Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13284 del 29/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13284 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ECNI =CALMA,

quale coerede di Paolo Paris, rappresentata e

difesa dall’avv. Enrico Paracciani e dall’avv. Francesco

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concessionario
bene demaniale
regime anteriore
alla legge n. 388
del 2000

Petrucci, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in
via Fulcieri Paulucci De Calboli n. 54;
– ricarrente contro
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO,

in persona del Sindaco,

rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo del Federico ed
elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del difensore
e dell’avv. Laura Rosa in via F. Denza n. 24;

matraricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
delle Marche n. 125/7/06, depositata il 27 dica -dare 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23 ottobre 2012 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Francesco Petrucci per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 29/05/2013

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SVOIZIMEMO DEL PROCESSO

Nel 2003 il Comune di San Benedetto del Tronto notificò a
Riccarda Bovi, quale coerede di Paolo Paris, deceduto nel 2000,
quattro avvisi di accertamento con i quali contestava l’omessa
denuncia e l’omesso versamento dell’imposta comunale sugli
immobili per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 relativa al
fabbricato, classificato come laboratorio artigianale, insistente
su area demaniale oggetto di concessione rilasciata al dante
La Bovi impugnava gli avvisi, sostenendo che anteriormente
alla entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
all’art. 18, coma 3, modificando l’art. 3, comma 2, del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 504, aveva indicato il soggetto passivo ICI
nel concessionario, questo non era tenuto al pagamento della
imposta.
In primo grado i ricorsi erano accolti sul rilievo che
soggetto passivo di imposta nel periodo considerato non era il
concessionario ma lo Stato, proprietario del bene.
La Commissione Tributaria Regionale delle Marche, adita in
appello da Comune di San Benedetto del Tronto, accoglieva il
gravame, ritenendo che il concessionario fosse titolare di un
diritto reale di godimento su cosa altrui, assimilabile e
riconducibile al diritto di usufrutto, e come tale soggetto ad
imposta, a mente dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 in
conformità dell’originario dettato della norma, e quindi anche
prima della modifica ad essa recata dalla legge n. 388 del 2000.
Nei confronti della decisione l’erede del contribuente
propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed
illustrato con successiva memoria.
Il Comune di San Benedetto del Tronto resiste con
controricorso.
MDTIVI DELLA DECISICNE

Con il primo e con il terzo motivo la ricorrente denuncia
omessa e insufficiente motivazione e deficienza e
contraddittorietà della motivazione, rispettivamente, in ordine
alla soggezione ad imposta del bene oggetto di concessione, ed in

causa della ricorrente dalla Capitaneria di porto di quel Comune.

ordine alla ravvisata configurabilità dell’attribuzione al
concessionario di un diritto reale di godimento.
Con il terzo motivo, denunciando “errata, non corretta
applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale; in
relazione al combinato disposto degli artt. 823-1362-1363 cod.
civ. e all’art. 36 cod. nav.; violazione delle norme di diritto
in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c”, assume non sia legittimo
ritenere che l’art. 36 cod. nav., e l’art. 823 cod. civ.,
un privato diano luogo univocamente ad un diritto soggettivo, in
capo al concessionario, di natura reale, essendo invece
ammissibile, in concreto, un diritto personale di natura
obbligatoria, in cui il sinallagma consiste nel db ut facias; ed
assume non sia corretto affermare che una concessione demaniale
ad occupare un’area allo scopo di mantenere un manufatto di
proprietà dello Stato, dietro pagamento del canone, sia
qualificabile come diritto di usufrutto.
Il secondo motivo del ricorso è fondato.
In tema di ICI questa Corte ha infatti affermato, “con
riguardo alla disciplina anteriore all’entrata in vigore
dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
modificando art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’ha
prevista espressamente, che la soggezione all’imposta del
concessionario di beni demaniali presuppone che la concessione
gli attribuisca uno ius aedificancri, costituente un quid plurds
rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale,
consentendogli la realizzazione di un’opera che passi in sua
proprietà al momento della cessazione del rapporto, con
insorgenza, a titolo originario, di una proprietà superficiaria
separata dal suolo, mentre va esclusa se dalla concessione
nascano diritti di natura obbligatoria, come quando la stessa
riguardi l’uso di un immobile già esistente di proprietà
demaniale, in quanto, in tal caso, le modalità di utilizzazione,
mantenimento e restituzione del bene coincidono con le
statuizioni della concessione e si esauriscono in essa, per cui
l’atto è inidoneo a comprimere la latitudine originaria del
diritto dell’ente pubblico sul bene demaniale e ad attribuire al
terzo i poteri reali derivanti dalla costituzione di usufrutto,

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applicati ad una concessione-contratto tra il Demanio marittimo e

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potendosi raggiungere tale risultato solo con il venir meno della

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natura demaniale del bene, ove non pertinente al demanio
necessario, ed un successivo specifico atto di costituzione di
usufrutto da parte dell’ente divenuto proprietario non
qualificato” (Cass. n. 15479 del 2010).
Il seconde motivo del ricorso va pertanto accolto,
assorbito l’esame del primo e del terzo motivo, la sentenza
impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori
raccoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Tanto le spese del presente giudizio che quelle per i gradi
di merito vanno compensate fra le parti, avendo preso corpo
l’orientamento giurisprudenziale di riferimento successivamente
all’introduzione del giudizio.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti
il primo ed il terzo, cassa la sentenza inpugnata e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del
presente giudizio e quelle dei gradi di merito.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2012.

accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con

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