Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13281 del 26/06/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 13281 Anno 2015
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20936-2012 proposto da:
STAMPI STYLE DI TARABELLI GIOVANNI & C. S.R.L. (già
Stampi Style di Tarabelli Giovanni & C. S.N.C.) C.F.
00157970435, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 4,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE LUCA, che
2015
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la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MAURO CIMINO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ALBANESI DANIELE C.F. LBNDNL80A14E388X, elettivamente

Data pubblicazione: 26/06/2015

e.
‘,

domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE N. 78 (STUDIO
BDL), presso lo studio degli avvocati MAURIZIO
CINELLI, PIERGIORGIO PARISELLA, che lo rappresentano

e difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

di ANCONA, depositata il 29/05/2012 R.G.N. 641/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato PARISELLA PIERGIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso, in subordine
rigetto.

avverso la sentenza n. 611/2012 della CORTE D’APPELLO

nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si sostiene che la sentenza impugnata
afferma la sussistenza del motivo di licenziamento costituito dalla
diminuzione dell’attività presso il reparto “programmazione e stampi Cam
— Cad” ma contraddittoriamente ritiene non provato il nesso con la
posizione lavorativa dell’Albanese che, in realtà, sarebbe stato
provvisoriamente trasferito ad altro reparto, proprio per la diminuzione

dell’attività di quello a cui era addetto. Inoltre in primo grado sarebbe stata
fornita la prova testimoniale dell’assunto della ricorrente. La stessa
ricorrente rileva inoltre, che l’art. 3 della legge 604 del 1966 comprende,
fra le ipotesi che legittimano il licenziamento, anche il riassetto
organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di
essa.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme
di diritto con riferimento agli artt. 18 legge 300 del 1970, 21 numero 7
della legge 56 del 1987, travisamento del fatto, omesso, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia ex art. 360,
nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si lamenta che non sarebbe stata
considerata la prova fornita sul numero dei dipendenti costituita dal libro
matricola, e si contesta l’affermazione per cui nello stesso numero dei
dipendenti dovrebbero includersi anche il coniuge ed i parenti stretti del
datore di lavoro senza operare alcune distinzione sui ruoli ricoperti in seno
alla società.
Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenutAegittimo il
licenziamento impugnato, non per difetto di prova sulla diminuzione della
produzione e della conseguente soppressione del posto di lavoro
dell’Albanesi, né per una riorganizzazione aziendale, ma per il difetto di
prova su(2nesso fra la dedotta diminuzione dell’attività lavorativa che aveva
interessato il reparto a cui era stato addetto l’Albanesi stesso e lo specifico
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/’7

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 29 maggio 2012 la Corte d’appello dell’Aquila,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata del 15 giugno
2010, che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad
Albanesi Daniele, ha condannato la Stampi Style di Tarabelli Giovanni &

commisurato alla retribuzione dalla data dell’illegittimo licenziamento, con
detrazione del guadagno alternativo-sostituivo, confermando la
dichiarazione di illegittimità del licenziamento. La Corte territoriale ha
considerato privo di giusta causa il licenziamento intimato in conseguenza
della diminuzione dell’attività “programmazione e stampi Cam — Cad” non
essendo provata la connessione di tale riduzione di attività con il posto
occupato dall’Albanesi, ed irrilevante l’impossibilità di repechage. In
ordine alla tutela reale la Corte territoriale ha considerato che la società
datrice di lavoro, a cui incombe il relativo onere probatorio, non ha provato
la sua consistenza numerica ai fini dell’applicazione di tale tutela,
dovendosi considerare nel numero dei dipendenti anche i parenti dei soci e
degli amministratori che costituiscono soggetti diversi dalla società unica
datrice di lavoro.
La Stampi Style di Tarabelli Giovanni 8r. C. s.n.c. ha proposto ricorso per
cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.
Resiste l’Albanese con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme
di diritto con riferimento agli artt. 3 della legge 604 del 1966 e 18 della
legge 300 del 1970; travisamento del fatto, omesso, insufficiente o
contraddittoria motivazione su punti decisivi per la controversia ex art. 360,

C. s.n.c. alla reintegrazione dell’Albanesi ed al risarcimento del danno

licenziamento in questione. La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto
no2_31 giustificata la specifica individuazione dell’Albanese quale
destinatario del licenziamento. Trattasi di valutazione non sindacabile in
sede di legittimità, non avendo la ricorrente, d’altra parte, dedotto
circostanze che, sotto il suddetto profilo considerato dal giudice

modo illogico. In realtà la ricorrente tratta, nel primo motivo di ricorso, la
riorganizzazione aziendale, la soppressione di un posto di lavoro nel
reparto c.d., l’obbligo di repechage, tutte circostanze estranee al thema
deciendum.
Anche il secondo motivo è infondato. Esattamente è stato considerato, nel
caso di datore di lavoro organizzato in forma societaria, non sono
configurabili rapporti di parentela che escludano alcuni dipendenti dal
numero rilevante ai fini del riconoscimento della tutela reale.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al
n1

-114.

pagamento delle spese di giudizio liquidate in C 100,00′ oltre E 3.500,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 11 marzo 2015.

dell’appello, non sarebbero state considerate o sarebbe state considerate in

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