

739/2018, pubblicata in data 27 aprile 2018 (che si dichiara

notificata in data 2 maggio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 30 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria tra il 1983 ed il 1991, hanno agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè dell’Università degli Studi di Bari, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

Le loro domande sono state accolte dal Tribunale di Bari nei confronti del solo Ministero, che ha riconosciuto a ciascuno dei medici attori l’importo di Euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi.

La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto ai medici attori il minore importo di Euro 6.713,94 per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi, oltre interessi legali dalla data della domanda.

Avverso tale decisione ricorrono i medici indicati in epigrafe quali ricorrenti, sulla base di due motivi.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione della Direttiva 82/76/CEE. Violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, recante la misura della adeguata remunerazione da riconoscere ai medici frequentanti le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

Con il secondo motivo si denunzia “error in iudicando per avere il giudice di appello erroneamente applicato alla fattispecie concreta, come qualificata in primo e secondo grado, la disciplina di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, in luogo di quella di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6”.

I due motivi del ricorso esprimono la medesima censura con riguardo all’importo liquidato dalla corte di appello a titolo risarcitorio, sono logicamente connessi e possono pertanto essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati e, come tali, inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per essere stato loro riconosciuto, quale danno conseguente al mancato riconoscimento dell’equa remunerazione dovuta per la frequenza dei corsi di specializzazione, l’importo previsto dall’art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370 (pari a Lire 13.000.000, ovvero Euro 6.713,94, per ciascun anno di frequenza del corso), invece del compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti a partire dall’anno accademico 1991/92 (pari a Lire 21.500.000 per ciascun anno di frequenza del corso).

Secondo i principi affermati costantemente da questa Corte, “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel cit. art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato di recente confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l’aestimatio” del danno effettuata dall’art. 11 della L. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02). In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dall’art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370 invece che di quella del compenso previsto dal D.Lgs. n. 257/1991, che “la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo” (il che esclude altresì che sussistano i presupposti per rimettere la questione interpretativa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

La decisione impugnata è del tutto conforme a tali principi, avendo liquidato in favore degli attori, per ogni anno di frequenza dei rispettivi corsi, l’importo di Euro 6.713,94, previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, invece di quello di Euro 11.103,82 (pari al compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti a partire dall’anno accademico 1991/92), riconosciuto in primo grado. D’altra parte, nè il ricorso nè la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, dai ricorrenti offrono argomenti idonei a indurre a rimeditare i suddetti principi.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito (valore dichiarato: Euro 92.187,00).

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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