Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13281 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 28/06/2016, (ud. 21/04/2016, dep. 28/06/2016), n.13281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20020-2012 proposto da:

CAB CONSORZIO AUTOTRASPORTI, (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro-tempore sig. B.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BORSETTO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti

R.M.H. e C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO GUIDONI giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CA.PA., D.G.A., D.F.;

– intimati –

Nonchè da:

CA.PA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO BAROLO

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei legali rappresentanti

R.M.H. e C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio

dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MAURIZIO GUIDONI giusta procura a margine

del controricorso principale;

CAB CONSORZIO AUTOTRASPORTI (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante pro-tempore sig. B.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 266,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO FIORE TARTAGLIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BORSETTO

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

D.G.A., D.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1587/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato FRANCESCO BORSETTO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato MARIO ETTORE VERINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità in subordine rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Confermando la decisione di primo grado la Corte d’appello di Venezia con sentenza 5.7.2012 n. 1587, rigettava l’appello principale proposto da CAB Autotrasporti a r.l. e gli appelli incidentali proposti da D.F. e da Assicurazioni Generali s.p.a., rispettivamente proprietaria, conducente ed assicuratrice per la RCA del furgone coinvolto nel sinistro stradale verificatosi lungo l’autostrada (OMISSIS) nel quale aveva perso la vita D.G.O., nonchè rigettava l’appello incidentale proposto dal coniuge della vittima Ca.Pa., in proprio e n.q.

di rappresentante legale dei minori D.G.A. e D. G.G..

I Giudici di appello escludevano un concorso di colpa della vittima nella determinazione dell’evento lesivo, che al momento del sinistro era posizionato in zona interdetta alla circolazione dei veicoli;

ritenevano corretta la indagine medico-legale eseguita anche mediante somministrazione di test-psicologici, non avendo trovato riscontro la tesi dei CT di parte secondo cui i disturbi psichici del coniuge sopravvissuto erano riconducibili ad una causa genetica; rilevavano che il primo giudice aveva fatto esatta applicazione dei criteri di liquidazione del danno, determinato in numerario all’attualità;

dichiaravano inammissibile in quanto tardiva, e comunque infondata la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale per inadempimento proposta dalla società proprietari nei confronti del proprio assicuratore.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione da CAB Consorzio Autotrasporti (già srl) con tre motivi inerenti a vizi logici ed errori di diritto.

Hanno resistito con controricorso GENERALI Business Solution s.c. p.a. (nella qualità di mandataria e rappresentante di Assicurazioni Generali s.p.a.) nonchè Ca.Pa., in proprio e quale rappresentante legale del minore D.G.G., e D.G. A., questi ultimi proponendo anche ricorso incidentale affidato ad unico motivo relativo a plurime censure, al quale hanno controdedotto il ricorrente principale e la società assicurativa con distinti controricorsi.

CAB Consorzio Autotrasporti ed i danneggiati hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A – ricorso principale proposto da CAB Consorzio Autotrasporti.

Il primo motivo con il quale si impugna la sentenza per insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in ordine alla esclusione del concorso di colpa della vittima è inammissibile, essendosi limitato il ricorrente a riprodurre il motivo di gravame già esaminato e deciso dalla Corte territoriale, senza evidenziare alcun argomento critico volto ad individuare vizi della sentenza di appello ma reiterando la tesi difensiva della applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, ed inoltre essendosi limitato ad affermare anapoditticamente la insufficienza della motivazione della sentenza di appello in quanto motivata “per relationem” e sulla base di documenti inconferenti.

Osserva il Collegio, al riguardo, che la Corte territoriale ha affermato la esclusiva responsabilità del conducente nella causazione del sinistro fondando la decisione su argomenti pertinenti alla documentazione prodotta (dichiarazione confessoria resa agli agenti di PG intervenuti sul luogo del sinistro dal Destro –

condannato per omicidio colposo con sentenza divenuta irrevocabile-;

rapporto della Polstrada e ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata nel corso della perizia disposta dal PM nel procedimento penale), evidenziando in modo puntuale come: a) non trovasse applicazione la presunzione di responsabilità ex art. 2054 c.p.c., comma 2, sia in considerazione dell’accertamento in concreto della responsabilità del conducente del furgone, sia in considerazione del fatto che l’autovettura investita dal furgone era di proprietà e condotta da terzi, mentre il D.G. era a piedi e si trovava nei pressi di tale veicolo che era fermo; b) tanto il veicolo-terzo quanto il D.G. si trovavano in una zona “zebrata” interdetta al transito dei veicoli ed erano perfettamente visibili (essendosi verificato il sinistro in pieno giorno), non costituendo in alcun modo un pericolo per i veicoli che viaggiavano sull’autostrada.

