Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13281 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17249/2009 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EDOARDO D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato

CASSANO Umberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 11/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 13/01/09, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. G.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 11/10/09, depositata il 9 febbraio 2009, con la quale, rigettandosi l’appello del contribuente, veniva confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa per il pagamento del canone TV, per l’anno 2002, essendo stata presentata la denuncia di cessazione solo il 10.12.2003.

L’Agenzia delle entrate ed il Ministero resistono con controricorso.

2. Il ricorso, articolato in un motivo unico, – con il quale si denuncia la violazione di norme di diritto -, risulta inammissibile in quanto la formulazione del relativo quesito non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., secondo l’interpretazione enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto, come nel caso di specie, da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis: – fa riferimento a violazioni di norme (L. n. 241 del 1990 e L. n. 212 del 2000) completamente diverse da quelle menzionate nella parte esplicativa del motivo, che sembra riferirsi ad una violazione dell’art. 112 c.p.c., così da rendere in definitiva non comprensibile quale sia la censura di diritto mossa; – si risolve in affermazioni fattuali e generiche inidonee a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (Cass. Sez. un., n. 26020 del2008).

3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis epe, in quanto inammissibile”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese di lite posso essere regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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