Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1328 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 21/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.L.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale dell’Abruzzo, sez. 6^, n. 23, depositata il 20 aprile 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che il contribuente propose ricorso avverso cartella emessa in esito ad iscrizione a ruolo dell’Irpef risultante dalla liquidazione di dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991, per le annualità dal 1985 al 1988;

– che, nel ricorso introduttivo, il contribuente si limitò a contestare la maggior pretesa dell’Ufficio ed a ribadire la correttezza degli importi versati al fine del condono;

– che, con successiva memoria, il contribuente eccepì, poi, la decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione, per violazione del termine di notifica della cartella previsto dalla L. n. 413 del 1991, art. 39;

– che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale;

– che, in adesione a quanto deciso dai primi giudici, i giudici di appello rilevarono, in particolare, che, benchè tardivamente proposta, l’eccezione di decadenza doveva ritenersi legittimamente acquisita al dibattito processuale, in conseguenza del fatto che, con il suo comportamento processuale, l’Agenzia aveva, in relazione ad essa, accettato il contraddittorio;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24 e 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed ha formulato il seguente quesito di diritto: “… se, in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale, nel quale il contribuente con il ricorso introduttivo ha dedotto esclusivamente l’infondatezza nel merito della cartella stessa, costituisca domanda nuova, come tale inammissibile, l’eccezione effettuata per la prima volta nelle memorie illustrative di primo grado di decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e se è del tutto ininfluente la circostanza che l’Amministrazione abbia replicato a tale eccezione”;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che il ricorso dell’Agenzia è manifestamente fondato;

– che deve infatti, in primo luogo rilevarsi che, in tema di contenzioso tributario, il meccanismo d’instaurazione del processo è imperniato sull’impugnazione del provvedimento impositivo, tesa ad ottenere sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; con la conseguenza che, fungendo i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo quali causae petendi della correlata domanda di annullamento, l’indagine sul rapporto tributario è rigorosamente circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione, che il contribuente abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (con l’unico temperamento, nella specie non ricorrente, costituito dalla facoltà, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, di integrare i motivi di ricorso con la prospettazione di doglianza configurabile solo a causa del deposito, ad opera delle altri parti o su ordine del giudice di documenti non conosciuti), sicchè incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti nei termini anzidetti (cfr. Cass. 20393/07, 7766/06, 28680/05, 12147/04, 9745/03);

– che, diversamente da quanto prospettato dal giudice di secondo grado, l’inammissibilità del motivo aggiunto non può, d’altro canto, ritenersi sanata dal fatto l’Agenzia abbia contraddetto anche sul merito dell’eccezione nuova, atteso che, in materia, la sanatoria si rivela preclusa dal modulo impugnatorio del contenzioso tributario – per il quale i vizi dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con tempestivo ricorso, rendono definitivo, per tal verso, l’atto impositivo (v. Cass. 6029/02) – e che, coerentemente, non è prevista (v. anzi, in senso contrario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57) da alcuna norma di legge (v. Cass. 5022/07);

ritenuto:

– che, alla stregua degli esposti rilievi, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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