Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13283 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36368/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI, per procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

QUESTURA POTENZA, MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

PREFETTO PROVINCIA POTENZA;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.A., proveniente dall'(OMISSIS), ha proposto un ricorso notificato il 27 novembre 2019, per la cassazione dell’ordinanza pronunciata dal Giudice di Pace di Melfi il 28 ottobre 2019, con la quale è stata disposta la convalida della proroga del trattenimento dello stesso per sette giorni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di (OMISSIS).

Il Ministero resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.

Diritto

RITENUTO

che:

Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge. Segnatamente deduce la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c) del TUI per cui non è consentita l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il ricorrente dichiara di essere genitore di quattro figli minorenni, tutti cittadini italiani e osserva che la tutela del fanciullo, anche secondo quanto affermato dai precedenti di legittimità (cita Cass., 19 luglio 2017, n. 17861), è preminente rispetto alle esigenze di espulsione correlate alla tutela dell’ordine pubblico. Non basterebbe a giustificare l’espulsione la dichiarazione della Questura di Potenza, secondo la quale il richiedente è un soggetto pericoloso e si è visto rigettare la domanda di protezione internazionale.

L’Amministrazione resistente afferma che il ricorso è inammissibile e/o comunque manifestamente infondato. Si sottolinea che il ricorso, che non contiene alcun riferimento alla vicenda personale del ricorrente, formula osservazioni generiche ed inconferenti con la situazione concreta.

L’amministrazione deduce l’inammissibilità del ricorso stante che il ricorrente impugna un provvedimento di proroga del trattenimento e non anche di espulsione, laddove tutte le sue osservazioni sono volte a contestare la legittimità dell’espulsione.

Il ricorso è manifestamente infondato se non radicalmente inammissibile.

Premesso che in tema di immigrazione, la regola della non espellibilità dal territorio nazionale del cittadino straniero, convivente con la moglie ed i figli di nazionalità italiana, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), non è incondizionata ma subisce deroga al ricorrere delle condizioni di pericolosità sociale del soggetto indicate all’art. 13, comma 1, del medesimo decreto (Cass. n. 26216 del 2020), nel caso di specie il provvedimento impugnato è la convalida di una proroga (concessa per sette giorni) di un provvedimento di trattenimento in CPR di un cittadino albanese in attesa dell’esecuzione della sua espulsione dal territorio nazionale.

Tutte le circostanze da lui addotte, e delle quali lamenta che non si sia tenuto conto, avrebbero dovuto essere dedotte non in sede di convalida della proroga del trattenimento, ma, a monte, in sede di opposizione al decreto di espulsione, o al diverso scopo di ottenere un provvedimento di permesso di soggiorno per ragioni di famiglia.

Il provvedimento impugnato, per contro, ha ad oggetto la verifica delle condizioni che, con riferimento all’art. 14 del T.U. immigrazione, consentono la proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per breve periodo. Esso non è intaccato dalle considerazioni del ricorrente nè avrebbe potuto prendere in considerazione le circostanze in questa sede dedotte – che comunque valuta puntualizzando che sono del tutto prive di documentazione – all’interno di quel giudizio che ha l’ambito limitato di verificare la legittimità del trattenimento, che si traduce in una compressione, per un numero limitato di giorni (sette, in questo caso), della libertà personale del ricorrente.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Non è luogo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in quanto il procedimento è esente dall’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Liquida le spese in favore della parte controricorrente in Euro 1.100,00 per compensi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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