Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1328 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/01/2020), n.1328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25222-2014 proposto da:

S.G., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CARMINE DE DOMINICIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI NAPOLI

UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2019/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 03/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 2019/18/14, depositata il marzo 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania respinse l’appello del sig. S.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2008 in relazione gli obblighi tributari per detta annualità emersi a seguito di verifica fiscale svolta nei riguardi dell’Associazione Sportiva di Calcio Dilettantistica “Ischia Isolaverde” Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 14 e 29, dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando il vizio di attività del giudice, che non avrebbe rilevato che il giudizio, secondo quanto esposto dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di litisconsorzio necessario sostanziale nelle controversie aventi ad oggetto l’accertamento nei confronti di società di persone tra società e soci (cfr. Cass. SU 4 giugno 2008, n. 14815), avrebbe dovuto svolgersi anche nei confronti degli altri associati dell’Associazione sportiva dilettantistica (ASD).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia congiuntamente omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando, relativamente al primo ordine di censura, che la CTR, così come già il giudice di prime cure, non avesse speso una serie argomentazione su tutte le deduzioni sollevate da esso ricorrente circa l’eccepito proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè, quanto al secondo profilo, deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della discordanza tra la persona fisica (esso S.G.) e l’associazione in realtà destinataria dell’avviso, della quale lo S. aveva rivestito la carica di Presidente, avente peraltro, secondo il contribuente, rilevanza solo nell’ambito sportivo, per un periodo inferiore a quello cui si riferisce l’accertamento, e senza che fosse stata data alcuna prova della concreta ingerenza dello stesso nella gestione associativa, sì da potersi comunque ritenere operante la responsabilità per i debiti tributari in relazione a quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 38 c.c..

3. Il primo motivo è infondato.

Parte ricorrente non ha in alcun modo contestato quanto affermato nella sentenza impugnata secondo cui “alcun motivo di ricorso è stato proposto in primo grado avverso il merito dell’accertamento: il ricorso è stato fondato unicamente sull’eccepito (…) difetto di legittimazione passiva”.

A ciò consegue che – quand’anche si tenga conto della rilevabilità d’ufficio della carenza d’integrità del litisconsorzio in ogni stato e grado del giudizio e si convenga con la premessa del ragionamento del ricorrente dell’assimilabilità dell’accertamento riferito ad ASD a quello riguardante società di persone – in ragione degli stessi principi affermati da Cass. SU n. 14815/08 citata da parte ricorrente a sostegno del proprio motivo di ricorso, nella fattispecie in esame si esulerebbe da fattispecie relativa ad esistenza di litisconsorzio necessario, involgendo l’unico motivo di ricorso nel merito del ricorrente la contestazione della sussistenza della propria legittimazione passiva e dunque questione di natura personale esorbitante dalla fattispecie litisconsortile in materia tributaria (si veda anche, par. 10, in motivazione, Cass. sez. 5, 30 maggio 2012, n. 8623, ai fini dell’affermata esclusione del litisconsorzio necessario degli associati di ASD nell’ipotesi di controversia riguardante accertamento avente come destinataria l’associazione).

4. Il secondo motivo deve essere ugualmente disatteso.

4.1. Esso è inammissibile nella parte in cui la censura è formulata in relazione al vizio di omessa o insufficiente motivazione, dovendo trovare applicazione, nella fattispecie in esame, ratione temporis, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione attualmente vigente, in cui l’omesso esame deve riguardare, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053), fatto storico, principale o secondario che sia stato oggetto di discussione tra le parti e che, ove debitamente valutato, avrebbe dovuto comportare esito differente del giudizio.

4.2. Esso è infondato, invece, in ordine alla dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 38 c.c., avendo la Commissione territoriale: a) rilevato, per un verso, che lo S. è stato il Presidente dell’ASD, cui l’art. 21 dello Statuto riconnette la rappresentanza legale nei confronti dei terzi, “pressochè per l’intero esercizio sociale” cui si riferisce l’accertamento, che va dal primo luglio 2008 al 30 giugno 2009, avendo il ricorrente rivestito detta carica dall’11 agosto 2008 al 27 luglio 2009, dovendo quindi in proposito trovare applicazione il principio espresso da questa Corte secondo cui “In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ex lege, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione” (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 65, ord. 22 gennaio 2019, n. 1602; Cass. sez. 5, 15 ottobre 2018, n. 25650); b) rilevato ancora come, anche in relazione a periodi diversi, lo S. si sia posto come chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione, come pure in sede di partecipazione alla verifica fiscale ed alla presentazione di domanda di accertamento con adesione.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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