Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13280 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13280 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALESSANDRUCCI

GIAMBATTISTA residente

a

L’Aquila,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del
ricorso, dall’Avv. Francesco Camerini, elettivamente
domiciliato in Roma, Viale delle Milizie, l presso lo
studio dell’Avv. Adriano Rossi, RICORRENTE
CONTRO
COMUNE

DI

in

L’AQUILA,

persona

rappresentante pro tempore,

del

legale

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.38/04/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di L’Aquila – Sezione n. 04, in data
11.12.2008, depositata il 30 marzo 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

C. 0

Data pubblicazione: 28/05/2013

L

Consiglio del 18 aprile 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.13789/2011 è stata

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.38/04/2010, pronunziata dalla CTR di L’Aquila,
Sezione di n. 04, dell’11.12.2008, DEPOSITATA il 30
marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del
contribuente e confermato la decisione di primo grado,
che aveva ritenuto e dichiarato fondata la pretesa
dell’Ufficio.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di
ingiunzione di pagamento, relativa ad ICI, censura
l’impugnata decisione, sulla base di quattro motivi.
3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR ha ritenuto ed affermato che la pretesa
fiscale era legittima, sia perchè la presentazione
della domanda di condono precludeva la coltivazione del
contenzioso, sia pure perché il contribuente aveva,
successivamente, inoltrato richiesta in autotutela,
esitata con provvedimento parzialmente positivo, per
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

cui solo quest’ultimo poteva essere considerato atto
impugnabile.
5 – Il mezzo investe solo la seconda delle

due

distinte “rationes decidendi”, – ciascuna di per se’
sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e

della coltivazione del contenzioso ricollegabili alla
domanda di condono presentata dal contribuente; ciò
stante, essendo il ricorrente tenuto ad impugnarle
entrambe, il ricorso, sembra, non possa sfuggire ad una
declaratoria di inammissibilità, per mancata
impugnazione della prima ratio (Cass. n.21490/2005,
n.24591/2005, n.5553/1981, n.3236/1985).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia di inammissibilità.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e la memoria 10.04.2013,
nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio e delle argomentazioni svolte in relazione,
il ricorso va rigettato, per inammissibilità delle
doglianze;
3

non anche la prima, basata sugli effetti preclusivi

Considerato che le deduzioni di cui alla memoria
difensiva da ultimo depositata dal ricorrente, non
inducono a diverso opinamento, avuto riguardo alle
argomentazioni utilizzate dai Giudici di appello per
giungere al rassegnato decisum, le quali riferiscono,
anche

agli

effetti

preclusivi,

connessi alla presentazione della domanda di condono;
Considerato che nulla va disposto per le spese del
giudizio, in assenza dei relativi presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

inequivocamente,

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