Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1328 del 22/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1328 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
ORDINANZA
sul ricorso 16467-2011 proposto da:
SOFICOOP SRL IN LIQUIDAZIONE 01407610631 in persona del
Liquidatore e legale rappresentante pro tempore ed inoltre crrrm
DEL MARE SRL 03380220636 in persona dell’Amministratore Unico
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio
dell’avvocato PARLATO GUIDO, che le rappresenta e difende, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
SIRLETO CIRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLA STAZIONE PRENESTINA 7 – int. 10, presso lo studio
dell’avvocato MAURO PATRIZIA, rappresentato e difeso
Data pubblicazione: 22/01/2014
i
dall’avvocato ALIPERTI VINCENZO, giusta procura a margine del
controricorso;
– contraticorrente avverso la sentenza n. 1506/2010 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito per il controricorrente l’Avvocato Vincenzo Aliperti che si
riporta agli scritti e deposita sentenza della Corte di Cassazione della
ha Civile n. 18633/2010.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che si riporta alla relazione scritta.
Ric. 2011 n. 16467 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-
NAPOLI del 4.3.2010, depositata il 26/04/2010;
La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.
– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con sentenza n. 11801/2002 il Tribunale di
Napoli – adito da Ciro Sirleto nel confronti
della s.r.l. Soficoop con azione ex art 2932
c.c. – trasferì dalla convenuta all’attore l’appartamento oggetto del contratto preliminare tra
loro intervenuto; subordinò l’acquisto a determinate condizioni; precisò che l’unità immobiliare
era compresa in edificio costruito su area divenuta di proprietà del Comune di Somma Vesuviana
per occupazioni acquisitiva.
Su gravame di Ciro Sirleto, con sentenza n.
1506/2010 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e
della sentenza impugnata e ha rimesso la causa al
Tribunale, rilevando che non era stata disposta
l’integrazione del contraddittorio nel confronti
degli originari proprietari del suolo e dell’ente
espropriante.
La s.r.l. Soficoop e la s.r.l. Città del Ma16467/2011
380-bis c.p.c;
re, quest’ultima in qualità di successore a
titolo particolare della prima, hanno proposto
ricorso per cassazione, in base a due motivi.
Con il primo motivo di impugnazione, nella
parte pertinente all’effettivo decisum, le ricorrenti si dolgono di «violazione delle norme di
cui agli artt. 101, 112 e 354 c.p.c.» e di «violazione della norma di cui all’art. 2932, II
comma c.c.», contestando che nella specie si
vertesse in una ipotesi di litisconsorzio necessario.
La censura appare manifestamente fondata, alla luce delle numerose sentenze di questa Corte
richiamate dalle ricorrenti, con le quali sono
stati accolti i ricorsi proposti avverso sentenze
di appello del tutto analoghe a quella ora in
considerazione, perché ugualmente pronunciate con
rimessione al primo giudice di cause promosse da
altri promittenti acquirenti nei confronti della
s.r.l. Soficoop. Da tali precedenti non si ravvisano ragioni per discostarsi, né del resto il
resistente ne ha prospettato alcuna, essendosi
limitato a svolgere considerazioni di carattere
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Ciro Sirleto si è costituito con controricorso.
astratto sul litisconsorzio necessario, prescindenti dalla fattispecie concreta oggetto della
controversia in esame.
con cui la s.r.l. Soficoop e la s.r.l. Città del
Mare lamentano che la sentenza impugnata è affetta da «violazione della norma di cui all’art.
2932 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.», nonché da
«omessa pronuncia su punto essenziale della
controversia ex art 360 N° 3 e N° 5 c.p.c.», per
avere la Corte d’appello mancato di provvedere
sulla domanda di risarcimento di danni proposta
in via riconvenzionale nei confronti di Ciro
Sirleto per l’abusiva occupazione da parte di
costui dell’immobile in questione: domanda estranea, secondo le ricorrenti, alla questione per la
quale il contraddittorio è stato ritenuto non
integro.
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio al sensi dell’art. 375, n. 5 , prima ipotesi, c.p.c.»;
– le ricorrenti hanno presentato una memoria;
– in camera di consiglio sono comparsi e sono
stati sentiti il difensore del resistente e il
pubblico ministero;
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Resta assorbito il secondo motivo di ricorso,
- il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;
– accolto pertanto il primo motivo di ricorso
impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice,
che si designa in una diversa sezione della Corte
d’appello di Napoli, cui viene rimessa anche la
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimit à;
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara
assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte
d’appello di Napoli, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Goldoni)
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e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza