Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13282 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/07/2020), n.13282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 13145 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore (C.F.:

(OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrenti –

nei confronti di:

R.S. (C.F.: (OMISSIS));

T.K. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Anna Maria Nangano (C.F.: NNG

NMR 65P50 G273U);

-controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

1609/2018, pubblicata in data 13 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 30 gennaio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.S. e T.K., medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici successivi al 1999 ed anteriori al 2006/2007, hanno agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, per ottenere il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007 ovvero, in via subordinata, quanto meno la regolarizzazione del loro trattamento economico, con gli incrementi previsti dallo stesso D.Lgs. n. 257 del 1991.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda esclusivamente in relazione alla rideterminazione triennale della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

Ricorrono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, nonchè il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un unico motivo.

Resistono con controricorso la R. ed il T., che propongono a loro volta ricorso in via incidentale, anch’essi sulla base di un unico motivo.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso principale fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato, mentre l’incidentale manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta logicamente preliminare l’esame del ricorso incidentale, che ha ad oggetto la domanda (proposta in via principale in sede di merito) di risarcimento del danno per la pretesa inesatta e incompleta attuazione della direttiva 93/16/CEE e quindi, nella sostanza, il riconoscimento dell’integrale differenza tra la borsa di studio percepita dagli specializzandi ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il maggior compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 (questione il cui eventuale accoglimento assorbirebbe la questione posta con il ricorso principale, relativa alla domanda subordinata di mero adeguamento della borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991).

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denunzia “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, del D.Lgs. n. 368 del 1999 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007 per erronea pronuncia sulla domanda relativa al risarcimento del danno per la inesatta e incompleta attuazione della direttiva 93/16/CEE, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata è infatti sul punto conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di un indirizzo consolidato, che le difese dei ricorrenti non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra quelle sostanzialmente conformi non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, del D.L. n. 384 del 1992, conv. con la L. n. 438 del 1992, Art. 7; L. n. 537 del 1993, Art. 3, comma 36; L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 66 e 67; L. n. 488 del 1999, Art. 22,L. n. 289 del 2002, Art. 36; L. n. 266 del 2005, Art. 1 comma 212; L. n. 549 del 1995, Art. 1, comma 33; L. n. 449 del 1997, Art. 32; L. n. 368 del 1999, Art. 37; Art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

In relazione alla questione con esso posta, infatti, la sentenza impugnata non risulta conforme ai seguenti principi di diritto, anch’essi oggetto di un indirizzo consolidato, cui si intende dare piena continuità (si vedano tutte le decisioni richiamate in relazione al ricorso incidentale e, in particolare: Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha avuto luogo – in base a successive disposizioni legislative – fino al 2004, ed è escluso in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01):

in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di quanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole nè discriminatoria, perchè riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa.

L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in guanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

Alla fondatezza del ricorso principale consegue la relativa cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’integrale rigetto delle domande dei medici attori.

3. Il ricorso incidentale è rigettato.

Il ricorso principale è accolto, la sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel merito, le domande dei medici attori sono integralmente rigettate.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, per le oggettive incertezze interpretative e le oscillazioni giurisprudenziali relative alle questioni determinanti, in relazione alle quali solo nel corso del giudizio si sono stabilizzati gli indirizzi di questa Corte.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (con riguardo al ricorso incidentale).

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso incidentale;

– accoglie il ricorso principale, cassa in relazione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente le domande dei medici attori;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA