Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13282 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 738/2010 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS), quale Agente della Riscossione,

in persona del suo legale rappresentante delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato

PUOTI Giovanni, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CUCCHI BRUNO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BARTOLINI DI BARTOLINI ADRIANO & C. SAS (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI Augusto, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANI FRANCESCO,

BELLI CONTARINI EDOARDO, gisuta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 5/03/09, depositata l’11/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Belli Contarini Edoardo, difensore della

controricorrente che aderisce alla relazione;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Equitalia Cerit S.p.A. propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 42/25/09, depositata l’11 maggio 2009, con la quale veniva rigettato l’appello dalla stessa proposto e ritenuto non legittimo, per irregolarità della notifica delle n. tre cartelle di pagamento, il procedimento seguito per iscrivere ipoteca, a garanzia del credito dalle stesse portato, su di un immobile di proprietà della società Bartolinis.a.s. di Bartolini Adriano & C. La contribuente resiste con controricorso.

2. Entrambi i motivi del ricorso appaiono inammissibili.

2.1 Il primo, con il quale si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60; art. 145 c.p.c. è inammissibile (a parte la sua genericità e non autosufficienza) per violazione del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., in quanto il quesito posto appare privo dei requisiti stabiliti, per la sua formulazione, dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere elaborato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, come nei caso di specie, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta, ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle plurime norme invocate (peraltro regolanti una molteplicità di ipotesi), cosi che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del2008).

2.2 Il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia un vizio di motivazione e pone il seguente quesito “Dica l’Ecc. Corte se la sentenza della CTR di Firenze violi il disposto degli artt. 2697 e 2700 c.c., nella parte in cui ritenga insussistente il presupposto fattuale della irreperibilità del contribuente destinatario della notifica, benchè contraddica tale condizione con attestazione non contestata nelle forme della querela di falso” è inammissibile sia in quanto prospettante un vizio motivazionale in diritto, che, in quanto tale, è irrilevante; sia perchè carente di autosufficienza, omettendo di trascrivere testualmente il documento (cioè la relata di notifica) che proverebbe la regolarità della notifica; sia infine perchè il quesito formulato si rivela del tutto inconferente, in quanto, non essendovi contestazione alcuna su quanto attestato dall’ufficiale della riscossione, la risposta al medesimo, anche se positiva per la ricorrente, risulterebbe comunque irrilevante, per inidoneità a risolvere la questione decisa nella sentenza impugnata (Cass., Sez. un., n. 8466 e 11650 del 2008).

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dello stesso”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile:

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA