Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13283 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 16076 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.S. (C.F.: (OMISSIS));

Z.A. (C.F.: (OMISSIS));

L.R. (C.F.: (OMISSIS));

LO.CA.Ma. (C.F.: (OMISSIS));

T.R. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Maila Catani (C.F.: CTN MLA

74T44 A271Q);

– ricorrenti –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:

(OMISSIS));

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Rettore pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

7856/2017, pubblicata in data 12 dicembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 30 gennaio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.S., Z.A., L.R., Lo.Ca.Ma. e T.R., medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, nonchè dell’Università Politecnica delle Marche per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007, ovvero il danno per la mancata percezione di adeguata remunerazione e della relativa copertura assistenziale, assicurativa e previdenziale.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono la C., la Z., la L., il Lo.Ca. e la T., sulla base di cinque motivi.

Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, nonchè l’Università Politecnica delle Marche.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 112 e 342 c.p.c., artt. 1292,1294 e 1298 c.c. – in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4; vizio di motivazione e omessa pronuncia; nullità della sentenza per mancanza della motivazione, con riferimento alla questione relativa alla legittimazione passiva in capo ai Ministeri convenuti, oggetto del primo motivo di appello rubricato sub lett. Al) e trattato dalla sentenza odiernamente impugnata (cfr. doc. 1) da pag. 2 riga 22 a pag. 4 riga 21”.

Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e art. 42: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – artt. 112 e 342 c.p.c., artt. 1292,1294 e 1298 c.c. – in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4; vizio di motivazione e omessa pronuncia; nullità della sentenza per mancanza della motivazione, con riferimento alla questione relativa alla legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alla domanda proposta in via principale, oggetto del primo motivo di appello rubricato sub lett. A2) e trattato dalla sentenza odiernamente impugnata (cfr. doc. 1) a pag. 4 da riga 7 a riga 21”.

Con il terzo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2909 c.c., all’art. 2935 c.c. e ss., all’art. 112 c.p.c., all’art. 343 c.p.c. e all’art. 324 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti risultante dal testo della sentenza con riferimento alla questione relativa alla prescrizione dei diritti degli attori trattato dalla sentenza odiernamente impugnata (cfr. doc. 1) da pag. 5 secondo capoverso a pag. 6, dispositivo penultimo capoverso”.

Con il quarto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 116 c.p.c., all’art. 1173 c.c. e ss., all’art. 1218 c.c., alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, nonchè al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/03/2007 in relazione alle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE, al D.Lgs. n. 257 del 1991 e al D.Lgs. n. 368 del 1999; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti risultante dal testo della sentenza con riferimento alle domande tutte formulate dagli attori, come ribadite nei motivi di appello sub lett. E3), sub lett. C) e al paragrafo relativo alla “indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata” e trattato dalla sentenza odiernamente impugnata (cfr. doc. 1) da pag. 6 a pag. 10, dispositivo compreso”.

I primi quattro motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

La decisione impugnata è infatti – con riguardo alla questione centrale posta dalle domande dei medici attori, della spettanza delle pretese economiche dagli stessi avanzate – pienamente conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti (sia quelle esposte nel ricorso, sia quelle esposte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007;

in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di guanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole nè discriminatoria, perchè riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa.

l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del cit. art. 6.

E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

La radicale infondatezza, sotto ogni profilo sostanziale, delle pretese economiche avanzate dai medici attori comporta l’assorbimento, in quanto in concreto irrilevanti, delle altre questioni poste con i motivi di ricorso in esame, in particolare di quelle relative alla legittimazione passiva delle amministrazioni convenute ed alla prescrizione.

2. Con il quinto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 2041 c.c. e agli artt. 112 e 342 c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4; vizio di motivazione e omessa pronuncia sulla questione relativa al diritto all’indennizzo per ingiustificato arricchimento fatta oggetto del motivo di appello rubricato sub lett. D) e non trattato dalla sentenza odiernamente impugnata”.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.

Per quanto emerge dalla stessa esposizione sommaria dei fatti contenuta nel ricorso, la domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c. non era stata proposta con l’originario atto introduttivo del giudizio (cfr. i paragrafi 1, la, 2 e 3 della “esposizione sommaria dei fatti”, a pagg. 3 e 4 del ricorso). I ricorrenti deducono di averla avanzata in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. il paragrafo 4 della “esposizione sommaria dei fatti”, a pagg. 4 e 5 del ricorso), nonchè in sede di gravame (cfr. il paragrafo 6, sub. D, della “esposizione sommaria dei fatti”, a pag. 8 del ricorso), ma non precisano se la avevano formulata prima, ed eventualmente in quale atto ed in quale fase processuale, nè se avevano operato in tal senso una precisazione o modificazione delle domande originarie, nei termini di legge. Ciò non consente a questa Corte di valutare se effettivamente la suddetta domanda sia stata avanzata tempestivamente nel corso del giudizio di merito e se si tratti quindi di domanda ammissibile o di una inammissibile domanda nuova e, di conseguenza, di verificare la sussistenza di un interesse concreto sotteso al motivo di ricorso in esame. In ogni caso, anche per completezza espositiva, è opportuno rilevare che tale domanda risulta comunque manifestamente infondata, sulla base dei principi di diritto esposti in precedenza in relazione ai primi quattro motivi di ricorso.

Come già chiarito, infatti, le prestazioni svolte dai medici specializzandi non possono considerarsi rivolte ad un vantaggio per l’università, ma esclusivamente alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (che il ricorso non contiene argomenti idonei a indurre a rimeditare), d’altra parte, in base alle direttive Europee che prevedono una adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione universitaria – direttive non applicabili prima del loro recepimento nell’ordinamento interno – non può configurarsi un indebito arricchimento delle università presso le quali i medici specializzandi hanno svolto la loro attività e, tanto meno, dello Stato (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9842 del 06/07/2002, Rv. 555587 – 01; Sez. L, Sentenza n. 6427 del 11/03/2008, Rv. 602055 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 307 del 09/01/2014, Rv. 629469 – 01).

E’ stato già affermato in proposito (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 19744 del 23/07/2019, non massimata) che i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall’anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982), sono titolari dell’azione di responsabilità contrattuale “ex lege” contro lo Stato per l’inadempimento dell’obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire con azione di indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario di quest’ultima, mentre per quelli che hanno frequentato corsi di specializzazione anteriormente al 1983 (o comunque che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l’università per la frequenza della scuola, il che esclude la sussistenza di un ingiustificato arricchimento di quest’ultima. A maggior ragione, dunque, ad analoghe conclusioni deve evidentemente pervenirsi con riguardo ai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione dopo il 1991, in base alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, le attività svolte dai quali trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione – lavoro, oggetto di detta specifica normativa e che quindi dispongono dell’azione contrattuale per ottenere la remunerazione da essa prevista.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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