Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13283 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/06/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 16/06/2011), n.13283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 738/2010 proposto da:

B.B.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio

dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GRACIS Alessandro, giusta mandato a margine dell’atto

di citazione;

– ricorrente –

contro

ECO.DEM SRL, Z.S., BONAZZI SRL, ASSICURAZIONI GENERALI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1960/2009 del TRIBUNALE di TREVISO del

30/10/09, depositata il 03/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

è presente l’Avvocato De Arcangelis (delega avvocato Gracis),

difensore del ricorrente che non è ammesso alla discussione in

quanto trattasi di R.C.;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.B.A. ha proposto istanza di regolamento di competenza, prospettando tre motivi, nei confronti di s.r.l. Eco – Derm, s.r.l. Bonazzi, Z.S., s.p.a. Assicurazioni Generali avverso la sentenza del 3 novembre 2009 con cui il Tribunale di Treviso, investito dal ricorrente, residente a Verona, della domanda di condanna della società Eco – Derm al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043, 2049, 2050 e 2051 c.c., poichè, mentre espletava la sua attività di manovale edile in Verona su incarico dell’impresa s.r.l. Bonazzi, un dipendente della società convenuta, subappaltatrice della s.r.l. Bonazzi, nel manovrare un autocarro gli schiacciava una mano sull’eccezione dell’Eco – Derm a cui hanno aderito le altre parti, compreso l’attore B.B. A. per il profilo dell’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice del lavoro di Verona ha declinato la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Verona, qualificando di rito la questione sulla natura della controversia, da risolvere dal giudice a cui rimetteva la causa, concedendo tre mesi per la riassunzione.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

Prestandosi il ricorso per regolamento di competenza ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… La Eco – Derm, rilevata la natura di lavoro della controversia, eccepiva l’improcedibilità della domanda e l’incompetenza a favore del Tribunale di Verona, luogo ove risiedeva il prestatore d’opera B.A., luogo nel cui circondario essa società aveva la sede legale e secondaria, e luogo ove era accaduto l’infortunio e doveva esser pagato il debito di valore, ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 4.

Chiamati in causa la società Bonazzi con sede in Verona, la sua assicurazione Le Assicurazioni Generali e il suo direttore dei lavori Z., tutti detti chiamati all’udienza del 4 giugno 2 009 aderivano alle eccezioni formulate dalla convenuta Eco – Derm, ed anche l’attore conveniva, per il profilo dell’incompetenza funzionale del giudice adito, sulla competenza del giudice del lavoro di Verona.

Con sentenza del 3 novembre 2009 il Tribunale di Treviso dichiarava l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Verona, qualificando di rito la questione sulla natura della controversia, da risolvere dal giudice a cui rimetteva la causa, concedendo tre mesi per la riassunzione. …1.- Con il primo motivo B.B. A. deduce: “violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 38 c.p.c. in relazione all’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 4” per non esser stato completamente contestato il forum destinatae solutionis sotto il profilo dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 4, e per non esser stato assolto l’onere probatorio sui relativi presupposti con riferimento alla prova dell’inesistenza, al momento del verificarsi del fatto dannoso, di un domicilio del debitore nel circondario del giudice adito.

Il motivo è manifestamente infondato poichè le S.U. (21661/2009) in sede istituzionale di risoluzione di contrasto, hanno stabilito che “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio di diritti alla persona la competenza per territorio si radica, in riferimento al forum commissi delicti di cui all’art. 20 cod. proc. civ., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione personale – consente, da un lato, di evitare un criterio ambulatorio della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole”. Pertanto, anche se in ipotesi la sede, legale o effettiva, della società Eco – Derm, con riferimento al momento del verificarsi del danno a B. B.A., non fosse Verona, poichè tuttavia è pacifico, in quanto lo ribadisce anche in questa sede egli stesso, che la sua residenza a tale momento era Verona, correttamente il Tribunale ha dichiarato competente il giudice di tale luogo.

2.- Con il secondo motivo lamenta: “Motivazione illogica e contraddittoria” per non avere il giudice di merito osservato l’art. 2697 c.c., a norma del quale l’eccipiente l’incompetenza territoriale ha l’onere di provare l’assunto, mentre nel caso di specie la società non aveva prodotto la visura storica della propria sede sociale da cui inferire quale essa era all’epoca dell’infortunio, essendo tale luogo coincidente con quello dell’obbligazione di valore al momento della scadenza, in tal modo rendendo incontestabile il foro adito dal danneggiato.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni del motivo che precede.

3.- Con il terzo motivo deduce:” Violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui all’art. 38 c.p.c. in relazione all’art. 19 c.p.c.”.

La società doveva contestare anche l’esistenza di una sua sede effettiva e/o di uno stabilimento nel circondario di Treviso, mentre si era limitata a contestare quella legale e quindi non aveva assolto all’onere di contestazione sotto tutti i profili. Inoltre i terzi chiamati avevano aderito all’eccezione formulata dalla convenuta senza prova alcuna e la società Bonazzi non l’aveva formulata neppure nella comparsa di risposta, si che nei suoi confronti si era verificata la decadenza.

Il motivo, assorbito per adesione all’eccezione da parte dell’architetto Z. e delle assicurazioni Generali, è inammissibile per carenza di interesse nei confronti della società Bonazzi perchè, chiamata in causa quale responsabile dell’infortunio occorso al B.B.A. nella qualità di datore di lavoro di costui, il difensore di questi ha aderito, alla prima udienza, all’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso a favore del giudice del lavoro del Tribunale di Verona, in tal modo accettando la relativa competenza territoriale, restando di rito poi la questione sulla natura della controversia (Cass. 20494/2009).

Il ricorso pertanto, è sembrato da rigettare”.

Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che comportano la declaratoria della competenza del Tribunale di Verona, poichè l’istanza di regolamento di competenza appare manifestamente infondata. Dev’essere, dunque, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., dichiarata la manifesta infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza e tanto comporta la declaratoria della competenza del Tribunale di Verona, confermando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione e rimettendo al predetto Tribunale la liquidazione delle spese del regolamento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Verona e concede il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione. Rimette al predetto Tribunale la liquidazione delle spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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