Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13284 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13284

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 19273 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

V.C., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Paolo Marseglia (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Lecce n.

389/2018, pubblicata in data 9 aprile 2018 (e notificata in data 19

aprile 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 30 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il medico V.C., deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle Dir. CEE n. 362/ del 1975, Dir. n. 363 del 1975, e Dir. n. 82 del 1976, per la frequenza di un corso di specializzazione universitaria negli anni tra il 1983 ed il 1991, ha agito in giudizio nei confronti Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle suddette direttive comunitarie.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Lecce.

La Corte di Appello di Lecce la ha invece accolta, condannando le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento in favore dell’attore dell’importo di Euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza del corso, per complessivi Euro 44.415,29, oltre interessi legali dalla domanda.

Avverso tale decisione ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il V..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione della L. 19 ottobre 1999, art. 11, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, degli artt. 2043,2056,1223,1226 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Secondo i principi affermati costantemente da questa Corte, “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie n. 75/362/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11; a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale – secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c., – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621205; conformi, tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011, Rv. 619541; Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011, Rv. 620244; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 1157 del 17/01/2013, Rv. 625215; Sez. 6 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014, Rv. 633541; Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 10/02/2015, Rv. 634216; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015, Rv. 636004).

Il suddetto indirizzo, con riguardo all’importo dovuto a titolo risarcitorio, è stato di recente confermato e ribadito dalle stesse SS.UU. di questa Corte, le quali hanno espressamente chiarito che “in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle Dir. comunitarie n. 75/362/CEE, Dir. n. 75/363/CEE, e Dir. n. 82/76/CEE, in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'”aestimatio” del danno effettuata dalla L. n. 370 del 1999, art. 11, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30649 del 27/11/2018, Rv. 651813 – 02). In tale decisione viene altresì precisato, quanto al criterio di liquidazione del danno nella misura dell’importo previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, invece che di quella del compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, che “la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo”.

La decisione impugnata non è conforme a tali principi, avendo liquidato in favore dell’attore l’importo di Euro 11.103,82 (pari al compenso previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, per gli specializzandi iscritti ai corsi istituiti a partire dall’anno accademico 1991/92) per ogni anno di frequenza del corso, in luogo che quello previsto dalla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, (pari a Lire 13.000.000, ovvero Euro 6.713,94, per ciascun anno di frequenza del corso).

Essa va quindi cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la condanna delle amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento del minore importo sopra indicato, pari quindi a complessivi Euro 26.855,76 (=6.713,94 x 4 anni), oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale.

2. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata in relazione e la causa è decisa nel merito, con la condanna delle amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento dell’importo di Euro 26.855,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale, in favore del V..

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in ragione del solo parziale accoglimento della domanda di parte attrice, che comporta reciproca soccombenza parziale delle parti e, comunque, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulle questioni determinanti, in relazione alle quali gli indirizzi di questa Corte si sono consolidati solo nel corso del giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, condanna le amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento dell’importo di Euro 26.855,76, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale in favore dell’attore V.;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità e condanna le amministrazioni a pagare le spese del giudizio di merito liquidate in Euro 2.500 per primo grado e Euro 2.500 per il secondo grado.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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