Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13282 del 31/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2010, (ud. 28/04/2010, dep. 31/05/2010), n.13282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

DONIZETTI 20, presso lo studio dell’avvocato MANDORLO ANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CENTOLA ANGELO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTE LUCENTE IMMOBILIARE S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato TOTINO CARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEL PLATO CARMINANTONIO, giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ARI S.R.L., DISTRIBUZIONE RICAMBI S.P.A., GIBIE S.R.L., SERVIZI

RICAMBI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7384/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/12/2005 R.G.N. 1697/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di D.P.R. e conferma la decisione del Tribunale di Napoli in data 10.2.2003, con la quale, limitatamente a quanto rileva in questo giudizio, erano state respinte le domande avanzate dal D. P. nei confronti delle societa’ attuali intimate per il pagamento di crediti derivanti dall’esecuzione di attivita’ di agente di commercio.

2. La Corte di appello di Napoli giudica:

a) sfornita di supporto probatorio la domanda relativa al pagamento di provvigioni per complessive L. 1.294.962,00, sia in relazione alla conclusione degli affari promossi in (OMISSIS), sia in relazione alla loro regolare esecuzione;

b) in ordine al mandato conferito al D.P. da A.L.A. s.r.l. per la promozione in Cina di una joint venture company finalizzata alla compravendita di impianti produttivi (c.d. affare (OMISSIS)), attivita’ per la quale si richiedeva il pagamento di L. 218.601300, non risultava provato il coinvolgimento dell’agente nella conclusione della compravendita dell’impianto per la produzione di pastiglie di freni a disco stipulata il (OMISSIS), in difetto del nesso di derivazione diretta dalla costituzione in data (OMISSIS) della societa’ mista che poi era stata parte del contratto, costituzione in relazione alla quale gli era stato conferito il mandato;

c) unica legittimata, comunque, era la mandante ALA s.r.l.(societa’ fallita, nei cui confronti il D.P. aveva rinunciato alla domanda), dovendosi escludere che Monte Lucente s.r.l. (societa’ holding del gruppo societario) dovesse rispondere delle obbligazioni contratte da diverso soggetto di diritto, ancorche’ parte del gruppo delle societa’ partecipate;

d) sfornita di prova risultava, infine, la domanda di rimborso delle spese.

3. Il ricorso di D.P.R. si articola in tre motivi;

resiste con controricorso Monte Lucente Immobiliare s.r.l., mentre non svolgono attivita’ di resistenza le altre societa’ intimate (ARI s.r.l.; Distribuzione Ricambi SpA; GIEBLE s.r.l.; Servizi Ricambi SpA). Il ricorrente deposita altresi’ memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 2359, 1343, 1344, 1414. 1748, 1749, 2697 c.c., nonche’ della L. n. 1369 del 1960, art. 1. Si deduce che i fatti acquisiti alla causa comprovavano che il collegamento economico – funzionale tra le societa’ del gruppo controllato da Montelucente Immobiliare configurava un unico centro di imputazione di interessi, stante la sostanziale simulazione e preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attivita’ tra diversi soggetti.

Segue l’indicazione di questi fatti: documentazione relativa alle partecipazioni societarie e all’identita’ degli organi sociali, alla posizione dominante, alle modalita’ di conferimento degli incarichi all’agente, alla disponibilita’ del patrimonio delle societa’ controllate; articolazione di prova testimoniale ingiustificatamente non ammessa.

2. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1748, 1749 e 2967 c.c., unitamente a vizio di motivazione, in relazione all’esclusione del diritto del ricorrente alla provvigione per la promozione in Cina di una joint venture company finalizzata alla compravendita di impianti produttivi (c.d. affare (OMISSIS)), nonche’ per gli affari conclusi in (OMISSIS). Si afferma che la stessa sentenza aveva riconosciuto l’opera prestata dall’agente per la conclusione dell’affare cinese; non aveva esaminato la documentazione relativa alla conclusione dell’affare, i contenuti del verbale dell’assemblea 10.3.1993 della joint venture company, nel quale, fra l’altro, si riconoscevano le spese di viaggio al D.P., le lettere raccomandate con le quali la societa’ cinese contestava la mancata esecuzione degli accordi, dovuta alla situazione finanziaria del gruppo; non aveva ammesso la prova testimoniale sulle ragioni per cui l’affare non era stato concluso; aveva omesso di esaminare la documentazione relativa alla compravendita tra la societa’ (OMISSIS) 3K e la B.S.R.r.l. il 27.9.1991, la cui mancata esecuzione era dovuta alla responsabilita’ del preponente come chiesto di provare mediante testimoni e domandando un ordine di esibizione dei documenti in possesso delle controparti; in relazione all’affare (OMISSIS), poi, dal tenore di due lettere prodotte risultava la conclusione dell’affare e comunque era stato chiesto di provare il fatto mediante prova per testi.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 1748 e 1749 c.c. art. 112 c.p.c.) e vizio di motivazione, si deduce che il diritto al rimborso delle spese risultava dai documenti prodotti: per i viaggi in Cina, l’importo era precisato dalla lettera 24.3.1993 a firma di B.R. su lettera intestata Montelucente Immobiliare SpA; per quello in (OMISSIS), vi era il prospetto 8.10.1993, controfirmato da B.C.; altre spese non erano state contestate.

I tre motivi vanno esaminati unitariamente perche’ tutti concernenti, nell’effettivita’ delle censure mosse alla sentenza impugnata, vizi della motivazione. Esito dell’esame e’ il giudizio di non fondatezza del ricorso.

Si premette che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita’ ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata; questi vizi non possono, invece, consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (vedi, tra le numerose decisioni conformi, Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; 6 marzo 2008, n. 6064).

Anche sotto il profilo dell’art. 2359 c.c., la giurisprudenza della Corte precisa che l’accertamento del giudice del merito in ordine al fenomeno del frazionamento societario ed eventuale unicita’ del centro di imputazione dei rapporti facenti capo alle diverse societa’ collegate, si risolve in un accertamento di fatto, che, ove sorretto da motivazione immune da vizi, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass. 22 marzo 2010, n. 6843).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata giudica infondato l’appello e conferma la statuizione di primo grado, di rigetto delle pretese del D.P., all’esito dell’esame di tutti i fatti decisivi per la risoluzione della controversia e con motivazione logicamente plausibile.

In relazione agli affari conclusi fra societa’ ungheresi e B.S.R.R. SpA, poi Servizi Ricambi SpA, ritiene che la documentazione prodotta (lettera di intenti e attestazione della possibile conclusione di un contratto di compravendita di parti di ricambio per auto, prodotta peraltro in testo non integrale) non poteva ritenersi idonea a comprovare ne’ la conclusione dell’affare, ne’ l’avvenuta regolare esecuzione.

Considerazioni di analogo contenuto inducono il giudice di merito a negare che fosse stata acquisita la prova del diritto a provvigioni per altri affari in (OMISSIS), nonche’ per i contratti con societa’ (OMISSIS) e al c.d. affare (OMISSIS), ritenendo altresi’ generiche le allegazioni circa l’imputabilita’ della mancata esecuzione alle societa’ preponenti.

In relazione alla stipula della joint – venture con societa’ di Pechino, il rigetto della domanda si fonda su di un duplice ordine di argomentazioni: l’incarico era stato conferito dalla societa’ Ala, poi fallita e nei cui confronti il D.P. aveva rinunciato ad ogni pretesa; la tesi dell’agente secondo cui l’incarico era stato conferito in realta’ dalla Montelucente Immobiliare non trovava riscontro documentale, mentre la prova testimoniale non concerneva circostanze decisive per ritenere esteso alla Montelucente il rapporto di mandato conferito dalla societa’ Ala, ma, in ogni caso, l’attivita’ svolta dal D.P. per favorire la costituzione della jonte – venture non forniva la prova anche dell’attivita’ diretta alla promozione della conclusione del contratto di compravendita dell’impianto di produzione freni a disco con la societa’ mista (Hubei Ala Brake Factory LTD) La Corte di Napoli, poi, esamina la tesi del D.P. secondo cui il collegamento tra le diverse imprese delle societa’ del gruppo era tale da dimostrare la preordinazione fraudolenta del frazionamento societario con la conseguente responsabilita’ della Montelucente Immobiliare quale unico centro d’imputazione del rapporto di agenzia. Ritiene che la documentazione prodotta dall’agente comprovava soltanto i rapporti connaturali e comunque compatibili con il collegamento societario, mentre la prova testimoniale articolata, siccome intesa a dimostrare che il governo di tutte le societa’ era esercitato dai signori C. e B.R., mediante emanazione di ordini, disposizioni ed indirizzi economici e finanziari di contenuto tale da contraddire l’autonomia delle singole societa’, aveva ad oggetto piuttosto valutazioni e giudizi, peraltro caratterizzati da genericita’, circa le modalita’ di gestione delle imprese.

Sul tema, infine, del diritto al rimborso delle spese, la mancanza di prova risulta motivata in base al contenuto dei documenti prodotti dal D.P., contenuto che risultava precisato nel senso preteso dal ricorrente soltanto attraverso l’integrazione contenuta in pro – memoria redatti dallo stesso interessato. Risulta cosi’ dimostrata l’inammissibilita’ delle denunzie di vizi della motivazione su elementi genericamente indicati e non risultanti, nella genericita’ della descrizione, decisivi per la risoluzione della controversia. Si deve constatare percio’ l’assenza di lacune e di contraddizioni della motivazione della sentenza impugnata, risolvendosi le censure del ricorrente nella pretesa, non conforme a legge, a che la Corte di cassazione proceda a rivalutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito.

Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione nei confronti della Montelucente Immobiliare S.r.l., nella misura determinata in dispositivo; nulla da provvedere sulle spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 15,00 oltre spese accessorie, iva e cpa, ed i secondi in Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della controricorrente Montelucente Immobiliare S.r.l.; nulla da provvedere sulle spese nei confronti delle parti intimate.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 28 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2010

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