Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13282 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13282 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

c. u

ORDINANZA
sul ricorso 19853-2011 proposto da:
FALLIMENTO GROSS MARKET CISAD SPA 01163540873 in
persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,
presso lo studio dell’avvocato SERGES GIOVANNI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSINO MASSIMO, giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
CHINNICI SANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato MORRONE PIETRO,
rappresentato e difeso dall’avvocato AUGELLO GIUSEPPE, giusta
mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

.

Data pubblicazione: 28/05/2013

nonchè contro
GIUFFRIDA VITTORIO, LONGO MAURIZIO, DI GREGORIO
SALVATORE RICCARDO, AURA SANTA MARIA, NICOLOSI
ANTONINO, GIANNINO’ CARLO MARIA, ANICETO

intimati

avverso la sentenza n. 557/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 15.1.2010, depositata il 04/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Massimo Giusino che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 19853 sez. M1 – ud. 19-03-2013
-2-

EUGENIO;

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 19853/11 proposto dal Fallimento
Gross Market Cisad spa nei confronti di Chinnici Sante + 8 il
consigliere relatore ha depositato, ex art 380 bis cpc, la relazione che

“Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati:
RILEVATO
che il Fallimento Gross Market Cisad spa ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza n. 557/10 con
cui la Corte d’appello di Catania ha accolto parzialmente l’appello
avverso la sentenza n. 1211/07 del tribunale di Catania che aveva
respinto l’ azione di responsabilità proposta dalla curatela nei confronti
di nove soggetti ,alcuni componenti del consiglio di amministrazione e
altri del collegio sindacale della società fallita , condannando
Giannino Carlo Maria, Longo Maurizio e Aniceto Eugenio al
pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 4.017,98
ciascuno, oltre rivalutazione nonché Aura Santa Maria al pagamento
in favore dell’appellante della somma di euro 2.048,99 oltre
rivalutazione e confermando nel resto l’impugnata sentenza nei
confronti degli altri appellati;

segue.

che Chinnici Sante ha resistito con controricorso mentre non hanno
svolto attività difensiva gli altri intimati.
Osserva
Con il primo motivo di ricorso la curatela contesta l’omessa motivazione

finanziamenti eseguiti in conto capitale lamentando altresì l’omesso
esame delle risultanze probatorie in proposito.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve
contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui
si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la
valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far
rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad
elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il
ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea
valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne
specificamente il contenuto. ( Cass 15952/07)
Nel caso di specie, non rinvenendosi alcun cenno della questione
relative alla restituzione degli anticipi nella sentenza impugnata, era
onere della curatela ricorrente indicare in quale dei motivi di appello
aveva dedotto siffatta doglianza.

sull’illegittima restituzione degli anticipi ai soci per precedenti

Il mancato adempimento di tale incombenza rende il motivo
inammissibile.
Il secondo motivo con cui si contesta l’avvenuta compensazione delle
spese di giudizio nei confronti degli amministratori condannati a pagare

d’appello correttamente motivato la compensazione in ragione del
limitato e parziale accoglimento della domanda.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.12.12
Il Cons.relatore”

Viste le memorie delle parti ;

Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;

somme al fallimento è manifestamente infondato, avendo la Corte

che ,quanto al primo motivo di ricorso ,proposto ai sensi dell’art 360 n. 5
cpc, il principio di autosufficienza comporta che il ricorrente riporti nel
ricorso stesso i brani dell’atto di appello in cui aveva posto la questione ,

sollevata poiché , non avendo questa Corte accesso agli atti della fase di
merito, deve essere messa in condizione di accertare se effettivamente la
questione era stata posta ed in qual modo, al fine di poter valutare una
omessa ovvero inadeguata motivazione da parte del giudice di merito ;
che nel caso di specie il principio di autosufficienza non risulta rispettato
mentre ciò era assolutamente necessario specie ove si osservi che la
sentenza impugnata afferma che ” con il primo motivo di appello si
eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per avere il tribunale
irritualmente acquisito il parere del consulente tecnico d’ufficio innanzi al
collegio, ritiratosi per la decisione e non in udienza nel contraddittorio
delle parti” mentre nel ricorso si afferma” invero l’omissione è grave ed è
conseguenza di un generico esame degli addebiti agli amministratori e
sindaci ,solidalmente responsabili di danni, come analiticamente indicati
nel primo motivo di appello”;

non essendo a tal fine sufficiente la semplice affermazione di averla

che tale discrepanza circa il contenuto del primo motivo di appello tra
quanto affermato dalla sentenza e quanto riportato nel ricorso avrebbe reso
ancor più necessario che venisse riportato integralmente nel ricorso stesso

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate
come da dispositivo
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in euro 2000,00 oltre euro 200,00 per
esborsi oltre accessori di legge.

il testo del motivo di appello in questione;

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