La decisione esaustivamente motivata va, pertanto, esente dal vizio denunciato.

Con il secondo motivo si contesta il vizio di violazione dell’art. 175 C.d.S., comma 6 e art. 176 C.d.S., comma 5, in relazione agli artt. 1227, 2056 c.c. e art. 2054 c.c., comma 1.

L’intero motivo è volto a dimostrare che il veicolo condotto da terza persona era fermo sulla zona “zebrata” in prossimità di uno svincolo e, non essendo stato dimostrato che tale sosta fosse dovuta a malessere del conducente o guasto dell’autovettura, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare la violazione dell’art. 175 C.d.S., comma 6 che prescrive la sosta di emergenza esclusivamente nella corsia predisposta, traendone la conseguenza della concorrente responsabilità della vittima nella causazione del sinistro.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la “ratio decidendi”.

La Corte territoriale, infatti, da un lato ha rilevato che il veicolo in sosta era condotto da altro soggetto e non dal D.G. il quale, pertanto, non poteva in alcun modo essere considerato “conducente” del veicolo coinvolto nello scontro ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c., commi 1 e 2; dall’altro ha accertato la responsabilità in concreto del D., senza fare ricorso alla prova legale presuntiva, avvalendosi invece delle stesse dichiarazioni confessorie del conducente del furgone, già valorizzate anche in sede penale, il quale aveva ammesso di essersi distratto dalla guida per controllare una bolla di consegna e di aver notato in ritardo la presenza del veicolo fermo e del pedone accanto ad esso, che erano fermi nella zona stradale interdetta al transito, nonchè delle risultanze delle indagini tecniche descrittive dei luoghi del sinistro da cui risultava la piena visibilità del pedone e del veicolo in sosta, circostanza sufficiente ad escludere che la dedotta violazione della norma del codice stradale avesse potuto rivestire alcuna efficienza causale, anche minima, nella determinazione dell’evento lesivo dovendo conseguentemente ascriversi la responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente del furgone.

L’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello, che nella specie ha escluso ricorresse in concreto la situazione di pericolo presa in considerazione dalla richiamata norma del Codice della strada, priva di qualsiasi rilevanza la critica del ricorrente principale incentrata esclusivamente sulla “ratio legis” sottesa alla norma del Codice della strada, volta a prevenire “potenziali” intralci o situazioni di pericolo alla circolazione. Questa Corte ha, infatti, precisato che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sè fonte di responsabilità (o di limitazione dell’altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purchè lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull’evento dannoso, accertamento quest’ultimo da effettuare con riferimento alle concrete circostanze del fatto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12390 del 29/11/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 18467 del 03/12/2003;

id. Sez. 3, Sentenza n. 8366 del 08/04/2010).

Con il terzo motivo viene impugnata per vizio di insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la statuizione della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile (in quanto formulata tardivamente soltanto con le memorie depositate ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, testo vigente ratione temporis), e comunque infondata, la domanda di accertamento di inadempimento contrattuale per “mola gestio” proposta dalla CAB proprietaria del furgone nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a..

Il ricorrente principale denuncia la violazione degli obblighi scaturenti dal mandato di gestione della lite, compreso nella polizza assicurativa della RCA, e specificamente l’inadempimento da parte della società assicurativa degli obblighi informativi sulla gestione stragiudiziale della vertenza, sostenendo che, nonostante la tempestiva trasmissione ad Assicurazioni Generali s.p.a. dell’atto di citazione pervenuto a CAB Autotrasporti, la società assicurativa non aveva fatto pervenire all’assicurato alcuni utile informazione (in particolare relativa al procedimento penale svoltosi nei confronti del conducente ed alla linea difensiva da adottare) per predispone la propria difesa in giudizio, avuto riguardo al ristretto tempo concesso dai termini di comparizione fissati nell’atto introduttivo. La società assicurativa, anche in seguito, non aveva neppure resi noti i rapporti intrattenuti con i danneggiati, sebbene invitata a fornire chiarimenti in proposito con note in data 17.7.2000 ed in data 1.8.2000.

