Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13280 del 18/05/2021
Cassazione civile sez. III, 18/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13280
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36403/2019 proposto da:
K.M., rappresentato e difeso dall’avv.to CARMELA GRILLO,
giusta procura speciale allegata al ricorso
(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it), elettivamente domiciliata in
Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 440/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. K.M., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la pronuncia con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, da lui avanzata in ragione del diniego opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto non credibile il racconto da lui narrato violando il dovere di cooperazione istruttoria, nonchè il paradigma valutativo prescritto dalla prima norma richiamata.
2. Con il secondo motivo, deduce la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine alla mancata concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14;
3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.
4. Preliminarmente, il Collegio rileva che le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, che risulta, dunque, inosservato.
4.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il i principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il
requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
4.2. Nel caso in esame – nonostante che la sentenza appaia gravemente carente in relazione al primo rilievo prospettato, con particolare riferimento alla evidente inosservanza del dovere di cooperazione istruttorio prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, visto che la credibilità del racconto è stata esclusa senza un preciso e comprensibile esame dei fatti narrati e senza ricorrere a fonti informative ufficiali attendibili ed aggiornate – le generiche censure contenute nei motivi proposti sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione della Corte territoriale (ed ancor prima dal Tribunale) ma di cui non compare traccia neanche nel provvedimento impugnato (motivato “per relationem”), sia ordine alle censure prospettate che si fondano su meri enunciati e non su un riferimento agli elementi fattuali della narrazione: ciò non consente a questa Corte di apprezzare, in termini cassatori, gli errori che sono stati denunciati.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021