Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13280 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17239/2009 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL POGGIO LURENTINO 66, presso lo STUDIO TRIVOLI

&

ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’avvocato CACCIATO GIUSEPPE,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di MILANO del 18/03/08, depositata il 29/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. B.G. propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 38/46/08, depositata il 29 maggio 2008, che accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’impugnazione da lui proposta contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza per rimborso per l’Irap versata per l’anno dal 1998 al 2003.

L’Agenzia ha controdedotto.

2. Con i primi tre motivi, accompagnati da idonei quesiti di diritto, il ricorrente censura, sotto vari profili (art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per inesistenza/mancanza della motivazione; art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione su fatti controversi e decisivi) la mancanza di motivazione della impugnata sentenza in relazione all’esistenza dei presupposti impositivi dell’lrap con riferimento all’attività dallo stesso svolta.

2.1 La censura appare fondata, dovendo trovare applicazione il seguente consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui:

– ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3.1 Nel caso di specie la decisione non appare in linea con il richiamato principio: le espressioni utilizzate in sentenza sembrano infatti inidonee, sotto il profilo logico-formale, a giustificare il decisum, stante la assoluta mancata indicazione dei concreti elementi, ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale e risultando omesso ogni riferimento alla concreta realtà fattuale, per affermare l’esistenza di elementi ascrivibili ad un’autonoma organizzazione professionale, cosi che non risulta assolto l’obbligo motivazionale.

4. La fondatezza di tale motivo assorbe l’esame del quarto.

5. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto nei suoi primi tre motivi, restando assorbito il quarto, e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che provvederà ad esaminare il merito della controversia e regolamenterà le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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