La censura non fornisce argomenti adeguati a superare la rilevata tardività della domanda “ex contratctu”, formulata soltanto con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma co, atteso che dallo stesso ricorso principale risulta che la citazione venne notificata a CAB in data 10.5.2000 (con termine di comparizione fissato per la data 21.7.2000) e che in data 26.6.2000 Assicurazioni Generali s.p.a. (cui la citazione era stata trasmessa) comunicava di non intendere assumere la difesa in giudizio anche dell’assicurato: se dunque la negligenza della società assicurativa – come sembra doversi evincere dal motivo di ricorso – doveva ravvisarsi già nel ritardo della risposta, la parte ricorrente non fornisce alcuna indicazione della ragione per cui, costituendosi nel giudizio di primo grado (gg. 20 prima della udienza di comparizione ex art. 166 c.p.c. e ex art. 167 c.p.c., comma 2), non aveva immediatamente formulato nella comparsa di risposta domanda di condanna al risarcimento di eventuali danni derivanti dalla condotta omissiva contestata alla società assicurativa, non venendo quindi investita da critica la statuizione della Corte territoriale di inammissibilità della domanda tardivamente proposta.

In ogni caso non è dato individuare neppure quale sia la violazione degli obblighi contrattuali contestata alla impresa assicurativa, atteso che dalla clausola della CGA intitolata “gestione delle vertenze”, riprodotta nel ricorso a pagina 22, emerge che la valutazione dell’interesse ad assumere “a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede in cui si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra legali e tecnici” è rimessa in via esclusiva alla discrezionalità della società assicurativa che, nel caso di specie, non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà. Qualora poi si fosse inteso contestare il pregiudizio derivato all’assicurato dal ritardo della riposta di diniego (comunicata a CAB con nota del 26.6.2000), allora il motivo si palesa carente di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 in quanto la rilevanza del ritardo, ai fini della verifica dell’inadempimento contrattuale, non può che essere commisurata al momento in cui la richiesta risarcitoria dei danneggiati, formulata con l’atto di citazione, è stata portata a conoscenza della società assicuratrice, circostanza che il ricorrente non indica, limitandosi a riferire che dalla risposta dell’assicuratore in data 26.6.2000 “si ricava che” l’atto introduttivo sarebbe stato ricevuto da Generali s.p.a. “senza alcun ritardo rispetto alla data di notifica” (ma omettendo di trascrivere il contenuto di tale nota in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

Inoltre la parte ricorrente ha del tutto omesso qualsiasi indicazione in ordine, tanto alla rilevanza decisiva del contenuto delle informazioni in possesso della società assicuratrice necessarie ad apprestare la difesa in giudizio, quanto alle domande od eccezioni che l’assicurato avrebbe potuto utilmente proporre in giudizio, difettando quindi la stessa prospettazione di un nesso di derivazione causale tra l’asserito inadempimento contrattuale e l’eventuale pregiudizio subito dall’assicurato, tenuto a risarcire il danno ultramassimale (risultando in proposito significativo – come è stato rilevato dalla Corte territoriale – che alcuna domanda per “mala gestio c.d. propria” era stata formulata nei confronti della società assicurativa con la comparsa di costituzione di CAB nel giudizio di primo grado, in quanto alcun pregiudizio aveva subito CAB all’esercizio del diritto difesa).

Peraltro anche a superare la obiezione pregiudiziale di inammissibilità per tardività della domanda proposta ex art. 183 c.p.c., comma 5, avuto riguardo alla contestazione dell’inadempimento della società assicurativa per condotte colpose tenute successivamente alla introduzione della lite, il motivo di ricorso, rivolto ad impugnare la statuizione della sentenza di appello di infondatezza della domanda di condanna per “mala gestio” propria, si palesa non autosufficiente e comunque infondato.

Premesso che la cd. “mala gestio” propria, che sussiste nei confronti non del danneggiato, ma dell’assicurato, ha per effetto l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne quest’ultimo, anche in misura eccedente il massimale, di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 4474 del 10/08/1982; id. Sez. 3, Sentenza n. 15397 de(28/06/2010), osserva il Collegio che la parte ricorrente ha omesso di individuare quali elementi conoscitivi assolutamente rilevanti e decisivi siano stati taciuti o comunicati con ritardo dalla società assicurativa, in violazione dell’obbligo di informazione – derivante dalla clausola contrattuale di gestione stragiudiziale della vertenza -, e quale efficienza causale abbia rivestito la condotta omissiva della società assicurativa in ordine alla liquidazione giudiziale del danno ultramassimale in favore dei danneggiati, atteso che Assicurazioni Generali s.p.a. – come riferisce lo stesso ricorrente principale – aveva provveduto immediatamente a corrispondere ai danneggiati la complessiva somma di Lire 2.196.853.000 pari ad Euro 1.134.579,89 (di cui Lire 1.855.000.000 ai parenti di D.G. e Lire 341.853.000 ai parenti dell’altra vittima del medesimo sinistro).

Nè a ciò supplisce la tesi difensiva della parte ricorrente secondo cui l’inadempimento della società assicurativa andrebbe rinvenuto proprio nella “immediata” liquidazione delle predette somme ai danneggiati.

La tesi difensiva che appare peraltro “nuova” non risultando che tale contestazione fosse stata formulata con la domanda di condanna proposta in primo grado (la parte ricorrente non ha assolto, infatti, all’onere di autosufficienza che le richiedeva di trascrivere il contenuto della domanda introduttiva ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), si palesa comunque manifestamente inidonea ad inficiare la decisione impugnata: è appena il caso di osservare, infatti, come, in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, la proposizione da parte dell’assicuratore di una “congrua offerta per il risarcimento del danno” rivolta al danneggiato, oltre che rispondere alla stessa “ratio legis” del “termine dilatorio” stabilito per l’esercizio dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore della RCA, volto a consentire alla società assicurativa di valutare “in limine” la fondatezza della pretesa risarcitoria (L. n. 990 del 1969, art. 22 applicabile ratione temporis), costituisca uno specifico obbligo ex lege, gravante sull’assicuratore, la cui violazione integra illecito assoggettato ad irrogazione di sanzione pecuniaria, e nei casi più gravi, anche alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio della attività assicurativa (D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3, commi 2, 6-8, 10-13 e 18 conv. con mod. in L. 26 febbraio 1977, n. 39, applicabile ratione temporis). Ne segue che la manifesta incongruenza dell’assunto della parte ricorrente secondo cui costituirebbe violazione delle obbligazioni contrattuali l’avere offerto immediatamente ai danneggiati, pochi mesi dopo il sinistro (cfr. sentenza appello, in motivazione pag. 21), un importo corrispondente quasi all’intero massimale, anzichè avere formulato una offerta ridotta di oltre la metà dell’importo versato, al fine di costringere in tal modo i danneggiati ad una transazione, in quanto: a) la società assicurativa era tenuta ex lege non soltanto a formulare immediatamente una offerta risarcitoria, ma a formulare una offerta “congrua” rispetto alla natura ed entità del danno, diversamente incorrendo nella sanzione pecuniaria irrogabile nel caso in cui, in esito alla liquidazione giudiziale del risarcimento del danno, fosse stata accertata una “notevole sproporzione tra la somma liquidata e quella offerta dalla impresa di assicurazione” (D.L. n. 857 del 1976, art. 3, comma 15 cit.); b) una condotta “imprudente” di gestione della vertenza, contestata alla impresa assicurativa dal proprio assicurato in relazione ad una asserita ingiustificata “eccessiva offerta”, nel caso di specie non appare neppure astrattamente configurabile, atteso che il “quantum” determinato in sentenza comportava il pagamento di una ulteriore somma capitale, pari ad Euro 429.033,60 oltre all’importo già corrisposto ai danneggiati da Assicurazioni Generali s.p.a., sicchè il tempestivo pagamento effettuato “ante causam” dalla assicurazione ha evitato un ulteriore incremento del danno corrispondente agli interessi moratori che, diversamente, i coobbligati in solido avrebbero dovuto corrispondere ai danneggiati; e) tenuto conto che, come accertato dal Giudice di appello, l’intero massimale era pari a Lire 3.000.000.000 (sentenza appello, pag. 9), lo sforamento del massimale – in assenza di chiara indicazione fornita dalla parte ricorrente – sembrerebbe imputabile ai soli interessi di mora sulla residua somma liquidata in sentenza, ritardo in ordine al quale la parte ricorrente non ha evidenziato, nel motivo di ricorso in esame, di aver dedotto con la domanda “ex contractu” (non trascritta nel ricorso) specifiche responsabilità della impresa assicurativa.

In conclusione il ricorso principale deve essere rigettato.

B- ricorso incidentale proposto da Ca.Pa., in proprio e nella qualità, e D.G.A..

Con l’unico motivo di ricorso i danneggiati impugnano la sentenza di appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056, 2049 e 2043 c.c., degli artt. 29, 30, 3 e 32 Cost.; degli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè per omessa od insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la Corte d’appello aveva errato a rigettare l’appello incidentale affermando che il primo giudice aveva correttamente determinato il danno “in sintonia con i criteri liquidativi dell’epoca” e che tale liquidazione doveva ritenersi “sostanzialmente equa”, atteso che come evidenziato alla udienza di precisazione di conclusioni del 14.1.2012 e quindi nella comparsa conclusionale depositata in grado di appello, era stata evidenziata la notevole sproporzione tra le somme liquidate e quelle invece risultanti dalla applicazione delle Tabelle di risarcimento del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano, assunte dalla Corte di legittimità (n. 14402/2011) come idoneo parametro generale di valutazione volto a realizzare il criterio equitativo.

Premesso che la Corte territoriale ha pronunciato sull’appello incidentale ritenendo sostanzialmente equa la liquidazione del danno effettuata in primo grado in quanto “in sintonia con i criteri liquidativi dell’epoca della pronuncia”, venendo meno pertanto la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. formulata nel motivo in esame, osserva il Collegio, quanto alla censura di “error in judicando” formulata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con il medesimo motivo di ricorso, che la applicazione dei criteri tabellari milanesi risulta argomentata soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 27.1.2012 (trascritta nel controricorso CAB, pag. 9), mentre nelle conclusioni precisate a verbale di udienza – riportate nella sentenza di appello – i danneggiati si sono limitati soltanto ad una rideterminazione dei maggiori importi richiesti a titolo risarcitorio: tali importi, come emerge dalla comparsa conclusionale, risultano corrispondenti a quelli massimi indicati nelle Tabelle milanesi, tuttavia a verbale di udienza non risulta che la richiesta sia stata supportata dalla specifica individuazione dell’errore commesso dal Giudice di merito nella omessa applicazione dei criteri espressi nelle Tabelle milanesi, nè tanto meno dalla produzione delle Tabelle nel giudizio di appello.

In proposito occorre osservare come il tipo di vizio di legittimità dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ricorra nel caso in cui venga denunciata una manifesta sproporzione del “quantum” liquidato dal Giudice di merito con i risultati ottenuti dalla applicazione delle Tabelle, ed il Giudicante non abbia fornito alcuna giustificazione nella motivazione in ordine a tale rilevante scostamento. Occorre tuttavia precisare che tale sproporzione tra gli importi va accertata non in assoluto ma in relazione al caso specifico esaminato nel giudizio di merito, ovvero con riferimento ai criteri del parametro tabellare corrispondente (o tendenzialmente corrispondente) alla medesima lesione psicofisica, secondo il tipo di patologia ed il grado di invalidità riscontrato o – con riguardo al danno non patrimoniale – alla medesima “situazione” verificata in concreto dal Giudice di merito (in relazione alle qualità soggettive del danneggiato, alle condizioni sociali e di vita, alla intensità delle relazioni affettive, al numero dei familiari della vittima, ecc.), dovendo quindi ritenersi inadeguata ad evidenziare il vizio di legittimità la censura fondata sulla mera indicazione del valore tabellare in quanto prescindendo da ogni riferimento al corrispondente dato concreto non consente alla Corte di verificare l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Giudice di merito.

Nella specie i ricorrenti incidentali si sono limitati a denunciare la mancata applicazione delle Tabelle milanesi, riportando un diverso conteggio che – secondo quanto riferisce il controricorrente CAB Consorzio Autotrasporti – è calcolato con riferimento ai massimi tabellari, senza tuttavia specificare in base a quali elementi circostanziali, accertati in giudizio, debba essere verificata la relazione di manifesta sproporzione tra i due termini di comparazione del “quantum” liquidato dal Giudice di merito ed il corrispondente dato tabellare, e senza neppure specificare se le Tabelle di cui si invoca la applicazione fossero state depositate nel grado di appello, essendo la mancata produzione impediente l’accesso al sindacato di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 4229 del 16/03/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 24205 del 13/11/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 3015 del 17/02/2016), attesi i limiti imposti dal “giudizio chiuso” alla produzione di nuovi documenti (art. 372 c.p.c.).

Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

In conclusione entrambi i ricorsi principale ed incidentale debbono essere rigettati, con conseguente integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti che sono tenute invece ciascuna a rifondere a Generali Business Solution s.c. p.a.

le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità;

– condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali alla rifusione in favore di Generali Business Solution s.c. p.a. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuna parte, in Euro 5.000,00 per compensi, 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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